Con l’introduzione del nuovo Digital Chart cambiano le regole per gli influencer, il marketing e la pubblicità online. Cosa bisogna sapere.
L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) ha aggiornato, lo scorso 30 ottobre, le norme del Regolamento Digital Chart sulla riconoscibilità della comunicazione commerciale diffusa attraverso internet. Le nuove regole riguardano il marketing e la pubblicità sul web, in particolare le attività degli influencer.
Il Regolamento Digital Chart integra il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale dal 2019. La sua funzione principale è regolamentare le particolari forme di pubblicità diffuse sul web dagli influencer. Gli influencer sono persone che si rivolgono a un pubblico online, tramite piattaforme di audio, foto e video, per promuovere i contenuti da loro stessi creati e che sono spesso accompagnati da un messaggio pubblicitario.
Esistono varie forme e modalità di pubblicità in questo campo, il compito del Digital Chart è quello di regolamentarle in modo che siano trasparenti e immediatamente visibili agli utenti. L’aggiornamento del Digital Chart introduce importanti modalità per individuare ed evidenziare correttamente la pubblicità online degli influencer.
Il nuovo Regolamento Digital Chart per l’influencer marketing sul web
Una prima importante novità, del Regolamento Digital Chart, riguarda il rapporto di committenza tra il brand sponsorizzato e l’influencer. Quando l’influencer parla di un prodotto ai propri utenti in modo da influenzare le loro scelte di acquisto, la sua è una comunicazione commerciale di “Endorsement”, frutto di un accordo con il brand dal quale ha ricevuto un corrispettivo (in denaro, beni, inviti o servizi). In questo caso, l’influencer deve dichiarare in modo esplicito la natura pubblicitaria della comunicazione, indicando in ogni contenuto pubblicato la dicitura “pubblicità” o “advertisement”. Altre diciture alternative ammesse sono: “promosso da… brand” o “promoted by… brand”; “sponsorizzato da… brand” o “sponsored by… brand”; “adv/ad+ brand”.
Le modalità di segnalazione di queste diciture variano, ovviamente, in base al mezzo di comunicazione e al tipo di contenitore. In ogni caso, devono essere ben visibili e di facile leggibilità. Occorre utilizzare accorgimenti grafici, come dimensioni dei caratteri e colori in contrasto rispetto allo sfondo, che rendano queste segnalazioni evidenti. Mentre per i disclaimer video, le scritte devono restare in sovraimpressione.
Nei post sui social, le diciture che segnalano la pubblicità devono essere riportate subito, nelle prime informazioni. In caso di uso di hashtag, quelli che indicano i contenuti pubblicitari (brand e prodotto) vanno inseriti nei primi tre. Per i contenuti audio, come i podcast, la segnalazione della comunicazione promozionale deve essere inserita all’inizio della trasmissione. Mentre nella descrizione scritta del contenuto va inserita una delle diciture, indicate sopra, che segnalano la presenza di pubblicità.
Nei video con comunicazione commerciale, la segnalazione della pubblicità deve essere presente come prima informazione scritta nella descrizione. Così come avvertenza scritta in sovraimpressione nelle scene iniziali. Nei video in streaming le avvertenze devono essere ripetute durante la trasmissione.
Quando si tratta di contenuti “a scadenza”, come le stories, la dicitura pubblicitaria deve apparire ben visibile, in sovrapposizione agli elementi visivi del contenuto promozionale. In caso di “call to action” (Invito all’azione), sia l’influencer che l’inserzionista devono sollecitare gli utenti a segnalare con gli accorgimenti indicati sopra, la natura promozionale del contenuto da loro generato (c.d. UGC), legato a un prodotto o servizio oggetto della campagna promossa dai primi.
Le segnalazioni per eventi, prodotti e inviti
Se l’influencer partecipa a eventi, su invito del brand con cui ha un rapporto di committenza, deve utilizzare nei contenuti realizzati tutte le diciture indicate, per tipologia di contenuto. Invece, nel caso di invio occasionale di prodotti, gratuito o a prezzo di favore, senza rapporto di committenza, l’influencer deve riportare sui suoi contenuti online le diciture “prodotto inviato da… brand”; “product gifted by… brand”, “product sent by… brand”. La stessa regola vale in caso di invito ad eventi o fruizione di servizi senza rapporto di committenza, con l’utilizzo dei termini “invitato/a da… brand” o “invited by… brand”.
Infine, per i codici sconto e l’affiliate marketing, vanno apposte sui contenuti le indicazioni “link affiliato + brand” o “affiliate link + brand”, insieme alle diciture indicate all’inizio. In caso di autopromozioni, invece, non sono necessarie particolari indicazioni, poiché riguardano attività direttamente riconducibili all’influencer.
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