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In Francia una persona che ha concluso un contratto RcAuto mentendo, in modo doloso, su chi fosse il conducente abituale, è rimasto ferito in un incidente mentre non era alla guida ma era a bordo come trasportato («passeggero vittima»). Orbene, in questa situazione la normativa francese consente sia di poter eccepire la nullità del contratto per falsa dichiarazione dolosa sia alla compagnia assicuratrice, nell’ipotesi in cui tale nullità sia inopponibile, di ottenere il rimborso della totalità delle somme versate a favore di questo «passeggero vittima» in esecuzione del contratto di assicurazione mediante un ricorso da questi proposto sulla base del citato comportamento doloso. Secondo la Corte di Giustizia, sentenza 19 settembre 2024, C-236-23, però, un siffatto rimborso porterebbe a privare di ogni effetto utile le disposizioni della Direttiva 2009/103, limitando in modo sproporzionato il diritto della vittima di ottenere un risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della RcAuto. Bocciato dunque l’art. L. 113-8 del Codice delle assicurazioni francese che contempla la nullità del contratto di assicurazione in caso di reticenza o falsa dichiarazione dolosa da parte dell’assicurato, a meno che la Corte di Cassazione (giudice del rinvio) – che sta trattando la controversia tra, da un lato, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) e, dall’altro, il sig. TN, la MAAF assurances SA, il Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (Fondo di garanzia delle assicurazioni obbligatorie per danni, «FGAO») e il sig. PQ – non constati un abuso di diritto.
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