Quando si decide di vendere un immobile acquistato con le agevolazioni fiscali “prima casa” e acquistare una nuova abitazione, è naturale chiedersi se il credito d’imposta spettante per il riacquisto della prima casa sia applicabile anche se la nuova abitazione viene acquistata prima della vendita dell’immobile precedente.
A tal proposito, un lettore ha posto questo quesito all’Agenzia delle Entrate tramite il sito FiscoOggi.
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La domanda del lettore
Il quesito del lettore tocca un aspetto importante e complesso della normativa fiscale sulle agevolazioni prima casa. In genere, il credito d’imposta è riconosciuto per chi vende un immobile acquistato con le agevolazioni e, successivamente, ne acquista un altro.
Ma cosa succede se i tempi non coincidono perfettamente, e chi vuole cambiare abitazione si trova nella necessità di acquistare una nuova casa prima di riuscire a vendere la precedente?
La domanda:
“È possibile avere il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa se si compra la nuova abitazione prima di vendere l’immobile già posseduto e acquistato con le agevolazioni prima casa?”
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La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente, confermando che anche in questo caso il credito d’imposta può essere applicato, a patto che si rispettino le condizioni previste dalla normativa.
Infatti, la normativa italiana, nello specifico l’articolo 7 della legge n. 448/1998, prevede che chi vende un’abitazione acquistata con agevolazioni fiscali “prima casa” e, entro un anno, ne compra un’altra, possa beneficiare di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’IVA pagata al momento del primo acquisto agevolato.
Tuttavia, è importante notare che l’importo del credito non può mai eccedere l’imposta di registro o l’IVA dovuta sul secondo acquisto.
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La normativa e le modifiche del 2015
La possibilità di beneficiare del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa è stata estesa anche nei casi in cui il contribuente acquisti la nuova abitazione prima di aver venduto quella precedente, grazie alla legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 55.
Questo aggiornamento normativo, confermato anche dalla circolare n. 12/2016, ha semplificato la fruizione del bonus, permettendo a coloro che desiderano cambiare casa di acquistare una nuova abitazione con maggiore flessibilità temporale.
È essenziale ricordare che il credito d’imposta non spetta a chi, per qualsiasi motivo, non può usufruire delle aliquote agevolate dell’imposta di registro o dell’IVA. Infatti, se il contribuente perde il beneficio dell’aliquota agevolata, decade anche il diritto al credito d’imposta.
Questo dettaglio è fondamentale, poiché impone ai contribuenti di assicurarsi di essere in regola con tutte le condizioni necessarie per accedere a queste agevolazioni, evitando così spiacevoli sorprese.
TAGS: acquisto nuova abitazione, agevolazioni fiscali, Agevolazioni prima casa, circolare 12/2016, credito d’imposta, imposta di registro, iva agevolata, legge 448/1998, normativa acquisto casa, riacquisto prima casa
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