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Con sentenza n. 41238 dell’11 novembre 2024, la Corte di cassazione, Terza sezione penale, ha annullato, con rinvio, la condanna penale emessa nei confronti di un imprenditore per il reato di omesso versamento dell’Iva.
La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, nonostante la difesa avesse sollevato diversi elementi giustificativi, tra cui una grave crisi di liquidità causata dal mancato pagamento di crediti, anche da parte di enti pubblici.
Omessa Iva: la nuova causa di non punibilità
Determinante, ai fini della decisione, è stata la recente introduzione del comma 3-bis all’art. 13 del Decreto legislativo n. 74/2000, avvenuta con il D. Lgs. n. 87/2024.
Tale norma ha previsto una nuova causa di non punibilità per i reati di omesso versamento dell’IVA e delle ritenute, qualora il fatto sia dipeso da cause non imputabili all’autore.
Per escludere la punibilità, il giudice deve considerare la presenza di condizioni oggettive che rendono impossibile al contribuente adempiere agli obblighi fiscali.
In particolare, il legislatore ha individuato alcune circostanze specifiche: la crisi non transitoria di liquidità, dovuta alla inesigibilità dei crediti per insolvenza di terzi, al sovraindebitamento o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte della Pubblica Amministrazione.
Inoltre, viene richiesto al contribuente di dimostrare l’assenza di azioni idonee a superare tale crisi.
Cassazione: nuova disciplina applicabile al caso esaminato
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che la nuova disciplina normativa si applicava pienamente ai fatti contestati e imponeva una rivalutazione approfondita delle circostanze economiche dell’imputato.
La difesa dell’imprenditore aveva infatti documentato una grave crisi di liquidità, determinata dal mancato pagamento di fatture per crediti significativi, anche da parte di enti pubblici, per un importo complessivo considerevole.
La sentenza della Corte d’appello non aveva adeguatamente considerato questi elementi, nonostante la loro rilevanza alla luce del nuovo quadro normativo.
Nella propria disamina, la Cassazione ha inoltre richiamato recenti orientamenti giurisprudenziali che, pur mantenendo fermo l’obbligo di versamento dell’IVA indipendentemente dall’effettiva riscossione dei crediti, hanno iniziato a riconoscere l’importanza di valutare il contesto finanziario in cui l’omissione è avvenuta.
Con l’introduzione del comma 3-bis, quindi, il legislatore ha sancito in modo chiaro che situazioni di crisi economica strutturale, non imputabili all’imprenditore, possono configurare una causa di non punibilità, riequilibrando il rigore della normativa tributaria con le esigenze di equità e giustizia sostanziale.
La Corte ha così annullato la sentenza della Corte d’Appello, disponendo un nuovo giudizio che tenga conto della riforma normativa e delle circostanze oggettive documentate dall’imputato.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del Caso | Un imprenditore è stato condannato per omesso versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, nonostante la difesa avesse sollevato diversi elementi giustificativi, tra cui una grave crisi di liquidità causata dal mancato pagamento di crediti, anche da parte di enti pubblici. |
Questione Dibattuta | Se l’imputato potesse ritenersi esente da responsabilità penale a causa della crisi di liquidità non imputabile alla sua volontà, alla luce della recente introduzione del comma 3-bis all’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, che prevede una causa di non punibilità in tali circostanze. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello, rilevando che quest’ultima non aveva adeguatamente valutato le circostanze oggettive documentate dalla difesa. Ha disposto un nuovo giudizio, sottolineando la necessità di applicare il nuovo quadro normativo introdotto dal comma 3-bis, che riconosce la non punibilità in caso di crisi di liquidità non imputabile al contribuente. |
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