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Le sopravvenienze attive generate dall’esecuzione di un piano attestato di risanamento possono accedere alla parziale detassazione, a condizione che il piano, disciplinato dal Codice della crisi d’impresa, venga registrato ufficialmente nel registro delle imprese. Questo, in sintesi, il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 222 del 13 novembre 2024.
Applicabilità del regime fiscale agevolato a un piano regolamentato dal nuovo CCII
La questione posta all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria riguarda l’applicabilità del regime fiscale agevolato a un piano regolamentato dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa, in continuità con le norme precedenti della Legge fallimentare
Nello specifico, la società ALFA dichiara di aver subito, al termine del bilancio 2021, perdite superiori al capitale sociale, con conseguente avvio della procedura di liquidazione ai sensi dell’articolo 2482-bis del Codice Civile. La società, il cui oggetto sociale riguarda la gestione e il coordinamento di partecipazioni azionarie, si trova a dover affrontare significative difficoltà nella liquidazione dell’attivo. Per risolvere questa situazione, prevede di attuare un piano di risanamento attestato, finalizzato a ridurre i debiti e generare sopravvenienze attive, al fine di consentire una fusione per incorporazione con la holding di maggioranza.
Il piano di risanamento è regolato dall’articolo 56 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Dlgs n. 14/2019), in sostituzione dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), della Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942). Pertanto l’istante chiede se le sopravvenienze attive derivanti dall’attuazione del piano possano beneficiare o meno dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 88, comma 4-ter, del TUIR, che prevede la parziale esclusione dalla tassazione per tali sopravvenienze, qualora siano generate da piani attestati di risanamento pubblicati nel registro delle imprese.
Agevolazione fiscale per le imprese in crisi
L’articolo 88 del TUIR, al comma 4-ter, introduce un’importante agevolazione fiscale per le imprese in difficoltà che intraprendono procedure di risanamento come concordati, accordi di ristrutturazione del debito o piani attestati. In tali casi, le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti non vengono considerate imponibili per la parte eccedente le perdite pregresse e di periodo, superando limiti come l’80% o altre condizioni fiscali specifiche.
Nello specifico, la norma opera nei seguenti contesti:
1. Concordato di risanamento, previsto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza o dalla precedente Legge fallimentare, che consente a un’impresa in crisi di raggiungere un accordo con i creditori per la riduzione o la ristrutturazione dei propri debiti, con l’obiettivo di garantire la continuità aziendale.
2. Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ossia l’accordo approvato dal tribunale in cui l’impresa negozia con i creditori una ristrutturazione del debito, riducendo l’esposizione complessiva per favorire il risanamento finanziario. L’agevolazione opera solo se l’accordo viene omologato dal giudice.
3. Piano attestato di risanamento, che deve essere redatto e certificato ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), o ai sensi del nuovo Codice della Crisi d’Impresa. E’ richiesta la pubblicazione del piano nel registro delle imprese per accedere al beneficio fiscale. E’ prevista la riduzione dei debiti con i creditori e può generare sopravvenienze attive.
Le condizioni comuni per l’applicazione dell’articolo 88 sono:
- la riduzione del debito deve derivare dalle suddette procedure;
- le sopravvenienze attive non sono considerate imponibili per la parte eccedente le perdite pregresse e di periodo, evitando di aumentare il carico fiscale;
- è fondamentale che l’azienda sia in stato di crisi o insolvenza e che il piano di risanamento sia finalizzato alla continuità dell’attività.
La ratio della disposizione normativa è quella di sostenere le imprese nella continuità operativa, riducendo l’onere fiscale durante le delicate fasi di risanamento. La norma protegge l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, evitando che le sopravvenienze attive, derivanti dal risanamento, possano creare ulteriori difficoltà finanziarie per l’impresa, promuovendo così il ritorno alla redditività e alla stabilità fiscale.
Dubbi sull’applicabilità ai piani di risanamento del Codice della Crisi d’Impresa
Il dubbio della società istante circa l’applicabilità del beneficio fiscale previsto dall’articolo 88, comma 4-ter, del TUIR sorge dal fatto che il piano attestato di risanamento che intende adottare è disciplinato dall’articolo 56 del CCII, entrato in vigore il 15 luglio 2022, e non dall’articolo 67, terzo comma, lettera d), della Legge fallimentare, espressamente richiamato dall’articolo 88 del TUIR.
Visto il riferimento specifico alla precedente normativa, la società chiede se il beneficio fiscale possa essere esteso anche ai piani disciplinati dal Codice della crisi d’impresa, che ha assorbito e aggiornato le norme della Legge fallimentare.
Detassazione delle sopravvenienze attive: chiarimenti sull’applicabilità
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 222 del 13 novembre 2024, chiarisce che l’articolo 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che disciplina i piani attestati di risanamento, persegue la stessa finalità dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), della Legge fallimentare, richiamato dall’articolo 88, comma 4-ter, del TUIR. Entrambe le norme sono rivolte all’imprenditore in stato di crisi o insolvenza che intende risanare la propria posizione debitoria per garantire la continuità aziendale.
In particolare l’Agenzia evidenzia che la principale differenza tra le due normative risiede nella compiutezza e dettaglio della disciplina:
- Articolo 67, terzo comma, lettera d), della Legge fallimentare: fornisce una regolamentazione generale dei piani attestati di risanamento.
- Articolo 56 del Codice della crisi d’impresa: introduce una disciplina più articolata, specificando i requisiti del piano (come la situazione patrimoniale dell’impresa, le strategie di intervento, e i creditori coinvolti) e la necessità di un’attestazione da parte di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e la fattibilità del piano.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea però che, pur offrendo il Codice della crisi d’impresa una disciplina più dettagliata rispetto all’articolo 67 della Legge fallimentare, entrambe le normative perseguono lo stesso obiettivo: supportare gli imprenditori in crisi mediante strumenti mirati al risanamento e al riequilibrio economico-finanziario
Analogamente, entrambe le normative stabiliscono, inoltre, che i piani attestati “possono essere pubblicati nel registro delle imprese”, requisito indispensabile per accedere al beneficio fiscale previsto dall’articolo 88 del TUIR.
Sulla base di questa analisi, l’Agenzia ha concluso che, poiché il piano attestato disciplinato dall’articolo 56 del Codice della crisi d’impresa persegue la stessa finalità del piano regolato dall’articolo 67 della Legge fallimentare, qualora il contribuente pubblichi il piano di risanamento nel registro delle imprese, le sopravvenienze attive derivanti dalla sua attuazione possono beneficiare della detassazione prevista dall’articolo 88, comma 4-ter, del TUIR.
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