Il Decreto successioni e donazioni ha introdotto molte novità sull’imposta di registro, tra cui anche nuove regole anche per l’imposta di successione e donazione. Con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare le imposte indirette, il Decreto Legislativo 139/2024, in vigore dal 3 ottobre 2024, prevede nuove disposizioni per le successioni e le donazioni a partire dal 1° gennaio 2025.
Va sottolineato anche che resta come riferimento il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo n. 346 del 1990, al quale però sono state apportate alcune modifiche.
Diverse novità sono state introdotte dal Testo Unico 2025 sulle successioni e le donazioni, con l’obiettivo di razionalizzare le imposte, migliorando la gestione delle stesse e semplificando la burocrazia per i contribuenti e per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Vediamo ora nel dettaglio come cambia la normativa, focalizzando l’attenzione sulle modifiche che saranno in vigore dal 1° gennaio 2025, vale a dire:
Il decreto legislativo 130/2024 di fatto ha confermato le aliquote e le franchigie da applicare per l’imposta di donazione e di successione.
Nella tabella riportiamo in modo schematico tutte le indicazioni relative alla franchigia e all’aliquota da applicare sulla parte eccedente la stessa, in base al grado di parentela con il defunto o con il donante.
Grado di Parentela |
Aliquota |
Franchigia |
---|---|---|
Coniuge e parenti in linea retta |
4% |
€1.000.000 per beneficiario |
Fratelli e sorelle |
6% |
€100.000 per beneficiario |
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3° grado |
6% |
Nessuna franchigia |
Altri soggetti |
8% |
Nessuna franchigia |
Persone con disabilità grave |
Aliquota specifica in base al grado di parentela |
€1.500.000 per beneficiario |
Una delle novità introdotte dalla nuova normativa fiscale riguarda l’esclusione del “donatum” dalla perimetrazione del “relictum”, sia ai fini delle aliquote che delle franchigie.
In sostanza viene abolito il coacervo successorio, per cui non rientreranno più nell’asse ereditario le donazioni fatte in vita dal de cuius agli eredi.
Nessuna modifica, invece, per il coacervo donativo, ossia il cumulo delle donazioni effettuate per verificare l’eventuale superamento della franchigia prevista.
Da segnalare un’importante novità per i più giovani, visto che ora le banche e gli intermediari finanziari potranno permettere lo svincolo anticipato delle attività ereditate.
Ciò sarà possibile però solo se nell’asse ereditario ci sono beni immobili, con un unico erede al di sotto dei 26 anni di età.
In tal caso, il beneficiario potrà ricevere, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, la somma necessaria per coprire il pagamento delle varie imposte: catastali, ipotecarie, di successione e di bollo.
Autoliquidazione
La nuova normativa ha introdotto il principio dell’autoliquidazione dell’imposta, in base al quale il contribuente potrà in autonomia calcolare e versare quanto dovuto per la successione.
In seguito, sarà il Fisco ad effettuare i controlli e in caso di errori o irregolarità richiederà un’imposta complementare, con un avviso di liquidazione della stessa, accompagnato da una sanzione amministrativa.
Quest’ultima sarà ridotta a un terzo se il pagamento sarà effettuato entro il termine previsto per la presentazione del ricorso.
Alle somme da pagare in seguito alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta sarà applicato un interesse nella misura del 4,5%.
Liberalità d’uso
Nel TUSD (testo unico sulle successioni e le donazioni) è prevista l’esenzione dall’imposta di successione per le liberalità d’uso, ossia quelle concesse per servizi resi o conformi agli usi, come ad esempio i regali di Natale.
L’imposta non è applicata neanche alle donazioni di modico valore, mentre resta valida per quelle remuneratorie, ossia quelle fatte per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione, secondo quanto previsto dall’articolo 770 del Codice Civile.
Trasferimenti d’azienda familiari
Al fine di agevolare e supportare la continuità generazionale delle imprese in Italia, il decreto prevede l’esenzione dall’imposta per i trasferimenti di aziende o rami di esse, quote sociali e azioni di società di capitale e di cooperative, in favore dei discendenti e dei coniugi.
L’esclusione dalla tassazione si applica quando per effetto del trasferimento il beneficiario acquisisce il controllo di diritto o se ce n’è già uno esistente.
Per non perdere il beneficio fiscale bisogna rispettare anche altre condizioni: per le aziende e i rami di azienda, gli eredi devono proseguire l’attività per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.
Per lo stesso arco temporale è necessario mantenere il controllo nel caso delle quote sociali e delle azioni, pena in entrambi casi la perdita dell’agevolazione e l’applicazione dell’imposta ordinaria, con l’aggiunta di sanzioni e interessi di mora.
Semplificazione delle dichiarazioni
La nuova normativa dispone l’obbligo dell’invio telematico della dichiarazione di successione entro 12 mesi dall’apertura della successione, ad eccezione dei residenti all’estero che potranno utilizzare la raccomandata.
Nell’ambito della semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, non è più necessario inviare gli estremi degli atti di vendita o cessione effettuati negli ultimi sei mesi.
Al contempo, non si devono indicare più in che modo sono state utilizzate le somme ricevute dal defunto in seguito all’alienazione di beni negli ultimi sei mesi.
Inoltre, non serve più allegare gli estratti catastali degli immobili o i certificati dei pubblici registri per navi e aeromobili, mentre si deve includere il documento di liquidazione dell’imposta sulle successioni e delle tasse per i servizi ipotecari.
Novità anche per il pagamento dell’imposta di bollo: a partire dal 1° gennaio 2025 si potrà versare tramite modello F24.
Trust
Particolarmente attese le novità introdotte per i trust, visto che ora anche ai trasferimenti di beni e diritti derivanti da questi ultimi viene applicata l’imposta di successione.
Definite le regole di territorialità: per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l’imposta è dovuta anche quando beni e servizi si trovano all’estero, se il disponente è residente in Italia, mentre se quest’ultimo ha la residenza fuori dai confini nazionali, la tassazione si applica solo a beni e diritti esistenti nel territorio italiano.
La grande novità riguarda la possibilità di scegliere quando pagare l’imposta, ossia al momento della costituzione del trust o dell’attribuzione finale dei beni e dei diritti ai beneficiari.
La base imponibile, le franchigie e le aliquote applicabili, sono determinate con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione.
In caso di impossibilità a determinare la categoria del beneficiario, l’imposta sarà calcolata sulla base dell’aliquota più elevata, ossia nella misura dell’8%, senza l’applicazione delle franchigie.
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