IN BREVE
DIRITTO DEL LAVORO
In Gazzetta Ufficiale le disposizioni urgenti in materia di lavoro, università e ricerca
D.L. 28 ottobre 2024, n. 160
Nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2024, n. 253 è stato pubblicato il D.L. 28 ottobre 2024, n. 160, recante “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
Il provvedimento in specie, al fine di garantire il raggiungimento di specifiche milestone del PNRR entro il prossimo 31 dicembre, introduce:
- misure di contrasto al lavoro sommerso,
- interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda,
- misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria,
- disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente,
- disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale,
- misure per l’accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie,
- interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano.
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INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INAIL: pubblicati gli elenchi cronologici definitivi del bando ISI 2023
INAIL, Comunicato 29 ottobre 2024
L’INAIL – con comunicato del 29 ottobre 2024 – ha reso noto d’aver pubblicato gli elenchi cronologici definitivi.
Dalla data odierna e fino al 4 dicembre p.v., le domande subentrate (S-AMS) devono essere perfezionate tramite l’upload della documentazione.
Al riguardo, è opportuno ricordare che il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
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INCENTIVI ALLE AZIENDE
Al via i fondi per le imprese del settore dell’editoria radiofonica e televisiva
MIMIT, Comunicato 17 ottobre 2024
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – con comunicato del 17 ottobre 2024 – ha ricordato che a partire dal 28 ottobre e fino al 19 novembre 2024 le imprese editrici di emittenti radiofoniche e televisive potranno presentare domanda, su piattaforma dedicata, per accedere agli incentivi per gli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale.
Il contributo, che ha l’obiettivo di migliorare la qualità dei contenuti e la loro fruizione da parte dell’utenza, riguarda gli investimenti effettuati nel 2023 e sarà concesso sotto forma di rimborso, in misura pari al 70% delle spese sostenute dalle imprese del settore dell’editoria radiofonica e televisiva per investimenti in tecnologie innovative finalizzati all’adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi orientati alla transizione digitale.
Le spese ammesse e le modalità di fruizione del contributo vengono dettagliate dal provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 4 luglio 2024.
Qualora il totale dei contributi richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procederà al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto.
Le risorse, stanziate nell’ambito del “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria”, sono così suddivise:
- 20 milioni di euro per i fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali;
- 15 milioni per gli FSMA operanti in ambito locale;
- 10 milioni per i titolari di concessioni radiofoniche, i fornitori di contenuti radiofonici digitali e i consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB.
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INPS: le istruzioni operative per la richiesta del contributo in caso di assunzione di giovani disabili
INPS, Messaggio 29 ottobre 2024, n. 3588
L’INPS – con Messaggio del 29 ottobre 2024, n. 3588 – ha reso note le modalità operative per l’erogazione dell’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità, di età inferiore a 35 anni, che siano assunte da parte degli Enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS.
Le domande di fruizione del contributo possono essere presentate dai seguenti soggetti:
- enti del Terzo settore, ex art. 4, D.Lgs. n. 117/2017 (codice del Terzo settore), iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (di seguito, anche RUNTS);
- organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione, ex art. 54, D.Lgs. n. 117/2017;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ex D.Lgs. n. 460/1997, iscritte nella relativa anagrafe.
Il contributo complessivamente spettante è erogato dall’INPS in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2024, in favore dei soggetti ammessi al beneficio.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza dal richiedente.
PRIVACY
La disciplina sugli accessi alla mail del dipendente
Garante Privacy, Newsletter 22 ottobre 2024, n. 528
Il Garante per la protezione dei dati personali – con Newsletter del 22 ottobre 2024, n. 528 – ha ribadito che il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore né utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi.
Un simile trattamento di dati personali oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, è idoneo a realizzare un’illecita attività di controllo del lavoratore.
Nel dettaglio, il Garante della Privacy ha affermato che la sistematica conservazione delle mail – effettuata per un considerevole periodo di tempo (pari a tre anni successivamente alla cessazione del rapporto) – e la sistematica conservazione dei log di accesso alla posta elettronica e al gestionale utilizzato dai lavoratori non erano conformi alla disciplina di protezione dei dati.
Tale conservazione, infatti, risultava non proporzionata e necessaria al conseguimento delle finalità dichiarate dalla Società di garantire la sicurezza della rete informatica e la continuità dell’attività aziendale.
Per quanto riguarda, poi, l’uso dei suddetti dati in tribunale, il Garante ha ricordato che il trattamento effettuato accedendo alla posta elettronica del dipendente per finalità di tutela in ambito giudiziario si riferisce a contenziosi già in atto, non ad ipotesi di tutela astratte e indeterminate (come nel caso in specie).
SICUREZZA SUL LAVORO
Il nuovo modulo INL per la rettifica dell’istanza della patente a crediti
INL, Nota 29 ottobre 2024
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il modulo che ha lo scopo di consentire la richiesta di rettifica dell’istanza online di patente a crediti, da inviare dalla PEC aziendale alla PEC rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it.
Tale modulo deve essere compilato unicamente con le informazioni di cui si intende chiedere la rettifica.
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APPROFONDIMENTI
DIRITTO DEL LAVORO
Le novità in materia lavoristica presenti nel decreto-legge PNRR
Nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2024, n. 253 è stato pubblicato il D.L. 28 ottobre 2024, n. 160, recante “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
Le novità in ambito lavoristico sono le seguenti:
- Misure di contrasto al lavoro sommerso – l’art. 1, ai commi 1 e 2, sostituisce il riferimento all’ANPAL – soppressa a far data dal 1° marzo 2024 – con quello all’INAIL, sia nell’ambito della composizione della Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità istituita presso l’INPS, sia nell’ambito della composizione del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.
Il comma 3 interviene sulla disciplina relativa agli avvisi pubblicati dall’INAIL per l’accesso al Fondo per gli acquisti di macchinari agricoli o forestali innovativi sotto il profilo dell’abbattimento delle emissioni inquinanti, stabilendo che negli avvisi devono essere indicati anche i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità.
Il comma 4 dispone che il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità, precisando inoltre che l’INL, nell’orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato tale iscrizione nella Lista di conformità.
Il comma 11 rimette all’INL, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, la definizione di modalità tecniche per assicurare l’accessibilità al Portale nazionale del sommerso alle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, rinviando a uno o più decreti ministeriali l’individuazione dei dati oggetto di condivisione nell’ambito del medesimo Portale, nonché i soggetti abilitati ad accedervi;
- Istituzione degli Indici sintetici di affidabilità contributiva – l’art. 1, commi da 5 a 9 prevede l’istituzione di indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale e applicabili a due settori economici – di imprese o lavoratori autonomi – dal 1° gennaio 2026 e successivamente (anche gradualmente) ad almeno altri sei settori; questi ultimi devono essere definiti entro il 31 agosto 2026. Si demanda a decreti ministeriali l’individuazione dei settori – nell’ambito di quelli a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva – e l’approvazione dei relativi ISAC, nonché la definizione: delle misure premiali per i soggetti che rientrino in determinati valori dell’indice; dei criteri e delle modalità per l’aggiornamento periodico della classificazione dei soggetti; delle ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
Dall’applicazione dei commi da 5 a 8 non derivano modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, relative agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- Integrazione salariale nei settori tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero e conciario – l’art. 2 consente, per l’anno 2024, il riconoscimento, da parte dell’INPS, di un intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero e conciario; l’intervento, previsto per un periodo massimo corrispondente a quello intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2024) e il 31 dicembre 2024 e nella misura pari a quella stabilita per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale e, per le imprese artigiane, in deroga ai limiti di durata dell’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie. L’intervento in esame è anticipato dal datore di lavoro e rimborsato a quest’ultimo dall’INPS, salva la possibilità di pagamento diretto da parte dell’INPS.
INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Nuovo termine per l’upload della documentazione del Bando ISI 2023
L’INAIL – con comunicato del 29 ottobre 2024 – ha informato che nella pagina dedicata al Bando Isi 2023 sono disponibili gli elenchi cronologici definitivi delle domande di finanziamento.
Tutte le imprese le cui domande risultano subentrate in posizione utile ai fini dell’ammissibilità al finanziamento (S-AMS), devono effettuare dal 29 ottobre 2024 fino alle ore 18:00 del 4 dicembre 2024 l’upload della documentazione richiesta dal bando Isi 2023 e dall’allegato tecnico di riferimento e del Modulo A, pena la decadenza della domanda stessa.
Per l’adempimento richiesto, l’INAIL rimanda alla consultazione del videotutorial dedicato “FASE 6 – Elenchi definitivi e istruttoria”.
Al riguardo, è opportuno ricordare che il Bando ISI ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
L’iniziativa è rivolta:
- alle imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento. In particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l’Asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro);
- agli enti del terzo settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018, possono accedere all’Asse 1.1 limitatamente all’intervento di tipologia d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:
- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.
Le risorse finanziarie destinate dall’INAIL, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.
Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2023 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.
È concesso un finanziamento a fondo perduto:
- per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili
- per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
- 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
- 80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
Il limite di età indicato quale requisito per accedere all’asse giovane agricoltore si riferisce a persona con un’età pari a 41 anni non compiuti.
Nelle società con soli due soci, in cui soltanto uno non abbia compiuto 41 anni o sia al suo primo insediamento, si può ritenere soddisfatto il requisito richiesto, anche al fine di non penalizzare le società rientranti in tale fattispecie che non potrebbero realizzare il requisito.
Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’iva (realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario, è rimborsabile solo se non recuperabile in alcun modo, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento).
L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di € 5.000,00 e un importo massimo erogabile pari a € 130.000,00.
Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’Allegato 1.2.
Per semplificare e agevolare l’attività di presentazione della domanda di finanziamento ISI, l’INAIL ha provveduto all’adeguamento del sistema di profilazione per l’accesso ai servizi online introducendo due nuovi specifici profili riservati a professionisti e società di intermediazione.
I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, che operano tramite il “cruscotto di abilitazione”, sulla base delle richieste che gli stessi interessati fanno pervenire utilizzando l’apposita modulistica.
L’intermediario può quindi assumere in delega l’impresa per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI.
SICUREZZA SUL LAVORO
Le ultime novità INL sulla patente a crediti
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 n. 221 è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132 con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Successivamente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 23 settembre 2024, n. 4 – ha fornito le prime indicazioni attuative per il rilascio della patente a punti in edilizia, precisando che il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.
L’obbligo di possesso della patente riguarda non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri.
Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Lo svolgimento delle attività nei cantieri edili è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.
In data 4 ottobre 2024, l’INL ha pubblicato le prime FAQ sulla tematica in oggetto.
Nel dettaglio:
- l’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stanno operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere richiedono la patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale;
- per essere esentati dalla richiesta della patente a crediti è sufficiente essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III a prescindere dalla categoria di appartenenza;
- se un’azienda ha diverse unità produttive e quindi, eventualmente, sono individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 7 ottobre 2024, prot. n. 376 – ha ricordato che l’autodichiarazione/certificazione sul possesso dei requisiti per la Patente a crediti ha una validità sino al 31 ottobre 2024 e che i soggetti interessati, per poter accedere ai cantieri temporanei e mobili dal 1° novembre 2024, dovranno formalizzare l’istanza di richiesta della patente tramite il Servizio online (https://servizi.ispettorato.gov.it).
Al riguardo, l’INL ha inteso sensibilizzare le Associazioni e gli Ordini Professionali, affinché informino i propri clienti su tale adempimento, invitandoli a provvedere al più presto, evitando così una eccessiva concentrazione di accessi sul Portale negli ultimi giorni del mese di ottobre.
Coloro i quali non provvedono a formalizzare l’istanza sul Portale entro il 31 ottobre 2024 non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024.
Successivamente, in data 15 ottobre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato alcune nuove FAQ in materia di patente a crediti, ricordando che la richiesta di patente deve essere inserita entro la fine del giorno precedente quello di ingresso in cantiere.
Tra le altre cose è stato chiarito che:
- il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, deve verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche in subappalto. La violazione dell’obbligo comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 ad € 2.562,91;
- le operazioni di carico e scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura”: imprese e lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti;
- le società consortili aventi autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.
Infine, in data 29 ottobre 2024, l’INL ha reso disponibile il modulo utile a consentire la richiesta di rettifica dell’istanza online di Patente a Crediti, che deve essere inviata dalla PEC aziendale a rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it.
Il modulo va compilato unicamente con le informazioni di cui si intende chiedere la rettifica come segue:
- Sezione A) – Informazioni generali: il “Codice fiscale soggetto richiedente” (CF) si riferisce al Codice fiscale del soggetto persona fisica che ha effettuato l’accesso alla piattaforma online relative all’istanza di cui si chiede rettifica. Il “Codice istanza” si trova nella pagina di riepilogo dell’istanza e sulla ricevuta.
- Sezione B) – Rettifica del codice fiscale impresa/lavoratore autonomo: la rettifica di questa informazione comporta necessariamente l’eliminazione dell’istanza e della patente eventualmente già generata. Occorre inserire nel modulo di cui alla pagina successiva, il codice fiscal dell’impresa/lavoratore autonomo erroneamente digitato nella piattaforma online.
- Sezione C) – Rettifica delle informazioni aggiuntive dell’impresa/lavoratore autonomo: in questa sezione è possibile richiedere la rettifica dell’istanza già inviata e della relativa ricevuta, in merito ai campi:
- Ragione sociale
- PEC
- Codice fiscale del legale rappresentante/lavoratore autonomo delegante
- Sezione D) – Rettifica dei requisiti minimi per il rilascio della Patente a Crediti: anche in questa sezione, selezionare solamente le voci di cui si intende chiedere rettifica, indicando il valore corretto.
Le lettere corrispondono ai requisiti minimi elencati all’art. 27 D.Lgs. n. 81/2008:
a) “iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, in quanto requisito obbligatorio, non viene riportata nel modulo da compilare.
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Tratto da My Solution
Bientina lì, 04/11/2024
Studio Mattonai
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