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Piattaforme digitali: direttiva DAC7 – Fiscomania #adessonews

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La Direttiva europea DAC7 (2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021) relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, ha imposto agli stati membri UE di adottare misure affinché i gestori di piattaforme digitali acquisiscano e comunichino alle Amministrazioni fiscali una serie di dati riguardanti i venditori che utilizzano tali piattaforme.

La ratio della Direttiva è quella di utilizzare i dati per scambio di informazioni e compliance amministrativa e fiscale. Ruolo centrale nell’attività di raccolta e trasmissione delle informazioni dei venditori è affidata alle singole piattaforme digitali.

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La comunicazione dei dati dei venditori online da parte delle piattaforme digitali

La direttiva DAC7 è stata resa operativa ed ampliata dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 32/23. Con il successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, (Prot. n. 406671/23), le disposizioni sono diventate operative, consentendo alle piattaforme digitali di iniziare a comunicare i dati degli operatori che effettuano operazioni economiche per il tramite di queste ultime.

L’introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzato da parte dei gestori delle piattaforme digitali e il relativo scambio di informazioni tra gli Stati consente alle Amministrazioni fiscali di acquisire questi dati e di ricostruire i corretti volumi d’affari che si generano sulle piattaforme1.

L’obiettivo dichiarato è il contrasto all’evasione fiscale legata alle transazioni economiche che avvengono esclusivamente online, attraverso portali di intermediazione. Trattandosi, spesso, di portali situati fuori dai confini nazionali diventa difficile ricostruire l’effettivo volume d’affari degli operatori coinvolti. Per questo motivo, la direttiva DAC7 si pone l’obiettivo di attivare l’obbligo di comunicazione delle informazioni da parte dei gestori dei portali e lo scambio automatico delle informazioni tra le autorità fiscali dei vari paesi.

L’impatto maggiore di questo scambio di informazioni riguarderà gli operatori di e-commerce ed anche tutti i locatori di immobili sulle piattaforme online di prenotazione (relativamente agli affitti brevi).

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Gli obblighi di comunicazione per le piattaforme digitali

La norma impone ai gestori di piattaforme digitali che soddisfano determinati requisiti, l’obbligo di:

  • Espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale, ai fini dell’identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme;
  • Comunicare all’Agenzia delle Entrate, al fine del successivo scambio con le amministrazioni fiscali estere, una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attività intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori in relazione a tali attività e i conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi.

Le operazioni oggetto di comunicazione

I gestori di piattaforme digitali fiscalmente residenti in Italia (ma anche alcuni gestori residenti extra-UE) hanno l’obbligo di comunicare i dati relativi alle vendite di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate dagli utenti attraverso le proprie piattaforme. Le operazioni oggetto di monitoraggio riguardano:

  • L’ecommerce;
  • L’affitto di beni immobili;
  • L’offerta di servizi personali;
  • Il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Condizione minima di esonero
Restano esclusi dagli obblighi di comunicazione dei dati i piccoli operatori. Si tratta dei venditori per i quali il gestore di piattaforma abbia intermediato meno di 30 attività e l’importo totale del corrispettivo versato o accreditato non sia superiore a 2.000 euro nel corso dell’anno.

Questi dati confluiranno in una banca dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, che potrà utilizzare ai fini di accertamento. Una volta ricevuti i dati dalle piattaforme digitali, l’Amministrazione finanziaria andrà a scambiare queste informazioni con le autorità degli altri paesi UE. Il criterio di condivisione di questi dati è la residenza fiscale del venditore. In questo modo, ad esempio, qualora un operatore persona fisica residente in Italia, concluda una vendita di beni online grazie ad un marketplace residente in Irlanda, l’Amministrazione finanziaria Irlandese riceverà l’informazione dal gestore del portale, per poi scambiarla con le autorità italiane. In questo modo le amministrazioni avranno a disposizione maggiori dati per andare ad accertare situazioni di frode legate ad operazioni elettroniche effettuate con portali non residenti.

Nel caso in cui vi sia assenza di dati da comunicare è prevista una specifica comunicazione. Specifici obblighi di comunicazione riguardano anche i Foreign Platform Operator (“Fpo“). Si tratta dei gestori stranieri (extra-UE), tenuti a comunicare i dati all’Amministrazione finanziaria italiana. Si tratta, ad esempio, degli operatori che intermediano la locazione di immobili situati in Italia.

L’adeguata verifica della piattaforma sui venditori

Il gestore della piattaforma è chiamato a svolgere una attività di “adeguata verifica” per individuare i venditori inclusi, oggetto di verifica e quelli esclusi dalla verifica. Per questo motivo, il gestore della piattaforma può inserire nel contratto con il venditore una clausola unilaterale per la quale, se non vengono rese le informazioni richieste, il profilo account del venditore può essere chiuso dal gestore e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma.

Venditore escluso Operatore da non monitorare, ad esempio, le società per le quali la piattaforma ha intermediato oltre 2.000 locazioni, o per le quali la piattaforma ha intermediato meno di 30 transazioni e per le quali i corrispettivi versati non eccedono i 2.000 euro.
Venditore incluso Operatore da monitorare, ricavabile per differenza in quanto non rientra nell’ambito dei venditori esclusi.

Le piattaforme digitali con obbligo di comunicazione

L’obbligo di comunicazione dei dati riguarda i gestori di piattaforme digitali (o “app“) residenti ai fini fiscali, costituiti o gestiti in Italia, oppure dotati di una stabile organizzazione in Italia. Regole specifiche sono previste per i Foreign Platform Operator (FPO), cioè i gestori stranieri non qualificati non-UE, anch’essi obbligati a comunicare i dati all’Agenzia delle entrate. Deve ritenersi esonerato chi prova che un altro gestore ha effettuato la comunicazione. Il gestore esonerato effettua una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare” e quello che assume l’obbligo per altri ne fornisce i dati.

Definizione di piattaforma digitale

Secondo quanto chiarito dal Principio di diritto n. 3/2024 dell’Agenzia delle Entrate la definizione di piattaforma digitale è:

Qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’attività pertinente per tali utenti. La definizione di cui alla presente lettera include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all’attività pertinente. Il termine piattaforma non include i software che, senza ulteriori interventi per l’esecuzione di un’attività pertinente, consentono esclusivamente una delle seguenti azioni:
1) il trattamento di pagamenti relativi all’attività pertinente;
2) la catalogazione o la pubblicità di un’attività pertinente da parte degli utenti;
3) il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma.

La definizione non richiede, necessariamente, che vi sia un contatto diretto tra gli utenti venditori e gli altri utenti di un sito web. La definizione non è esclusa nel caso in cui le attività pertinenti vengano svolte dai venditori nei confronti degli utenti in maniera “indiretta“, ossia per il tramite della piattaforma stessa o del suo gestore. Infatti, l’espressa previsione della possibilità che l’attività sia svolta anche “indirettamente” dal venditore implica che la cessione da parte del gestore della piattaforma in nome proprio e per conto dell’utente venditore non altera la riconducibilità della fattispecie tra quelle oggetto di comunicazione.

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Pertanto, anche laddove non consente ai venditori di interagire con gli altri utenti, un sito web che permette ai primi di cedere beni materiali ai secondi, anche in modo indiretto, ossia per il tramite della piattaforma stessa o del suo gestore, configura la definizione di piattaforma del Decreto.

Definizione di gestore della piattaforma

Il gestore della piattaforma è un’entità che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione una piattaforma o una parte di essa, che è residente a fini fiscali in Italia o, se non ha la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfa una delle seguenti condizioni:

  • 1.1) È costituito, disciplinato o regolamentato secondo la legge dello Stato;
  • 1.2) Ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato;
  • 1.3) Ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non e’ un gestore di piattaforma qualificato non-UE.

Definizione di attività pertinente

Per quanto riguarda, invece, la definizione di attività pertinente, questa comprende un’attività svolta al fine di percepire un corrispettivo, ad eccezione di quelle svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore della piattaforma o di un’entità collegata al gestore di piattaforma, e che rientra in una delle tipologie elencate di seguito:

  • La locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
  • I servizi personali;
  • La vendita di beni;
  • Il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Definizione di venditore

Per quanto riguarda l’individuazione del venditore, l’Agenzia delle Entrate rileva che, come l’espressione “registrato sulla piattaforma” sia volta a ricomprendere tutti i casi in cui i dati del venditore che fruisce della piattaforma risultino in qualche modo acquisiti dalla piattaforma, cosicché possano essere successivamente oggetto di comunicazione.

Ne consegue che rilevano anche le ipotesi in cui l’utente non si sia iscritto alla piattaforma mediante la creazione di uno specifico account o profilo, ma sia entrato in una relazione contrattuale con il gestore della piattaforma. Inoltre, il termine “registrato” deve essere interpretato in senso ampio e include i casi dove un utente ha creato un profilo o un account sulla piattaforma come anche i casi in cui lo stesso è entrato in una relazione contrattuale con il gestore della piattaforma medesima.

Le scadenze della comunicazione

I gestori delle piattaforme digitali sono tenuti a comunicare i dati entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento alle transazioni concluse nell’anno precedente alle proprie autorità fiscali, in relazione al proprio paese di residenza fiscale. Entro la fine del mese di febbraio, invece, le autorità fiscali dei singoli paesi condivideranno tra di loro le informazioni ricevute in relazione alla residenza fiscale del singolo operatore.

31 gennaio (prorogato al 15 febbraio 2024) I gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, ad alcune condizioni, i gestori stranieri “non-UE” (FPO) dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app.
29 febbraio Il Fisco italiano condividerà tali informazioni con le autorità degli altri Paesi UE, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.

Aspetti operativi della comunicazione

Per l’effettuazione della comunicazione i soggetti obbligati devono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. I file sono predisposti secondo il formato XML. L’Agenzia delle entrate certifica entro 5 giorni lavorativi dopo protocollazione del file, la presentazione delle comunicazioni con ricevuta di esito positivo o negativo-scarto. In caso di scarto deve essere effettuato un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare.

L’Agenzia delle entrate comunica le informazioni alle altre autorità competenti degli Stati membri di residenza dei venditori oggetto di comunicazione. Per le locazioni di immobili la comunicazione alle autorità degli Stati membri in cui i beni sono situati avviene entro 2 mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono.

Comunicazione dei dati delle locazioni brevi da parte delle piattaforme di prenotazione

La direttiva UE DAC7 prevede obblighi per i principali gestori di portali di intermediazione, come Airbnb o Booking, di comunicare le proprie transazioni all’apposito registro nazionale di ciascuno Stato membro, allo scopo di creare un unico database europeo. I proprietari non nascondono i timori a fronte delle nuove disposizioni della nuova direttiva europea DAC7, che rischia di rendere più onerosa la gestione degli affitti brevi.

Dati degli operatori legati all’affitto di immobili

Difatti, gli operatori delle piattaforme online di affitti brevi devono garantire i seguenti elementi:

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  • Identificazione dei proprietari dell’immobile;
  • Trasmissione delle informazioni alle autorità fiscali degli Stati membri dell’Unione Europea, in cui si trovano le proprietà;
  • Conservazione dei dati per un periodo di almeno cinque anni;
  • Accesso alle informazioni, trasmesse dalle piattaforme online, alle autorità fiscali degli Stati membri;
  • Cooperazione tra gli Stati membri mediante lo scambio di informazioni sui proprietari e sui loro affitti brevi, al fine di contrastare l’evasione fiscale transfrontaliera;
  • Definizione della responsabilità del pagamento delle tasse, ovvero i proprietari devono pagare le tasse sui guadagni derivanti dallo short rent. In tal senso, le piattaforme online devono cooperare con le autorità fiscali per assicurare il pagamento di quanto dovuto.

In base alla Direttiva, il gestore deve trasmettere tutte le informazioni richieste entro il 31 gennaio dell’anno successivo, a cui si riferisce la comunicazione, all’interno di un meccanismo di scambio internazionale. La prima scadenza per l’invio dei dati relativi agli affitti brevi scatta il 31 gennaio 2024.

Le informazioni da trasmettere devono avvenire solo alla presenza di un corrispettivo e si riferiscono ai i dati utili a identificare il venditore e il corrispettivo versato. È inoltre necessario indicare:

  • L’indirizzo degli immobili;
  • Il numero di iscrizione al registro catastale;
  • Il numero di giorni di locazione.

In caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione da 2.000 a 21.000 euro, che viene ridotta della metà se le informazioni risultano incomplete o inesatte.

In conclusione, la direttiva europea DAC7 ha l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale nel settore degli affitti brevi e introduce nuovi obblighi per gli operatori di piattaforme online, al fine di rendere più semplice per le autorità fiscali monitorare le attività di affitto breve e garantire il pagamento delle tasse.

Comunicazione delle transazioni dei venditori in e-commerce

La direttiva impatta anche i marketplace che intermediano l’e-commerce (ad esempio, di vestiti, oggetti o beni usati, etc). Sono oggetto di comunicazione i dati dei venditori (anche privati) residenti in Italia che tramite la piattaforma hanno venduto almeno 30 prodotti e che hanno guadagnato più di due mila euro. Queste due condizioni si riferiscono all’arco di tempo di un anno solare. Questi marketplace, infatti, entro il 31 gennaio di ogni anno sono chiamati a comunicare i dati delle transazioni effettuate dai singoli venditori.

In pratica, sono i marketplace che devono chiedere ai venditori di compilare il formulario tramite l’invio di un messaggio nell’Inbox oppure attraverso una mail. I dati richiesti sono il nome completo del venditore che deve corrispondere a quello del documento di identità, la data di nascita, il luogo di residenza, il numero di identificazione fiscale (partita IVA se in possesso o codice fiscale) e il paese di emissione.

Obblighi di operare con partita IVA
Ancora oggi molti piccoli venditori (privati) ritengono che vi sia una soglia di 5.000 euro annui al di sotto della quale sia possibile operare senza partita IVA. Questa soglia in realtà ai fini fiscali non esiste. La partita IVA è obbligatoria, infatti, quando l’attività economica è abituale e continuativa nel tempo.

Quali sono I dati da comunicare?

I dati che il marketplace online (come Vinted, Ebay.it, Etsy, etc) devono comunicare per gli operatori che superano la soglia 2000 euro di vendita o le 30 vendite annue sono i seguenti:

Venditore persona fisica Venditore entità giuridica
Per ciascun venditore che è una persona fisica e non è un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:
a) nome e cognome;
b) indirizzo principale;
c) l’eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore;
d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
e) la data di nascita.
Per ciascun venditore che è un’entità e non è un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:
a) la ragione sociale;
b) l’indirizzo principale;
c) l’eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione dello Stato membro di rilascio;
d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
e) il numero di registrazione dell’attività;
f) la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell’Unione, con l’indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata.

Banche dati utilizzabili

Per la raccolta di queste informazioni il gestore della piattaforma può utilizzare le informazioni e i documenti di cui dispone nei propri archivi, unitamente a quelli disponibili in banche dati dell’Unione per il controllo dei numeri di identificazione fiscale (es. VIES). Solo nel caso in cui il gestore rilevi inesattezze, lo stesso può richiedere al venditore di fornire elementi giustificativi, quali documenti di identificazione o un certificato di residenza fiscale. Oltre a ciò, occorre acquisire i dati delle transazioni intermediate dalla piattaforma nel corso dell’anno oggetto di monitoraggio.

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve conservare i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempire agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali e agli obblighi di comunicazione fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello civile in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate (art. 12, co. 2).

Come si individua la territorialità del venditore?

Un venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha l’indirizzo principale. Se il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione riscontra che il venditore ha un NIF rilasciato da uno Stato membro diverso rispetto allo Stato membro dell’indirizzo principale, considera il venditore residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF.

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Se il venditore fornisce informazioni relative all’esistenza di una stabile organizzazione, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera il venditore residente anche nello Stato membro in cui è ubicata tale stabile organizzazione. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera residente il venditore anche in ogni Stato membro in cui la residenza è confermata dal servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall’Unione europea.

Quali sanzioni in caso di inadempimento?

La disciplina sanzionatoria per le piattaforme digitali è contenuta nell’art. 12, co. 3 del D.Lgs. n. 32/23 secondo il quale:

  • L’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni richieste è punita con la sanzione prevista dall’art. 10 co. 1 del D.Lgs. n. 471/97, aumentata della metà. La sanzione amministrativa pecuniaria, quindi, può variare da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 31.500 euro;
  • Se le informazioni sono fornite in modo incompleto o inesatto, la sanzione di base è ridotta della metà, e quindi va da 1.000 euro a 10.500 euro.

Conclusioni e consulenza fiscale online

Deve essere tenuto presente che l’eventuale comunicazione dei dati non comporta automaticamente che il soggetto sia tenuto ad assoggettare a tassazione quanto ricavato. Questo, con riferimento ai piccoli venditori di beni, spesso usati. Cosa diversa, invece, per la locazione degli immobili, dove il canone deve essere sempre dichiarato e tassato.

Per i piccoli venditori online è necessario fare riferimento alle regole delle vendite occasionali e sporadiche di beni usati che non sono assoggettate a tassazione. Diversamente, se le vendite sono abituali, ancorché l’attività non sia esclusiva, e ci si avvale di una struttura organizzata per lo svolgimento dell’attività, è necessario operare professionalmente e quindi aprire la partita IVA.

L’aspetto principale da tenere in considerazione è che spesso ogni situazione è diversa dall’altra ed è opportuno analizzare in dettaglio la situazione per comprendere bene i propri obblighi fiscali.

Per questo motivo è di fondamentale importanza riuscire a confrontarsi con un dottore commercialista esperto per identificare i propri obblighi fiscali ed applicarli prima che possano arrivare eventuali attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Se hai dubbi sulla tua situazione contattaci per una consulenza personalizzata.


Note

1 – Tenuta conto della crescente rilevanza delle piattaforme digitali, ormai riconosciute a livello internazionale, in ambito OCSE sono state elaborate le “Model Rules for Reporting by Platforma Operations with respect to Sellers in the Sharign and Gig Economy“, accompagnate dal relativo Commentario. Si tratta di un modello di norme che garantiscono uno scambio di informazioni valutato equivalente a quello disciplinato dalla DAC7, nell’ottica di estendere la cooperazione amministrativa anche alle giurisdizioni non appartenenti alla UE, riducendo al contempo gli oneri di compliance per i gestori di piattaforme.



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