Quando è ancora necessario soddisfare il requisito della doppia conformità nonostante sia stato cancellato dal Decreto Salva Casa? Il Salva Casa ha modificato la doppia conformità ma, contrariamente, a quanto si possa pensare, non ha del tutto cancellato questo principio. Lo ha solo modificato e rivisto, perché ci sono dei casi in cui è ancora necessaria.
- Le novità del Decreto Salva Casa sulla doppia conformità
- Quali sono i casi in cui serve ancora avere la doppia conformità
Le novità del Decreto Salva Casa sulla doppia conformità
Il Decreto Salva Casa ha cancellato il requisito della doppia conformità urbanistica ed edilizia, cioè il rispetto sia alle norme del tempo della realizzazione che della presentazione della domanda, per la sanatoria di interventi realizzati in parziale difformità e delle variazioni essenziali dai titoli depositati in Comune.
Ciò significa che l’eliminazione della doppia conformità interessa solo i casi di parziale difformità o variazione essenziale.
In questi casi, il responsabile dell’abuso può ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti conforme o alla disciplina urbanistica (attinente le volumetrie e gli indici edificatori, le destinazioni d’uso, gli standard) vigente al momento della presentazione della domanda; o ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia relativa alle modalità costruttive, alle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili in vigore al momento della realizzazione dell’intervento.
La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria devono essere accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità.
Quali sono i casi in cui serve ancora avere la doppia conformità
Pur essendo stata cancellata, la doppia conformità resta confermata ancora in alcuni casi specifici.
E’, infatti, sempre richiesta nei casi di assenza o totale (e non parziale) difformità rispetto al permesso di costruire o alla segnalazione certificata inizio attività.
Precisiamo che, per capire quali siano i casi specifici in cui continuare ad applicare la doppia conformità, è necessario accertare prima l’entità dell’abuso e poi l’epoca di realizzazione dell’intervento.
Quest’ultima può essere sempre provata mediante la documentazione attestante lo stato legittimo dell’immobile, o altri documenti probanti, come i documenti presenti in archivio, i le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, o ogni altro atto, pubblico o privato.
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