Negli ultimi anni le agevolazioni previste per l’eliminazione delle barriere architettoniche hanno subìto una serie di modifiche sostanziali e una restrizione delle condizioni di accesso alle detrazioni. Con la Legge di Bilancio per il 2025, pare però che non preveda ulteriori modifiche e conferma la proroga già fissata al 31 dicembre 2025 relativa al Bonus Barriere Architettoniche con aliquota al 75%.
La detrazione del 75% per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 ed è poi stata estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla Legge di Bilancio 2023. A partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, l’agevolazione è disponibile solo per gli interventi citati all’art. 119-ter del D.L. 34/2020 (rubricato Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche) e modificato dal D.L. 212/2023.
In sostanza, quindi, il bonus barriere architettoniche riguarda gli interventi effettuati su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Difatti, il D.L. 212/2023 ha escluso da tale agevolazione le spese aventi per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche aventi per oggetto infissi, pavimenti, servizi igienici e automazione degli impianti.
Chiaramente per i contribuenti che hanno presentato prima del 30 dicembre 2023 la documentazione richiesta o abbiano iniziato i lavori sempre prima di tale data, il D.L. 212/2023 prevede una salvaguardia per i lavori in corso e per i contratti che prevedevano il versamento di un acconto prima dell’entrata in vigore delle regole aggiornate.
Per ciò che riguarda il bonus barriere architettoniche 2025, questo consiste in una detrazione fiscale del 75% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo e i tetti massimi di spesa su cui calcolare la detrazione sono:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici condominiali con più di 8 unità.
I soggetti che possono beneficiare di tale agevolazione sono:
- persone fisiche;
- esercenti;
- professionisti;
- enti pubblici ed enti privati che non svolgono attività commerciale;
- società semplici;
- associazioni tra professionisti;
- soggetti con reddito d’impresa.
Per quanto concerne i condomini, ricordiamo che dal 1° gennaio 2023 per le delibere assembleari che approvano tali interventi di rimozione delle barriere architettoniche è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio. Sostanzialmente si tratta di un requisito meno stringente rispetto alle procedure standard relative per la deliberazione dei lavori in condominio.
La documentazione richiesta per accedere al bonus barriere architettoniche consiste nell’attestato del tecnico abilitato riguardante il rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 236/1989 e il bonifico parlante attraverso cui sono stati effettuati i pagamenti. Chiaramente è necessario comunque conservare tutta la documentazione utile ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione
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