31/10/2024
L’art. 2 bis del decreto-legge n.113/2024 (cd. “Omnibus”) ha previsto l’erogazione, unitamente alla tredicesima mensilità, di un’indennità una tantum per l’anno 2024, di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri (cd. “Bonus Natale”).
L’Agenzia delle Entrate ha già fornito prime indicazioni in proposito, con circolare n. 19 del 10 ottobre 2024 che si allega ed alla quale si rinvia per maggiori dettagli.
Il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze;
b) abbiano il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) entrambi fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12, c. 2, del TUIR, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale;
c) abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante.
L’indennità – che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore – ha il valore di 100 euro ma spetta in misura riproporzionata in funzione del periodo di lavoro effettivo del dipendente nell’anno d’imposta 2024.
Il bonus viene erogato dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, unitamente alla tredicesima mensilità, su richiesta del lavoratore dipendente che dichiara, altresì, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiarne. Il credito maturato dal datore di lavoro a seguito dell’erogazione dell’indennità può essere recuperato mediante compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
La norma in commento prevede espressamente, inoltre, che il datore di lavoro, in sede di conguaglio, verifichi la spettanza del bonus, e proceda al suo recupero qualora in tale sede si riveli non spettante.
La verifica finale avverrà in ogni caso in sede di dichiarazione dei redditi, con la restituzione del bonus in assenza dei requisiti o il suo riconoscimento in caso di mancata precedente erogazione.
Da ultimo, si segnala, che la misura agevolativa in oggetto, già di complessa applicazione nei casi di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rischia di non essere applicabile concretamente agli operai agricoli a tempo determinato che, come noto, percepiscono la tredicesima mensilità attraverso il cd. “III elemento”, ai sensi dell’art. 50 del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti.
Per tali lavoratori, infatti, si presentano difficoltà ulteriori nella determinazione dell’ammontare del bonus – che, come detto, deve essere riquantificato in relazione al tempo effettivo di lavoro – in quanto il numero delle giornate svolte nell’anno potrebbe non essere un dato certo nel mese di dicembre 2024, in ragione dei termini posticipati della denuncia contributiva all’INPS e di pubblicazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori da parte dell’Istituto previdenziale.
A ciò si aggiunga che alcuni OTD potrebbero non avere in corso un rapporto di lavoro nell’ultimo mese dell’anno. Vale la pena di ricordare in proposito che resterebbe possibile, in tali casi, il godimento del bonus al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
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