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Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, quali sono i requisiti — idealista/news #finsubito prestito immediato – richiedi informazioni –


È possibile beneficiare del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa? E quali sono i requisiti necessari? Ripercorriamo quanto previsto dalla normativa, prendendo spunto da una contribuente che ha domandato al Fisco come ci si deve comportare in tal senso se si compra una nuova abitazione prima di vendere l’immobile già posseduto e acquistato con le agevolazioni prima casa. Vediamo quanto spiegato. 

Nello specifico, a Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “È possibile avere il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa se si compra la nuova abitazione prima di vendere l’immobile già posseduto e acquistato con le agevolazioni prima casa?”. 

Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha chiarito che è possibile beneficiare del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa se si compra la nuova abitazione prima di vendere l’immobile già posseduto e acquistato con le agevolazioni prima casa. 

Nel dettaglio, il Fisco ha precisato che chi “vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali prima casa ed entro un anno ne compra un’altra (anche mediante appalto o permuta), ha diritto, in presenza delle condizioni richieste dalla normativa per usufruire degli stessi benefici, a un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta con il primo acquisto agevolato (articolo 7 della legge n. 448/1998). In ogni caso, il credito non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta sul secondo acquisto”. 

Il Fisco ha poi sottolineato che, “considerate le modifiche che hanno interessato la normativa in materia di prima casa (articolo 1, comma 55 della legge n. 208/2015), il credito d’imposta spetta anche quando il contribuente acquista la nuova abitazione prima di vendere l’immobile già posseduto (circolare n. 12/2016)”. Evidenziando infine che “il credito non spetta a coloro che per l’acquisto dell’immobile non fruiscono o decadono dal beneficio dell’aliquota (Iva o registro) agevolata”. 

Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, come funziona 

In tema di credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che “chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici prima casa ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato. Il credito d’imposta spetta anche quando il riacquisto avviene con contratto di appalto o di permuta”. 

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E ha sottolineato che in base a quanto stabilito con la circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016, “in considerazioni delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di prima casa, il credito d’imposta spetta anche quando il contribuente acquista la nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto”. 

L’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che il credito d’imposta non può comunque essere superiore all’imposta dovuta sul secondo acquisto e può essere utilizzato a scelta del contribuente: 

  • in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto; 
  • per l’intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; 
  • in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto; 
  • in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602). 

In quest’ultimo caso, ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, “se il credito d’imposta è utilizzato solo in parte, la somma residua non compensata può essere indicata nell’apposito quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi per poter essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta. In ogni caso, per espressa disposizione normativa, il credito d’imposta eccedente rispetto a quanto dovuto relativamente al secondo acquisto non dà luogo a rimborsi”. 

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che “per fruire del credito d’imposta in detrazione dall’imposta di registro il contribuente deve manifestare tale volontà nell’atto di acquisto del nuovo immobile” e che “in questo caso l’atto di acquisto dovrà contenere, oltre alle ordinarie dichiarazioni di possesso dei requisiti per l’agevolazione prima casa, l’espressa richiesta del beneficio e dovrà indicare gli elementi necessari per determinare il credito”. 

Nel dettaglio, sarà necessario: 

  • indicare gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata corrisposta l’imposta di registro o l’Iva in misura agevolata nonché l’ammontare della stessa; 
  • dichiarare l’esistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto al beneficio alla data dell’acquisto medesimo, nel caso in cui era stata corrisposta l’Iva ridotta in assenza della specifica agevolazione prima casa; 
  • produrre le relative fatture, se è stata corrisposta l’Iva sull’immobile ceduto;
    indicare gli estremi dell’atto di vendita dell’immobile. 

Se il contribuente intende beneficiare del credito d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non è necessario dichiarare nell’atto tale volontà. 

Per quanto riguarda l’acquisizione dell’immobile mediante contratto di appalto, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che “il diritto al credito d’imposta nasce al momento della consegna del bene realizzato, in quanto a tale data dovrà anche essere dimostrato il possesso dei requisiti richiesti per poter usufruire del beneficio prima casa”. Aggiungendo che “per usufruire del credito d’imposta è necessario che il contratto di appalto sia redatto in forma scritta e registrato. In esso deve essere dichiarato il possesso dei requisiti che consentono l’applicazione del beneficio”. 

Esistono però dei casi in cui non è possibile beneficiare del credito d’imposta. In particolare, il credito d’imposta non spetta se: 

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  • sono stati persi i benefici prima casa in relazione al precedente acquisto; 
  • il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio prima casa; 
  • il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti prima casa; 
  • viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa riacquistando, non a titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio.
     



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