Riaperti i termini del Concordato preventivo biennale e modifiche al Bonus Natale 2024
Con il Decreto-legge n. 167 del 14 novembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre i contribuenti Isa potranno presentare le adesioni, tramite dichiarazione integrativa, fino al 12 dicembre 2024. Il decreto, inoltre, amplia la platea dei beneficiari del bonus Natale, riconosciuto ai lavoratori dipendenti e rende disponibili ulteriori risorse per la gestione delle emergenze.
Nel dettaglio, la nuova formulazione della norma, al comma 1 lettera b), riconosce l’indennità ai lavoratori con almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che sia fiscalmente a carico secondo le previsioni dell’articolo 12, comma 2 del Tuir. Scompare, quindi, rispetto alla precedente versione il requisito del coniuge non legalmente ed effettivamente separato.
Viene aggiunto, inoltre, il comma 2-bis, in cui viene specificato che l’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, benefici della stessa indennità.
E ancora, il comma 4 viene riformulato precisando che il codice fiscale da inserire nella richiesta in cui si cui attesta di avere diritto al bonus debba essere del coniuge “o del convivente” e dei figli, mentre nella precedente versione era indicato solo il codice fiscale del coniuge e dei figli.
Il decreto, infine, dispone l’utilizzo di nuove risorse, fino a 44 milioni di euro per l’anno 2024, da destinarsi alla gestione delle emergenze (articoli 23, 24 e 29 del Codice della protezione civile).
ZES unica: al via il credito d’imposta per le imprese agricole
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2024, il decreto del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 18 settembre 2024, con le misure attuative del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (“Zes unica”) per le imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, forestale, della pesca e dell’acquacoltura (articolo 16-bis Dl n. 124/2023). Le domande con le spese ammissibili dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025. Per l’anno 2024, il contributo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro.
INPS
Operativa la piattaforma per compliance e contrasto al lavoro sommerso
L’INPS, con il messaggio n. 3782 del 13 novembre 2024, ha comunicato che è operativo il progetto “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il progetto ha come obiettivo l’introduzione di nuove e più avanzate modalità di comunicazione tra il contribuente e l’INPS, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.
In questa prima fase, la piattaforma è stata alimentata con i dati presenti nel Cruscotto di monitoraggio UNIEMENS/UNILAV, relativi ai rapporti di lavoro attivi, sulla base di quanto dichiarato nelle Comunicazioni Obbligatorie, privi delle denunce UNIEMENS individuali. Al momento, sono esclusi i rapporti di lavoro dipendente in agricoltura, i rapporti di lavoro pubblico e i lavoratori autonomi dello spettacolo.
Rilevazione delle retribuzioni contrattuali per OTD e OTI
L’INPS, con la circolare n. 94 del 13 novembre 2024, comunica le istruzioni per la rilevazione delle retribuzioni medie provinciali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, occupati nei vari settori in cui si articola l’attività del comparto agricolo (art. 7 della Legge 233/1990).
La rilevazione, che deve essere effettuata alla data del 30 ottobre 2024, è utile ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni.
In particolare, per le singole unità attive appartenenti alle aziende comprese nelle quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D (allegata alla citata Legge 233/1990), i contributi sono determinati moltiplicando il reddito medio convenzionale per il numero delle giornate indicate nella stessa tabella e applicando ai rispettivi redditi imponibili le aliquote previste per i vari soggetti.
UNIEMENS/ListaPosPA. Rilevazione della mancata trasmissione delle denunce mensili.
L’INPS, con il messaggio n. 3749 del 11 novembre 2024, interviene in materia Gestione dipendenti pubblici (GDP) con riferimento alle denunce UNIEMENS/ListaPosPA. In caso di rilevazione della mancata trasmissione delle denunce mensili, è previsto da dicembre 2024 il rilascio della procedura “Scoperture contributive GDP” utile alla rettifica e regolarizzazione delle posizioni contributive.
Gli enti e le amministrazioni pubbliche, se alla periodica verifica sulle denunce mensili trasmesse risultano inadempienti, devono:
-
inviare le denunce mancanti entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione; -
comunicare la sospensione o la cessazione dell’obbligo tramite il servizio “Iscrizione e variazione alla gestione pubblica”.
Massimale contributivo: chiarimenti in caso di impiego di un pensionato
Con Il messaggio INPS n. 3748 dell’11 novembre 2024, a seguito di richieste di chiarimenti e di concerto con l’ufficio legislativo del Ministero del lavoro, l’INPS rende noto i chiarimenti sul corretto adempimento dell’obbligo contributivo per i lavoratori reimpiegati o che proseguono il rapporto di lavoro dopo aver ricevuto il trattamento pensionistico, in relazione al massimale contributivo previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (Legge Dini)
ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello statusdi “vecchio iscritto” originariamente acquisito. Pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.
Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2024.
L’INPS, con lacircolare n. 93 dell’11 novembre 2024, fornisce le indicazioni operative per la riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2024. Infatti, con il decreto 16 maggio 2024 il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha confermato, per il 2024, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del D.l. n. 244/1995e successive modificazioni, per gli operai a tempo pieno del settore edile. Con la presente circolare si forniscono indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato.
Per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
MINISTERO DEL LAVORO
Modelli per Comunicazioni Obbligatorie: aggiornamenti degli standard tecnici
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 410 del 14 novembre 2024, avente ad oggetto l’aggiornamento degli standard tecnici di cooperazione applicativa CO, UNIMARE, UNIPI, SAP e IDO e nuovo flusso NASPI-DISCOLL.
Tutti gli aggiornamenti adottati sono pubblicati sul portale URP online del Ministero del Lavoro alla pagina: https://urponline.lavoro.gov.it/s/standard-tecnici?language=it Sezione CO (UNILAV, UNISOM, Vardatori, UNILAV_Cong e UNIURG).
Gli standard tecnici entrano in vigore il giorno 27 novembre 2024 alle ore 17,00.
Limitatamente al flusso NASPI-DISCOLL e agli aggiornamenti SAP, l’entrata in vigore è prevista il giorno 11 novembre 2024, attraverso il sistema sussidiario del Ministero del Lavoro.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Bonus natale in arrivo i codici tributo
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 54/E del 13 novembre 2024, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” del cosiddetto Bonus Natale
Le somme erogate ai beneficiari sono recuperate dai sostituti d’imposta come credito d’imposta da utilizzare in compensazione dal giorno successivo al loro accredito in busta paga
Ecotassa: istituiti i codici tributo
Con Risoluzione n. 53 dell’11 novembre l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo sull’imposta, c.d. ECOTASSA, introdotta dall’articolo 1, commi 1042 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) per il periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 sull’acquisto, anche in locazione finanziaria, e l’immatricolazione dei veicoli.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Una società che nel 2023 ha acquistato un macchinario precedentemente utilizzato in base a un contratto di comodato d’uso non potrà fruire del credito d’imposta “Transizione 4.0” sull’acquisto di beni strumentali nuovi, mancando, nel caso prospettato, il necessario requisito della novità del bene oggetto di investimento.
Le sopravvenienze attive emerse dall’attuazione di un piano di risanamento attestato, regolamentato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 88 del Tuir, comma 4-ter, a patto che il contribuente pubblichi il piano stesso sul registro delle imprese.
AGENZIA DELLE ENTRATE PRINCIPIO DI DIRITTO
Nel caso di operazioni straordinarie (incorporazioni, scissioni, eccetera), i crediti fiscali, che derivano da interventi di ristrutturazione edilizia e transitati nel cassetto fiscale della società scissa/incorporata, possono essere utilizzati in compensazione direttamente tramite modello F24, senza necessità di alcuna ulteriore formalizzazione e/o comunicazione preventiva nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Il modello F24 dovrà essere compilato indicando nella sezione ”Contribuente”, nel campo:
-
”Codice fiscale” (primo codice fiscale), il codice fiscale della società beneficiaria/incorporante che utilizza il credito in compensazione -
”Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (secondo codice fiscale), il codice fiscale dell’originaria società scissa/incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, unitamente al codice identificativo ”62 Soggetto diverso dal fruitore del credito”.
Infine, la compensazione deve essere effettuata nel modello F24, riportando in compensazione solo i crediti in argomento, utilizzando una distinta delega di pagamento unificato, per compensare ulteriori crediti eventualmente a disposizione della beneficiaria/incorporante.
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