Le autocertificazioni inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata all’Ispettorato nazionale del lavoro per certificare il possesso dei requisiti per accedere ai cantieri edili saranno efficaci fino al 31 ottobre 2024.
Come si ricorderà, per essere in regola con le nuove disposizioni previste dal nuovo articolo 27 D.lgs. 81/2008, la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 dell’INL ha previsto, in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso la possibilità di presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dalla norma in parola, laddove richiesti dalla normativa vigente.
La procedura di invio dell’autocertificazione
In particolare, utilizzando il modello allegato alla circolare, le imprese e i lavoratori autonomi, hanno potuto (ed in verità possono ancora) procedere all’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Attenzione però perché l’invio della suddetta pec consente di essere in regola con gli obblighi di possesso della patente per l’accesso nei cantieri solo fino al 31 ottobre 2024 ed inoltre, come indica la richiamata circolare n. 4/2024, vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
La richiesta di rilascio della patente
Dal 1° novembre 2024, pertanto, sarà necessario procedere alla richiesta di rilascio della patente tramite il portale appositamente dedicato.
La richiesta può essere effettuata direttamente dal soggetto obbligato (impresa o lavoratore autonomo) oppure mediante delega ad un intermediario abilitato.
La procedura è estremamente funzionale e semplice ma ciò non deve far passare in secondo piano l’esigenza di prestare particolare attenzione ai requisiti previsti dall’articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 81/2008.
La suddetta norma ed il decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 132 del 18 ottobre 2024, prevede che il possesso di tali requisiti è attestato mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Proceduralmente, la piattaforma richiede semplicemente che venga indicato il “possesso” o il “non possesso” del requisito.
In caso di richiesta a cura del delegato, quest’ultimo dovrà aver preventivamente ricevuto dal delegante, le autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti obbligatori.
Il delegato, a tal fine, deve dichiarare tale possesso in sede di richiesta della patente.
I requisiti
Orbene, venendo ai requisiti, se iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non presenta particolari problemi, alcuni dubbi riguardano i requisiti relativi agli altri adempimenti ovvero:
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.
Come si può notare, tutti i requisiti non sono sempre necessari in quanto il legislatore lascia al soggetto che richiede la patente la verifica circa l’obbligatorietà del possesso.
In particolare, per quanto concerne gli adempimenti formativi dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro debbono essere posseduti ove siano previsti dal d.lgs. n. 81/2008.
Tutti gli altri, esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente.
Per quanto concerne i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro è dirimente il fatto la presenza di lavoratori che svolgono l’attività nell’impresa, tenendo conto della definizione di lavoratore (più ampia) prevista dall’articolo 2 del richiamato decreto legislativo.
Tale condiziona fa evidentemente conseguire gli obblighi relativi al DVR e della nomina del RSPP.
La formazione
Quanto alla formazione, la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 4/2024 evidenzia che è necessaria per i lavoratori autonomi solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione.
La regolarità contributiva e fiscale
Il DURC è una condizione che tutti i soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 1176, della legge n. 296/2006 e del decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro delle finanze 30 gennaio 2015, debbono avere.
Problemi più rilevanti sta riguardano l’obbligo del DURF sul quale va ricordato che la normativa vigente, ovvero l’articolo 17-bis, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997 prevede che l’ambito di applicazione della norma riguarda esclusivamente i casi in cui all’impresa siano stati affidati il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Pertanto, ove l’impresa interessata non si trovi nell’ipotesi in cui ricorrano tutte le condizioni indicate, non deve essere in possesso ai fini del rilascio della patente del requisito.
Come evitare l’elusione della norma
Vale la pena ricordare che la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/e del 2020 ha fornito alcune indicazioni utili sulle modalità calcolo dell’importo complessivo di euro 200.000 anche al fine di evitare possibili elusioni della norma.
Tra di esse, da menzionare quella per evitare aggiramenti della suddetta soglia economica mediante il frazionamento dell’affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in più sub-affidamenti di importi inferiori.
In particolare, la soglia di 200.000 euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente, anche se non rientrante nell’ambito di applicazione del comma 1 indicato, e affidatario. Qualora nel rapporto tra originario committente e affidatario si verifichi il predetto presupposto, gli altri presupposti di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente e con l’utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili saranno verificati da ciascun committente (committente originario, appaltatore, consorzio ecc.).
Quanto ai beni strumentali, la stessa circolare ha chiarito che i beni strumentali saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali.
Inoltre, ha aggiunto che qualora i lavoratori utilizzino i beni strumentali riconducibili agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari o agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati necessari per l’esecuzione della specifica opera o servizio commissionati, l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame.
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