Lo dice la Corte di Cassazione in una recente sentenza (n. 24916, pubblicata il 17 settembre 2024)
Una buona notizia per tutti i lavoratori dipendenti (medici compresi), che nel corso della loro carriera hanno inserito sulla loro posizione previdenziale periodi di contribuzione figurativa (malattia, maternità e disoccupazione). Per l’accesso alla pensione anticipata, che dal 1° gennaio 2012 ha preso il posto della pensione di anzianità, sono utili tutti questi periodi coperti figurativamente, senza alcun limite.
Lo dice la Corte di Cassazione in una recente sentenza (n. 24916, pubblicata il 17 settembre 2024). Nel regime precedente (quello in vigore fino al 2011), infatti, per la pensione di anzianità, oltre ai famosi 40 anni di contributi, occorreva che almeno 35 fossero di contribuzione effettiva; e su questo presupposto l’Inps si era attestato, negando la pensione a coloro che non ne erano in possesso, anche se avevano raggiunto il ben più consistente requisito dei 42 anni e 10 mesi di contributi (uno in meno per le donne).
Ma un’aspirante pensionata ha appunto proposto ricorso contro il provvedimento che le negava questo diritto, e la Corte di Cassazione le ha dato ragione: per la Suprema Corte, infatti, il legislatore con la Riforma Fornero ha introdotto una nuova prestazione pensionistica, con criteri diversi rispetto a quelli della pregressa disciplina, relativa appunto alla pensione di anzianità. Quindi, per andare in pensione anticipata non serve soddisfare la condizione aggiuntiva di 35 anni di contribuzione effettiva. La Corte argomenta che “la legge Fornero disciplina le prestazioni pensionistiche a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/95, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data. All’esito della riforma, dunque, il vecchio requisito dei 35 anni non opera più nel nuovo sistema”.
La Cassazione rileva che “l’esclusione della contribuzione figurativa dall’ambito di applicazione della pensione anticipata (come invocata dall’Inps) avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale disapplicazione della fattispecie, atteso l’ampiezza della contribuzione (ben 42 anni) richiesta per beneficiare della prestazione.”
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