La Corte Costituzionale ha accolto in gran parte e in tutto il suo nucleo essenziale, le censure sulla norma attuativa della Autonomia Differenziata, dichiara il Presidente Vincenzo De Luca, che aggiunge; “La sentenza della Consulta smantella la Legge Calderoli e difende l’unità del Paese”. L’Alta Corte “ha accolto in gran parte e in tutto il suo nucleo essenziale, le censure mosse nel ricorso promosso dalla Regione Campania e dalle altre Regioni ricorrenti, e sostanzialmente ‘riscrive” la legge nei termini che la stessa Regione Campania ha proposto con un disegno di legge emendativo della Calderoli trasmesso alle Camere ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione qualche settimana fa”, si legge in una nota diffusa in serata dal Governatore.
In dettaglio:
1. La pronuncia chiarisce, in primo luogo, che contrariamente a quanto previsto dalla legge Calderoli, l’Intesa può avere ad oggetto esclusivamente singole e specifiche funzioni legislative o amministrative e deve essere giustificata in relazione alla singola Regione interessata dal trasferimento. Dunque, nessun trasferimento indiscriminato e generalizzato di funzioni.
2. È inoltre accolto tutto il gruppo di censure relative alla determinazione dei LEP: la Corte accoglie il motivo di ricorso con il quale si era denunciato che la legge Calderoli contiene, di fatto, una delega in bianco, in quanto non detta i necessari criteri direttivi e principi generali per la determinazione dei LEP.
È altresì accolta la censura relativa alla illegittimità della previsione che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anziché al legislatore l’aggiornamento dei LEP.
3. Viene altresì accolta la censura relativa all’illegittimità delle previsioni riguardanti il finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni all’esito dell’Intesa. La Regione Campania aveva lamentato la mancanza di un meccanismo di correzione dell’entità delle risorse nell’ipotesi in cui le stesse fossero risultate eccedenti rispetto a quanto necessario per l’espletamento delle funzioni. Viene inoltre rilevata l’illegittimità della previsione della mera facoltà, e non dell’obbligo, per le Regioni ammesse alla firma dell’Intesa, di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica.
Con riferimento alla portata dei poteri delle Camere, del tutto sviliti dalla formulazione della legge Calderoli, la pronuncia in sede di interpretazione delle norme chiarirà– tra l’altro- che il Parlamento non sarà tenuto a ratificare o meno l’Intesa, ma potrà modificarne il contenuto.
Analogamente, in sede interpretativa, la Corte correggerà la portata della legge in ordine alle materie cosiddette no-LEP chiarendo che i relativi trasferimenti di funzioni non potranno avere ad oggetto i diritti civili e sociali.
Infine la sentenza chiarirà anche l’effettiva portata della clausola di invarianza finanziaria, precisando che, al momento della conclusione dell’intesa e dell’individuazione delle risorse per il finanziamento delle funzioni trasferite, andrà verificato non soltanto il rispetto dei costi e dei fabbisogni standard e dei criteri di efficienza, ma andranno altresì attualizzate le valutazioni finanziarie.
Spetterà inoltre al Parlamento colmare i vuoti derivanti da alcune altre questioni sollevate nei ricorsi, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge.
Il comunicato dà conto, infine, di un importante monito, contenuto nella sentenza, in merito al potere della Corte di vagliare anche le singole leggi di differenziazione.
IL RICORSO. La legge Calderoli che disciplina e regolamenta la cosiddetta Autonomia Differenziata era stata impugnata dalla Campania per “Illegittimità Costituzionale” con notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del ricorso con il quale la Regione Campania, rappresentata dal Prof. Francesco Marone, Ordinario di Diritto costituzionale e di giustizia costituzionale presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, in affiancamento all’Avvocatura regionale, chiedeva l’estate scorsa alla Corte Costituzionale di dichiarare la illegittimità costituzionale della legge Calderoli sull’autonomia differenziata (legge 26 giugno 2024, n. 86, pubblicata nella G.U.R.I. del 28 giugno 2024, n. 150).. A sostegno della richiesta, il ricorso articolato in quindici motivi, riferiti sia al procedimento delineato dalla legge Calderoli per la sottoscrizione delle intese con le singole Regioni, sia ai contenuti e agli effetti delle stesse intese e ai presupposti per l’attribuzione di forme di autonomia più ampie, connessi alla determinazione dei LEP.
LE MOTIVAZIONI. Tra i principali motivi di illegittimità, si denuncia: – che la legge consente una devoluzione di competenze alle Regioni così ampia ed incontrollata, anche in materie riguardanti diritti fondamentali e servizi di civiltà – come la sanità, la scuola pubblica, la previdenza integrativa, la protezione civile- da minare la stessa sovranità dello Stato e rompere l’unità nazionale e l’eguaglianza dei cittadini delle diverse aree del Paese. Si rileva che, come autorevolmente affermato dal Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Prof. Paolo Maddalena, la legge costituisce “un enorme pericolo per l’unità giuridica e economica dell’Italia” (P. MADDALENA, L’autonomia regionale differenziata, solidarietà e territori, in Elementi giuridici per difendere la Costituzione Il Sole24 ORE, pag.12); -che il ruolo del Parlamento, unico garante dell’unità nazionale e dell’interesse generale, è del tutto svilito, in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale viene affidato in esclusiva il potere di limitare l’oggetto delle intese; – che, in contrasto con le norme costituzionali, che espressamente subordinano l’ autonomia differenziata all’attuazione delle misure perequative previste per il superamento dei divari territoriali e al concreto finanziamento e attuazione dei LEP, la legge contiene mere affermazioni di principio sulla determinazione dei LEP, come confermato dalla espressa previsione di invarianza finanziaria; – che le modalità attuative dell’art.116, comma 3 della Costituzione adottate dalla legge Calderoli ne tradiscono in realtà lo spirito, in quanto, invece di consentire un decentramento di funzioni in ottica di snellimento e di efficienza, determinano un sistema iniquo, volto a realizzare non un progetto “di autonomia, fattispecie lecita, ma più correttamente di secessione, evento illecito, che si colloca fuori dell’ordinamento costituzionale”, come efficacemente segnalato in sede di audizione sul disegno di legge dalla prof.ssa Giovanna De Minico, ordinaria di diritto costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli; – che vi è una gravissima violazione del principi di legalità, in quanto la individuazione dei LEP viene affidata al Governo senza predeterminare alcun principio o criterio direttivo, in contrasto con la Costituzione; – che si affida l’intesa ad una trattativa con il Governo, mortificando il ruolo delle Conferenze, in violazione del principio di leale collaborazione e impedendo di verificare le ricadute dei singoli percorsi sull’insieme delle Regioni e su tutta la rete delle autonomie locali.
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Autonomia Differenziata impugnata dalla Campania per “Illegittimità Costituzionale”
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