Nella Risposta n. 218/2024, l’Agenzia affronta il tema del trattamento fiscale applicabile ai premi assicurativi versati dal datore di lavoro per polizze vita collettive a tutela del rischio morte in favore dei propri dipendenti.
L’Agenzia si concentra sull’applicazione ai premi pagati per le polizza di due agevolazioni :
1. la detrazione del 19% sui premi assicurativi per rischio morte ( art. 15, comma 1, del TUIR ) ;
2. l’esclusione degli stessi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente a titolo di fringe benefit ( art. 51, comma 3 del TUIR ).
IL datore di lavoro istante propende per l’applicazione di entrambe le agevolazioni. Pertanto ciascun dipendente beneficiario dovrebbe poter portare in detrazione, nella misura del 19 per cento, la quota dei premi versata dal datore di lavoro. Al contempo , i premi versati a titolo di fringe benefit non dovrebbero concorrere a formare il reddito imponibile nei limiti stabiliti dalla Legge considerato anche che, nel disporre il temporaneo innalzamento dei limiti, il legislatore non ha espressamente vietato l’applicazione della detrazione ex art. 15, comma 1 del TUIR.
L’ Agenzia delle Entrate, dopo aver riepilogato le disposizioni che regolano la tassazione del reddito di lavoro dipendente ( art. 51 TUI ) precisa che , in tema di premi per assicurazioni pagati dal datore di lavoro, sono esenti da tassazione in capo al dipendente solo i premi relativi ad assicurazioni per infortuni professionali mentre concorrono alla formazione del reddito i premi per assicurazioni sanitarie , sulla vita e gli infortuni extra-professionali.
Ciò non toglie che il datore di lavoro possa erogare tale premi a titolo di fringe benefit operando poi le dovute verifiche sul superamento dei limiti di esenzione stabiliti dalla Legge. Tali verifiche devono essere effettuate con riferimento agli importi tassabili in capo al lavoratore e , quindi, al netto di quanto il dipendente ha corrisposto per tutti i beni o servizi di cui ha fruito, tenendo conto di tutti i redditi percepiti anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente trattenuti.
Quanto alle detrazioni per oneri nella misura del 19 % consentite ai sensi dell’ art. 15, comma 1 , TUIR, essa spetta anche con riferimento ai premi relativi a una polizza vita collettiva, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente.
Affinché un onere possa essere detratto è necessario che esso sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a carico. Ne consegue che, nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, gli stessi potranno essere detratti dal lavoratore, ai sensi dell’articolo 15 del Tuir, solo qualora il loro ammontare sia stato assoggettato a tassazione.
Pertanto l’ Agenzia conclude che, nel caso in cui i premi assicurativi non concorrono alla formazione del reddito complessivo, gli stessi non possono essere detratti.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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