L’agibilità con il Salva casa
Sull’agibilità il Salva casa spiega che il tecnico abilitato è autorizzato, in deroga alle regole ordinarie, ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie anche in caso di altezze di 2,40 metri e di superfici di 20 metri quadrati per i monolocali e 28 metri quadrati per i bilocali. Si tratta della formulazione utilizzata per superare l’uso di parametri di agibilità ormai datati.
Per il Comune di Roma, allora, questa deroga è ammessa «esclusivamente per interventi sul patrimonio edilizio esistente atti a garantirne il miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie». Quindi, va esclusa per i cambi di destinazione d’uso, per le nuove costruzioni, per gli interventi di demolizione con ricostruzione.
C’è, poi, da considerare che la norma «non costituisce una sanatoria di opere realizzate abusivamente con dette caratteristiche dimensionali in assenza o in difformità dal titolo edilizio».
Le sanzioni in tema di edilizia e urbanistica
Diverse indicazioni della circolare, infine, sono dedicate all’accertamento di conformità e, soprattutto, al calcolo delle sanzioni da pagare nelle diverse situazioni: un calcolo che, sin da subito, è apparso ai tecnici e ai professionisti particolarmente complesso. Dal Comune arriva uno schema con tutte le diverse alternative.
Tra le diverse ipotesi, soprattutto, vengono distinte le situazioni nelle quali sia rispettato il requisito della vecchia doppia conformità (edilizia e urbanistica, sia al tempo di realizzazione dell’intervento che al tempo di richiesta della sanatoria) o, invece, sia rispettato solo il requisito della doppia conformità asimmetrica: quindi, l’intervento sia «conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione».
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