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La presenza di impianti eolici in un’area tutelata non determina un mutamento della percezione del paesaggio naturale tale da poter soprassedere dall’individuazione di norme di tutela e, soprattutto, non determina alcun automatismo nel rilascio di ulteriori autorizzazioni analoghe. È quanto chiarito dal Consiglio di Stato, sez. IV, che con la sentenza n. 7400 del 4 settembre 2024 si concentra sul rapporto tra la valutazione di impatto ambientale e la presenza nel territorio in questione di impianti FER.
Valutazione impatto ambientale impianti FER: il fatto
Una società attiva nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili impugnava dapprima innanzi al TAR e, successivamente con appello innanzi al Consiglio di Stato, il provvedimento con il quale veniva negato il rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA) per un progetto relativo all’installazione e messa in esercizio di un impianto eolico. A dire della società tale diniego sarebbe stato illegittimo.
Di diverso avviso tanto il TAR quanto il Consiglio di Stato che, con la sentenza in commento, ha confermato la validità dell’atto amministrativo impugnato, respingendo la domanda presentata.
L’impatto cumulativo
Tra le censure oggetto della fattispecie in commento ve ne era una relativa al cd. impatto cumulativo del progetto. Una delle motivazioni su cui si fondava il diniego opposto, infatti, era relativa al fatto che il progetto proposto avrebbe determinato una “… ulteriore alterazione dello skyline del paesaggio limitrofo, stante la presenza di altri aerogeneratori presenti e già in esercizio nell’arca circostante”. Volendo essere più precisi, il Consiglio di Stato ha individuato come nel raggio di 12 km dall’impianto in progetto, esistono già 314 aerogeneratori, di vari modelli e dimensioni. È dire, insomma, che l’area era, ed è, già satura di impianti eolici, ragione per la quale non è possibile installarne di nuovi.
Tra le censure articolate pare di interesse richiamare quella con la quale si è ritenuto che, proprio per la presenza nell’area di interesse di altri impianti eolici, il provvedimento di diniego non poteva essere rilasciato. A dire della società ricorrente, infatti, il provvedimento di diniego necessitava di una motivazione più approfondita, non essendo sufficiente l’affermazione della presenza di un’area sottoposta a vincolo. L’amministrazione avrebbe dovuto chiarire perché proprio l’impianto della società ricorrente sarebbe stato incompatibile con il vincolo stesso.
Una nuova percezione di un “paesaggio eolico”
Indica l’appellante come la situazione di fatto (oltre 300 aerogeneratori, senza considerare gli impianti autorizzati ma non ancora realizzati) era tale da aver portato financo ad una modifica della percezione del paesaggio naturale, arrivando ad una nuova percezione di un “paesaggio eolico”, in cui gli elementi tecnologici che si sviluppano in altezza sono i nuovi protagonisti degli scenari visuali. La tesi, pur suggestiva, non ha convinto il Consiglio di Stato che, però, con grande lungimiranza, non ha escluso che “….nel futuro le torri eoliche possano essere considerate alla stregua di elementi caratterizzanti del paesaggio, da valorizzare ovvero tutelare”.
Nonostante tale apertura pro futuro, il quadro normativo di riferimento è quello attuale e, in quanto tale, trova piena applicazione la normativa di tutela in materia paesaggistica per la quale le torri eoliche vanno riguardate come potenziali elementi detrattori del paesaggio, in quanto si tratta in sintesi estrema di impianti industriali.
Inoltre, la presenza di numerosi impianti di questo tipo già installati, e quindi di un parziale degrado della zona interessata, non impedisce di negare la VIA per installarne di ulteriori, dato che in questo modo si impedisce un degrado ulteriore.
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