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nuove FAQ 25/10 su accesso, esclusioni, benefici e ravvedimento #finsubito prestito immediato







Con l’avvicinarsi della scadenza del 31 ottobre 2024, fissata per aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il periodo 2024-2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 25 ottobre 2024, una nuova serie di FAQ.

La nuova pubblicazione risponde all’urgenza di chiarire gli ultimi dubbi emersi tra contribuenti e professionisti, ancora perplessi nonostante la circolare n. 18/2024 e le precedenti tornate di risposte, diffuse con frequenza settimanale (8, 15 e 17 ottobre 2024) .

I quesiti affrontano tematiche che si rivelano fondamentali per una corretta adesione al CPB, tra cui:

  • le modalità di calcolo degli acconti e l’imposta sostitutiva,
  • le condizioni di accesso e le cause di esclusione e decadenza,
  • oltre alle recentissime modifiche legate al ravvedimento speciale per il periodo 2018-2022.

Il nuovo pacchetto di chiarimenti intende, infatti, facilitare l’adesione dei contribuenti fornendo risposte su aspetti fondamentali come i benefici premiali e le condizioni di accesso per i contribuenti forfetari.

Considerata la complessità interpretativa e le numerose questioni ancora irrisolte, una proroga del termine di adesione al 30 novembre 2024 sembrerebbe auspicabile, come già richiesto da commercialisti e consulenti del lavoro, per consentire ai contribuenti di valutare con maggiore consapevolezza i benefici e i rischi di un’eventuale adesione al CPB.

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Vediamo quali sono stati i nuovi chiarimenti resi dall’Amministrazione finanziaria.

Condizioni di accesso e cause di esclusione

Il numero più consistente di precisazioni sono quelle che sono state inserite all’interno dell’area “Condizioni di accesso e cause di esclusione (Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)”.

Esclusione dal CPB per condanne? solo sentenze irrevocabili impediscono l’accesso

La FAQ n. 1 del 25 ottobre 2024 chiarisce se, ai fini dell’esclusione dal Concordato Preventivo Biennale (CPB), sia necessario il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o se sia sufficiente una sentenza non definitiva. L’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento alla Circolare n. 18/E del 2024 (paragrafo 2.1.2), conferma che solo una condanna irrevocabile può precludere l’accesso al CPB. La Relazione Illustrativa al decreto legislativo n. 108 del 5 agosto 2024 ha infatti specificato che la causa di esclusione prevista dall’articolo 11, lettera b), del decreto CPB riguarda unicamente le condanne “assistite dal predicato della irrevocabilità.” La disposizione, quindi, non estende in modo esplicito l’effetto impeditivo anche alle sentenze non definitive, escludendo così dal CPB solo i soggetti con condanne definitive per reati tributari, quali quelli previsti dal d.lgs. 74/2000, commessi nei tre periodi d’imposta antecedenti al biennio di concordato. Inoltre, eventuali violazioni nell’accuratezza della comunicazione dei dati per l’applicazione degli ISA, con impatti superiori al 30% sul reddito o sul valore della produzione netta, sono considerate esclusivamente in riferimento all’anno d’imposta 2023. Questo chiarimento mira a rendere più trasparente l’applicazione delle cause di esclusione e a delimitare con precisione i casi in cui una condanna incide sull’accesso al CPB.

Inizio attività come causa di esclusione dal CPB

La FAQ n. 2 specifica che, per determinare l’inizio attività – condizione che esclude dall’accesso al Concordato Preventivo Biennale (CPB) sia i soggetti Isa sia i contribuenti forfetari – si deve fare riferimento all’apertura della partita IVA. Questo criterio era già stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 15/E del 2024, in cui si precisa che l’inizio attività, ai fini dell’esclusione dall’applicazione degli Isa, coincide con il momento di avvio formale dell’attività tramite l’apertura della partita IVA.

Il decesso del socio non interrompe il CPB

La FAQ n. 3 del 25 ottobre 2024 chiarisce che il decesso di un socio o di un associato non costituisce causa di cessazione del Concordato Preventivo Biennale (CPB). La domanda nasceva da un dubbio interpretativo riguardante l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter, del d.lgs. 13/2024, che prevede la cessazione del CPB in caso di “modifica della compagine sociale.” L’Agenzia delle Entrate specifica che il decesso non è considerato una modifica rilevante ai fini della cessazione del concordato. Tuttavia, l’Agenzia precisa che, in presenza di particolari circostanze eccezionali che riducano le basi imponibili effettive di oltre il 30% rispetto a quelle concordate, il CPB potrebbe comunque cessare di avere efficacia, come previsto dall’articolo 19 del decreto.

Transizione tra regimi

Con la FAQ n. 4 del 25 ottobre 2024 chiarisce che il passaggio di una società a responsabilità limitata (Srl) dal regime di trasparenza fiscale, previsto dall’art. 116 del DPR 917/1986, a un regime ordinario di tassazione (o viceversa) non comporta l’esclusione o la decadenza dal Concordato Preventivo Biennale (CPB). Questo perché tale passaggio non è contemplato tra le cause di esclusione o cessazione previste dal Dlgs n. 13/2024. La possibilità di cambiare regime fiscale senza perdere i benefici del CPB è particolarmente rilevante per le società che potrebbero trarre vantaggi economici dalla tassazione ordinaria, in particolare per la gestione dei dividendi e l’applicazione della ritenuta del 26%.

Impatto del CPB sui limiti di reddito del regime forfetario

La FAQ n. 5 chiarisce che l’accettazione del reddito proposto dal Concordato Preventivo Biennale (CPB) non incide sul calcolo dei limiti di 85.000 euro e 100.000 euro previsti per la permanenza nel regime forfetario. Pertanto, per verificare il rispetto di tali soglie, continueranno a essere considerati solo i ricavi e i compensi effettivamente percepiti durante i periodi di imposta coperti dall’adesione al CPB, senza che il reddito concordato influenzi direttamente tali limiti. Questo permette ai contribuenti forfetari di aderire al CPB senza il rischio di uscire dal regime agevolato a causa dei redditi determinati nell’ambito dell’accordo.

Contribuente Isa e modifica o integrazione attività

La FAQ n. 6 chiarisce che un contribuente Isa, che abbia svolto più attività nel 2023 e apporti modifiche o integrazioni alle stesse nel biennio di adesione al CPB, non è automaticamente soggetto alla cessazione del concordato. Secondo l’art. 21, comma 1, lettera a) del d.lgs. 13/2024, la cessazione si verifica solo se le nuove attività non rientrano nello stesso indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) delle attività originarie. Pertanto, se le attività aggiuntive o modificate rientrano nel medesimo ISA, il concordato rimane valido. In caso di attività che richiedano l’applicazione di ISA differenti, la causa di esclusione non si attiva a condizione che l’attività prevalente nel 2023 mantenga tale caratteristica anche durante il biennio del concordato. Questo chiarimento consente ai contribuenti di gestire l’evoluzione delle proprie attività senza rischiare l’interruzione del CPB, purché rispettino i requisiti di ISA applicabili.

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Cessazione dal CPB in caso di inversione dell’attività prevalente

La FAQ n. 7 chiarisce che un contribuente Isa, che nel 2023 svolgeva due attività – una prevalente (60%) nel settore alberghiero e una non prevalente (40%) come bar e ristorante – e inverte tali percentuali nel biennio 2024-2025, è soggetto alla cessazione dal Concordato Preventivo Biennale (CPB) secondo l’art. 21, comma 1, lettera a) del d.lgs. 13/2024. La cessazione si verifica poiché l’attività svolta nel biennio concordatario differisce rispetto al periodo d’imposta precedente. Tuttavia, se entrambe le attività, sia originarie sia modificate, rientrano nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA), come previsto dall’art. 9-bis del d.l. 50/2017, la cessazione non si concretizza, permettendo al contribuente di mantenere il CPB.

Contribuenti forfetari con attività in diversi gruppi di settore

La FAQ n. 8 del 25 ottobre 2024 chiarisce che un contribuente forfetario che nel 2023 svolge due attività appartenenti a gruppi di settore diversi, e successivamente modifica o integra queste attività nel biennio di adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB), è soggetto alla cessazione del concordato solo se le nuove attività rientrano in gruppi di settore con coefficienti di redditività differenti. Secondo l’art. 32, comma 1, lettera a) del decreto CPB, la cessazione non si verifica qualora le attività aggiuntive o modificate restino all’interno di gruppi di settore con gli stessi coefficienti di redditività ai fini della determinazione del reddito per i forfetari. Questo permette ai contribuenti di mantenere l’adesione al CPB in caso di modifiche alle attività, purché queste non comportino l’applicazione di coefficienti di redditività differenti.

Possibilità di adesione al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2025-2026

La FAQ n. 9 del 25 ottobre 2024 conferma che i contribuenti che non aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi d’imposta 2024 e 2025 potranno comunque aderire al concordato relativo ai periodi d’imposta 2025 e 2026, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di accesso. Questo chiarimento consente ai contribuenti che non riescono ad aderire entro il termine del 31 ottobre 2024 di valutare nuovamente l’opportunità di partecipare al CPB per il biennio successivo, senza dover attendere ulteriormente.

Benefici premiali del Concordato Preventivo Biennale

Tra i quesiti affrontati dall’Agenzia delle Entrate, un punto centrale riguarda i vantaggi connessi all’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB). In risposta alla domanda sull’esclusione degli accertamenti fiscali basati su presunzioni semplici (FAQ n. 11), l’Agenzia ha chiarito che l’accesso ai benefici premiali non è subordinato al punteggio di affidabilità fiscale (ISA) conseguito nei periodi oggetto di concordato. Questo significa che anche i contribuenti con livelli di affidabilità inferiori possono accedere agli stessi vantaggi previsti per i partecipanti al CPB, riducendo così il rischio di controlli fiscali basati su semplici presunzioni.

In particolare, l’articolo 19 del decreto CPB stabilisce che “per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto, previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.” Questo chiarimento conferma che il CPB offre una protezione contro accertamenti fiscali specifici e garantisce vantaggi fiscali indipendentemente dal punteggio ISA, rendendo l’adesione un’opzione vantaggiosa per un ampio spettro di contribuenti.

Cause di decadenza dal Concordato Preventivo Biennale

Le FAQ n. 13 e n. 14 chiariscono importanti aspetti relativi alle cause di decadenza dal Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024-2025. La risposta agenziale n. 13 conferma che la presentazione di dichiarazioni integrative riferite agli anni 2018-2022 non causa la decadenza o la cessazione del CPB, anche qualora queste modifiche determinino un minor reddito o un valore della produzione netta inferiore di oltre il 30% rispetto a quanto concordato. Questo chiarimento riprende quanto indicato nella circolare 18/E del settembre scorso, in cui l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per il primo biennio di applicazione del CPB, eventuali dati inesatti o incompleti si riferiscono unicamente al modello ISA 2024 relativo al periodo d’imposta 2023, escludendo così la rilevanza di eventuali correzioni per il quadriennio 2018-2022 sulla validità del CPB 2024-2025.

La FAQ n. 14 affronta, invece, l’omessa presentazione della dichiarazione Irap per il periodo 2021-2023, specificando che tale omissione non preclude l’accesso al CPB, confermando che solo l’omissione della dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni precedenti il biennio concordato costituirebbe causa di decadenza. Questi chiarimenti permettono ai contribuenti di avere maggiore certezza nell’adesione al CPB, garantendo che determinate correzioni e omissioni non incidano sulla validità dell’accordo.

Ravvedimento e obblighi IVA nel Concordato Preventivo Biennale

Infine, la FAQ n. 15 chiarisce gli obblighi di versamento IVA in relazione al ravvedimento previsto per i contribuenti che aderiscono al CPB entro il 31 ottobre 2024. In base all’art. 2-quater del Decreto-legge n. 113 del 9 agosto 2024 (DL Omnibus), i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale possono usufruire di un regime di ravvedimento che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell’Irap per una o più annualità comprese tra il 2018 e il 2022. L’Agenzia delle Entrate specifica che la base imponibile su cui si applicano queste imposte sostitutive non è rilevante ai fini IVA.

NOTA BENE: Pertanto, il ravvedimento speciale non comporta obblighi aggiuntivi di versamento IVA, limitandosi esclusivamente alle imposte sui redditi e all’Irap.

Questo chiarimento consente ai contribuenti di aderire alla sanatoria senza timori di implicazioni sull’IVA, agevolando l’accesso al CPB per regolarizzare le annualità precedenti.



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