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L’autorizzazione unica fotovoltaico è una procedura di approvazione per impianti fotovoltaici che superano determinate soglie di potenza
Il fotovoltaico è oggi una delle soluzioni più efficaci per produrre elettricità in modo autonomo, sostenibile ed economico. Perché l’installazione di un impianto fotovoltaico risulti effettivamente vantaggiosa, oltre a tutte le specifiche tecniche, è necessario considerare anche l’aspetto normativo e burocratico.
É necessario seguire procedure specifiche e produrre valutazioni preliminari, calcoli precisi per il dimensionamento degli elementi e studi sul rendimento. Per ottimizzare il tempo e garantire un approccio efficiente, puoi utilizzare un software fotovoltaico che ti assiste nella progettazione e nel dimensionamento degli impianti, fornendo anche analisi economiche dettagliate per valutare la reale redditività dell’impianto.
Autorizzazioni per impianti alimentati da fonti rinnovabili
L’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 28/2011, come modificato dal D.Lgs. 199/2021, elenca i regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili:
- comunicazione relativa alle attività in edilizia libera;
- dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA);
- procedura abilitativa semplificata (PAS);
- autorizzazione unica.
Cosa significa autorizzazione unica fotovoltaico
L’autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici è un provvedimento introdotto dal D.Lgs. 387/2003 (articolo 12) necessario per impianti fotovoltaici al di sopra di determinate soglie di potenza stabilite da norme statali e, in alcuni casi, regionali.
Recentemente, l’articolo 47 del D.L. 13/2023 ha apportato modifiche alla disciplina dell’autorizzazione unica. Con questo provvedimento vengono autorizzati:
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per la costruzione e l’esercizio degli impianti stessi;
- gli interventi, compresi quelli di demolizione di manufatti o di ripristino ambientale, necessari per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti.
Impianti sottoposti ad autorizzazione unica e a procedimento di autorizzazione unica regionale
Gli impianti con una potenza superiore a 50 kW (o fino a 1 MW, se previsto da normative regionali) che non rientrano nelle categorie per le quali si applicano le disposizioni relative a comunicazione, DILA e PAS, devono ottenere un’autorizzazione unica rilasciata dalla regione.
Anche le modifiche sostanziali ai progetti autorizzati o agli impianti esistenti sono soggette ad autorizzazione, ovvero quelle modifiche che non possono essere gestite tramite semplice comunicazione o DILA e che non sono classificate come non sostanziali e quindi soggette a PAS dai decreti attuativi dell’articolo 5 del D.Lgs. 28/2011.
É necessario rinnovare l’autorizzazione unica per modifiche considerate sostanziali secondo il D.Lgs. 152/2006.
Per i progetti che richiedono sia autorizzazione sia VIA regionale, l’autorizzazione unica viene concessa attraverso il procedimento unificato di autorizzazione regionale.
Secondo il D.Lgs. 152/2006:
- gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore e acqua calda con una potenza complessiva superiore a 1 MW sono soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA regionale (Allegato IV, punto 2, lettera b);
- gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con una potenza complessiva superiore a 10 MW sono soggetti a VIA statale.
Tuttavia, queste soglie sono state aumentate da 1 a 10 MW e da 10 a 20 MW, secondo l’articolo 47, comma 11-bis del D.L. n. 13/2023, per gli impianti situati:
- in aree idonee;
- in zone e aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, o in cave non più sfruttabili;
- al di fuori delle aree sensibili e vulnerabili individuate nell’allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010, come siti UNESCO, aree con vincoli culturali o paesaggistici, aree naturali protette, zone umide di importanza internazionale, siti della Rete Natura 2000, Important Bird Areas, aree agricole IGP, DOC, STG, DOCG, e aree con dissesto o rischio idrogeologico secondo i Piani di Assetto Idrogeologico.
Autorizzazione unica fotovoltaico: chi la rilascia
L’autorizzazione unica fotovoltaico può essere rilasciata:
- dalla Regione;
- dalle Province delegate dalla Regione;
- per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- per gli impianti off-shore, incluse le opere di connessione alla rete, dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito, per gli aspetti legati all’attività di pesca, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Cosa comprende l’autorizzazione unica fotovoltaico
L’autorizzazione comprende:
- le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (verifica di assoggettabilità a VIA e valutazione di impatto ambientale);
- il rilascio della concessione d’uso del demanio marittimo, nel caso di impianti off-shore;
- il rilascio della concessione ai fini dell’uso delle acque, in caso di impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro.
Autorizzazione unica: durata
Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a:
- 60 giorni al netto dei tempi previsti per le eventuali procedure di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità a VIA e VIA);
- 90 giorni nel caso dei progetti localizzati in aree sottoposte a vincolo culturale o paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, non sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA.
Modello unico semplificato: D.L. 13/2023
Con il D.L. 13/2023 sono state introdotte semplificazioni e procedure più agili per l’installazione di impianti fotovoltaici, agevolando così la transizione verso l’energia solare. Grazie a questo decreto, chiunque desideri installare un impianto fotovoltaico presso la propria abitazione dovrà semplicemente compilare il modello unico semplificato.
Il modello unico per fotovoltaico è un documento utilizzato per richiedere gli incentivi statali destinati alla produzione di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici. Introdotto per facilitare la compilazione delle pratiche, questo modello riduce la complessità burocratica e semplifica il processo per i proprietari di impianti fotovoltaici.
Si tratta di un modulo fiscale che deve essere compilato dall’intestatario dell’impianto fotovoltaico o dal suo rappresentante legale nel quale vengono inserite informazioni dettagliate sull’impianto stesso, sulla produzione di energia e su altri dati fiscali necessari per l’ottenimento degli incentivi o da altri meccanismi di incentivazione.
Originariamente applicabile agli impianti fino a 50 kW, il modello unico è stato esteso a quelli fino a 200 kW, in seguito alle modifiche introdotte dal Ministero della Transizione Energetica (MiTe). Queste modifiche sono conseguenti alla classificazione dell’installazione dei moduli fotovoltaici e termici su edifici o strutture fuori terra come interventi di manutenzione ordinaria.
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