Omicidio colposo per violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori: la Cassazione richiama la differenza tra delega “di funzioni” e delega “di gestione” e le conseguenti ricadute in termini di responsabilità penale per i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Con la sentenza n. 40682 pubblicata il 6 novembre 2024, la Corte di Cassazione – sezione Quarta penale, ha confermato la condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano per omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (T.U. 81/2008) nei confronti sia del Presidente che dei componenti del Consiglio di Amministrazione di una s.p.a. operante nel settore edile.
Ciò che pare aver suscitato qualche preoccupazione è la circostanza, riportata in alcuni titoli e commenti circolati a seguito della pubblicazione della sentenza, che in tale contesto societario fossero state conferite deleghe e che, ciò nonostante, la responsabilità per l’infortunio mortale del lavoratore sia stata ricondotta al C.d.a.
E’ opportuno quindi evidenziare che, con la sentenza citata, la Cassazione ha invece soltanto confermato un principio più che granitico, sintetizzabile come segue: se l’infortunio è riconducibile a carenze organizzative strutturali e di fondo, rispondenti ad una strategia aziendale volta a dare esclusiva precedenza al profitto, anche subordinando le esigenze di sicurezza e prevenzione del rischio, allora non potranno che essere ritenuti responsabili anche i vertici della società.
Nella vicenda in esame, secondo i giudici di merito l’infortunio era dipeso da “gravissime carenze organizzative” e segnatamente dall’”assenza di programmazione dell’attività” sia con riferimento alla produzione che all’installazione, dalla mancanza di controlli effettivi nonostante l’apposizione dei certificati di conformità, dall’inidoneità del P.O.S., tanto da definire la politica aziendale come orientata a “dare prevalenza alla puntualità dei tempi di consegna rispetto alla qualità del prodotto finito, anche in termini di idoneità dello stesso alla gestione del rischio di ribaltamento, con conseguente subordinazione delle esigenze della sicurezza a quelle sottese al profitto”.
Premesso quanto sopra e tralasciando gli aspetti più specifici inerenti alla dinamica e alle cause del sinistro, la sentenza è certamente interessante anche perché riassume i principi cardine in tema di delega di funzioni ex art. 16 T.U. 81/08 e di delega gestoria ex art. 2381 cod. civ. e di conseguente (o residua) responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio del lavoratore in contesti societari complessi.
- Il primo aspetto da tener presente è la differenza ontologica tra i due istituti: (i) la delega di funzioni ex art. 16 T.U. 81/2008 è uno strumento attraverso il quale il datore di lavoro trasferisce alcuni poteri e responsabilità ad un altro soggetto in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l’esecuzione delle funzioni delegate, che diviene un garante a titolo derivativo con conseguente riduzione e mutazione dei doveri in capo al delegante, ma non datore di lavoro (ii) la delega gestoria ex art. 2381 c.c. attiene invece alla ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità nelle organizzazioni complesse e di fatto delinea una competenza in capo a chi è già ex lege investito della funzione datoriale.
- Ulteriore punto richiamato e rilevante inerisce al potere di spesa: requisito essenziale ed espressamente previsto per la effettività ed adeguatezza della delega di funzioni ex art. 16 T.U. 81/08 e ai quale non si fa riferimento per la delega gestoria, rilasciata ad un soggetto che è già a titolo originario investito della funzione datoriale e dei relativi poteri, ivi compreso quello di spesa;
- Di conseguenza, per quanto riguarda i doveri e gli obblighi che residuano in capo al delegante, e le conseguenti responsabilità si osserva che: (i) in caso di delega ex art. 16 T.U. 81/2008 permane in capo al datore di lavoro l’obbligo di vigilanza sul delegato in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite e, prima ancora, il dovere di individuare un soggetto idoneo a rivestire il ruolo, di conseguenza il datore di lavoro sarà chiamato a rispondere in caso di culpa in eligendo o di culpa in vigilando laddove sia accertata la sussistenza di un nesso causale tra infortunio e inidoneità del soggetto delegato o assenza di vigilanza, inoltre non sono comunque delegabili gli obblighi che costituiscono l’essenza della funzione datoriale ossia la valutazione del rischio e la nomina del RSPP; (ii) in presenza invece di una delega gestoria ex art. 2381 c.c., conferita dal C.d.a. a uno o più componenti, l’obbligo di adottare le misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce al delegato ma come previsto dgli artt. 2381 c. 3 cod. civ. e 2932 c. 2 cod. civ., resta in capo al C.d.a. il dovere di controllo e di verifica sul generale andamento della gestione e dell’adeguatezza dell’assetto societario sulla base del flusso informativo, la facoltà di impartire direttive, nonché di intervento sostitutivo anche mediante l’adozione di singole misure specifiche nel caso in cui vengano a conoscenza di fatti pregiudizievoli, quali situazioni di rischio non adeguatamente governate. Di conseguenza, laddove sia accertata la violazione di tali obblighi in materia di sicurezza, tutto il consiglio d’amministrazione potrà essere chiamato a rispondere degli eventi infortunistici a ciò causalmente collegati.
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