Il Decreto Salva Casa ha introdotto modifiche significative per l�abitabilit� dei miniappartamenti: scopri cosa cambia
Prima del Decreto Salva Casa, il riferimento principale per i requisiti di abitabilit� era un Decreto Ministeriale del 1975, che imponeva i seguenti standard:
- altezza minima dei locali: 2,70 metri per le stanze principali, come camere e soggiorno, e 2,40 metri per corridoi, bagni e ripostigli;
- superficie minima abitabile: almeno 28 metri quadrati per una persona e 38 metri quadrati per due persone;
- ventilazione naturale: stanze principali dotate di finestre apribili per garantire un adeguato ricambio d�aria e una buona illuminazione;
- servizi igienici: presenza di almeno un bagno completo, con wc, lavabo, bidet e doccia.
Questi parametri mirano a garantire che ogni ambiente domestico sia salubre e vivibile, condizioni indispensabili per evitare problemi di salute causati da ambienti chiusi o inadeguatamente ventilati.
Negli ultimi decenni, per�, la necessit� di spazi abitativi nelle aree densamente popolate ha portato a una revisione di queste normative.
Le modifiche introdotte dal Decreto Salva Casa: altezza e superficie minime ridotte
Con il Decreto Salva Casa, si � deciso di aggiornare i requisiti per i miniappartamenti, in modo da rispondere meglio alla domanda abitativa nelle aree urbane. Le novit� principali includono:
- riduzione dell�altezza minima: nelle stanze principali, ora � consentito scendere fino a 2,40 metri, rispetto ai 2,70 metri precedenti;
- riduzione della superficie minima: gli standard sono stati abbassati a 20 metri quadrati per una persona e a 28 metri quadrati per due persone, facilitando l�adattabilit� di piccoli appartamenti.
Questi cambiamenti sono stati pensati per facilitare il recupero del patrimonio edilizio, permettendo di riqualificare edifici esistenti e migliorare le prestazioni energetiche senza compromettere l�abitabilit� degli spazi.
Tuttavia, i requisiti relativi ai servizi igienici e alla ventilazione naturale restano invariati, obbligando alla presenza di finestre apribili che garantiscano comfort e salubrit�.
Il nuovo certificato di agibilit� e il ruolo del tecnico abilitato
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni parziali o totali;
- interventi che influiscano su sicurezza, igiene o salubrit� dell�edificio esistente.
Il tecnico abilitato deve presentare la segnalazione certificata di agibilit� entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, allegando la documentazione richiesta dall�articolo 24 del Testo Unico dell�Edilizia.
Asseverazione del tecnico per i miniappartamenti: requisiti flessibili in casi particolari
In attesa di un nuovo decreto del Ministero della Salute, che stabilisca criteri igienico-sanitari aggiornati, il Decreto Salva Casa permette a un tecnico abilitato di rilasciare un�asseverazione di conformit� per miniappartamenti che non soddisfano appieno i requisiti standard, ma solo in casi particolari, rispettando comunque i seguenti limiti:
- altezza interna ridotta: fino a 2,40 metri, sebbene il minimo precedente fosse di 2,70 metri;
- superficie abitabile ridotta: fino a 20 metri quadrati per una persona e 28 metri quadrati per due persone.
L�asseverazione da parte del tecnico certifica che, nonostante le deroghe, l�alloggio � conforme alle normative vigenti in termini di sicurezza e igiene, rendendo possibile l�abitabilit� anche in spazi ristretti e con altezze minime.
Requisito di adattabilit� e accessibilit� per persone con disabilit�
Oltre ai requisiti di abitabilit�, il Decreto Salva Casa richiede che gli alloggi siano adattabili alle esigenze delle persone con disabilit�, secondo il criterio di adattabilit� stabilito dal Decreto Ministeriale 236 del 14 giugno 1989. Questo criterio assicura che un immobile possa essere utilizzato e sia accessibile anche a persone con limitazioni motorie, e si applica nei seguenti casi:
- edifici soggetti a interventi di miglioramento igienico-sanitario;
- presentazione di un progetto di ristrutturazione che preveda soluzioni alternative, in modo da garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie per gli occupanti.
Se nessuna di queste condizioni viene soddisfatta, il miniappartamento dovr� rispettare i requisiti del Decreto Ministeriale del 1975, ossia 2,70 metri di altezza e una superficie minima di 28 metri quadrati per un monolocale o di 38 metri quadrati per un bilocale.
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