Roma – Qui di seguito Ageei pubblica i principali emendamenti contenuti all’interno della legge di Bilancio per il 2025 riguardanti il settore energia, clima infrastrutture e acqua:
Manovra 2025, oltre 4.500 emendamenti alla Camera – IL TESTO
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2- bis. A partire dal 1° gennaio 2025 sono escluse dalle detrazioni fiscali di qual- siasi genere le caldaie a condensazioni a gas e tutti i sistemi termici finalizzati al riscaldamento alimentati a fonti fossili.
2-ter. A partire dal 1° gennaio 2025, all’articolo 19, comma 1 del decreto legi- slativo 25 novembre 1996, n. 625, le parole da: « 7 per cento » a: « 4 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento della
quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 20 per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 20 per cento ».
2-quater. A partire dal 1° gennaio 2025, l’articolo 19, comma3, del decreto legisla- tivo 25 novembre 1996, n. 625 è soppresso. 2-quinquies. A partire dal 1° gennaio 2025, l’articolo 19, comma 6-bis) del de- creto legislativo 25 novembre 1996, n. 625
è soppresso.
2-sexies. A partire dal 1° gennaio 2025 sono abrogate le esenzioni dal pagamento delle accise su:
a) gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi;
b) energia elettrica prodotta da im- pianti di gassificazione;
c) su GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali.
7.26. Bonelli, Grimaldi, Zanella.
Art. 7-bis.
(Incentivi progetti innovativi biomassa so- lida)
1. Al fine di sostenere il processo di transizione energetica delle imprese e pro- muovere gli investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, in linea con gli obiet- tivi del Piano nazionale integrato energia e clima, sono agevolabili con contributo in conto capitale tutti i nuovi investimenti intesi a promuovere la riduzione ovvero la sostituzione di combustibili fossili tramite progetti che utilizzino biomassa solida, ef- fettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
2. Sono beneficiarie della misura di cui al comma 1, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizza- zioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal re- gime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che appartengono a uno dei settori oggetto della relativa normativa spe- cifica dell’Unione europea in materia di ETS. Il contributo in conto capitale è rico- nosciuto nella misura del 40 per cento del costo di investimento, per investimenti com- presi tra 10 e 25 milioni di euro.
3. Per accedere alla misura di cui al comma 1, i progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) dimostrare una riduzione ovvero una sostituzione significativa nell’uso di fonti di energia fossile;
b) rispettare i limiti emissivi, previsti per legge, anche mediante l’impiego di tec- nologie BAT (quali ad esempio letto fluido/ gassificazione/eccetera) e prevedere una ge- stione dei sottoprodotti, derivanti dai pro- cessi di trasformazione energetica, in linea con i principi di economia circolare;
c) proporre soluzioni che favoriscano l’autoproduzione e l’autoconsumo di ener- gia presso le imprese per almeno il 70 percento dell’energia autoprodotta.
d) valorizzare la biomassa solida re- siduale, coerentemente con il principio del- l’uso a cascata e in linea con i principi di economia circolare;
e) rispettare i criteri di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199.
4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Mini- stro dell’ambiente e della sicurezza ener- getica stabilisca le modalità ed i criteri delle disposizioni di cui al presente arti- colo.
5. Il Gestore dei servizi energetici effet- tua controlli e verifiche periodiche per ga- rantire la corretta utilizzazione dei fondi e il rispetto dei requisiti di cui al comma 2, pena l’interruzione del finanziamento.
6. Agli oneri derivanti dal presente ar- ticolo, pari a 80 milioni di euro per cia- scuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse derivanti dai proventi ETS. Ove detti proventi non siano suffi- cienti, le risorse possono essere integrate fino a concorrenza dell’importo occorrente a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 121, comma 2 della presente legge.
7.07. Squeri, Pella, Cannizzaro.
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Trasformazione dei sussidi ambientalmente dannosi)
1. In attuazione di quanto disposto dal- l’articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transi- zione ecologica (CITE) delibera, sulla rimo- dulazione dei sussidi ambientalmente dan- nosi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l’anno 2025 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento rispettiva- mente per gli anni 2025 e 2026, del 50 per cento per l’anno 2027 e del 100 per cento per l’anno 2030, delle spese fiscali per l’ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.
2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico fondo istituito presso il Mi- nistero dell’ambiente e della sicurezza ener- getica, finalizzato all’attuazione dei se- guenti programmi di investimenti:
a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento del- l’efficienza energetica, al fine di contra- stare anche il fenomeno della povertà ener- getica, incentivando l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, il progres- sivo superamento della dipendenza dai com- bustibili fossili e dell’azzeramento delle emis- sioni i gas a effetto serra da raggiungere entro il 2050;
b) la realizzazione di un piano strut- turale per la messa in sicurezza del terri- torio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;
c) la realizzazione di un programma d’investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicu- rezza sismica degli edifici pubblici e pri- vati, unitamente a politiche di rigenera- zione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all’abusivismo edilizio;
d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell’ac- qua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti or- ganici;
e) la realizzazione di un piano nazio- nale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica;
f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di cor- reggere l’attuale sproporzione dei costi am- bientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;
h) riduzione della tassazione sul la-
voro.
3. Dalla erogazione di finanziamenti da parte del fondo, di cui al comma 2, del presente articolo sono esclusi tutti gli in- vestimenti per attività che coinvolgano di- rettamente o indirettamente l’impiego dei combustibili fossili.
7.08. Borrelli, Grimaldi.
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art.7-bis.
(Trasformazione dei sussidi ambientalmente dannosi)
1. In attuazione di quanto disposto dal- l’articolo 57-bis, comma 5, del decreto le- gislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Comitato interministeriale per la transizione ecolo- gica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015,
n. 221, la riduzione per l’anno 2024 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento rispettivamente per gli anni 2025 e 2026, del 50 per cento per l’anno 2026 e del 100 per cento per l’anno 2030, delle spese fiscali per l’ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dan- nosi istituito presso il Ministero dell’am- biente e della sicurezza energetica ai sensi dell’articolo 68 della legge 28 dicembre
2015, n. 221.
2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con una dota- zione pari a 200.000 euro annui a decor- rere dall’anno 2025, finalizzato all’attua- zione dei seguenti programmi di investi- menti:
a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori pro- duttivi, attraverso il miglioramento dell’ef- ficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l’utilizzo delle fonti rinnova- bili e delle reti elettriche innovative, non- ché il raggiungimento degli obiettivi di de- carbonizzazione e il progressivo supera- mento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al
100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell’azzeramento delle emissioni en- tro il 2040;
b) la realizzazione di un piano strut- turale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;
c) la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai prin- cìpi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenera- zione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all’abusivismo edilizio;
d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell’ac- qua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti or- ganici;
e) la realizzazione di un piano nazio- nale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;
f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di cor- reggere l’attuale sproporzione dei costi am- bientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;
h) riduzione della tassazione sul la-
voro.
3. Dai finanziamenti da parte del fondo di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per atti- vità che coinvolgano direttamente o indi- rettamente l’impiego dei combustibili fos- sili.
4. Con decreto del Ministro dell’am- biente e della sicurezza energetica, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge, sono stabiliti i criteri e le mo- dalità di utilizzo del fondo di cui al comma 2.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 200.000 euro a decorrere dal 2025, all’articolo 121, comma 2, sostituire le pa- role: 120 milioni per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 119,8 milioni per l’anno 2025 e di 199,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
7.09. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L’Ab- bate, Morfino, Santillo, Carmina, Del- l’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure a favore degli automobilisti in ma- teria di sicurezza e riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, nonché contenimento del- l’aumento del costo dei carburanti)
1. Al fine di conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché di ridurre l’impatto dell’aumento del prezzo del carburante per i cittadini ed accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Mini- stero delle imprese e del made in Italy un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2025 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro 200 per l’acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal regolamento (CE) 661/2009.
2. I buoni sono concessi esclusivamente per l’acquisto di pneumatici aventi un’eti- chettatura di classi « A » o « B » sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carbu- rante, sia in relazione all’aderenza su ba- gnato ai sensi dell’Allegato I, rispettiva- mente, parti A e B del regolamento (UE) 740/2020.
3. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della si- tuazione economica equivalente e sono spen- dibili entro il 31 dicembre 2025.
4. Il rivenditore specialista di pneuma- tici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall’utente non oltre cento- venti giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.
5. Con decreto del Ministro delle im- prese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge, sono stabiliti i criteri e le mo- dalità attuative del beneficio di cui al comma
1. Al fine di realizzare le misure previste dal presente articolo, si autorizza una spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2025.
Conseguentemente, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l’anno 2025 con le seguenti: 100 milioni di euro per l’anno 2025.
7.10. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell’Olio, Donno, Ferrara, Torto.
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Credito d’imposta per il rilascio della cer- tificazione biologica)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mi- tigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici, le imprese che rientrano nella definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 9 marzo 2022 n. 23 che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbli- gatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito d’imposta pari al 100 per cento dei costi documentabili nel periodo di imposta 2025 e riferiti al corri- spettivo per le prestazioni dell’organismo
di certificazione autorizzato dal Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.
2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta po- tranno richiederlo saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell’agricol- tura, della sovranità alimentare e delle fo- reste da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente ar- ticolo, quantificati in un importo pari a 15 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di po- litica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.11. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art.7-bis.
(Interpretazione autentica dell’articolo 860 del codice civile, concernente la natura e il termine di prescrizione dei contributi dei proprietari nella spesa necessaria per l’ese- cuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica)
1. L’articolo 860 del codice civile si in- terpreta nel senso che i contributi dei pro- prietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’eser- cizio delle opere pubbliche di bonifica sono tributi locali che si strutturano come pre- stazioni periodiche e sono sottoposti al regime di prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 numero 4) del codice ci- vile.
7.12. Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Frassini, Cattoi, Ottaviani, Barabotti.
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art.7-bis.
(Interpretazione autentica del comma 649 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 in materia di applicabilità della quota fissa della tassa sui rifiuti alle aree produt-
tive di rifiuti speciali)
1. L’articolo 1, comma 649, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, in materia di applicabilità della quota fissa della TARI alle aree produttive di rifiuti speciali, si interpreta nel senso che le superfici dove avviene la lavorazione industriale, le atti- vità artigianali, agricole, agroindustriali e della pesca sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.
7.13. Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Barabotti, Frassini, Cattoi, Ottaviani.
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis
(Revisione della deducibilità di autovetture e flotte aziendali)
1. All’articolo 164 del decreto del Pre- sidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modifi- cazioni:
a) al comma 1, le parole: « nelle suc- cessive lettere a), b) e b-bis) », sono sosti- tuite dalle seguenti: « nelle successive let- tere da a) a b-sexies) »;
b) al comma 1, le lettere b) e b-bis), sono sostituite dalle seguenti:
« b) a decorrere dall’anno di imposta 2025 per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100 per cento;
b-bis) per i veicoli con valori di emis- sioni di g CO2/km pari a zero, la percen- tuale della deducibilità del costo del veicolo per auto ad uso promiscuo, liberi profes- sionisti e titolari di partita IVA è pari al 90 per cento a decorrere dall’anno 2025, al 70 per cento a decorrere dall’anno 2026; al 50 per cento a decorrere dall’anno 2028;
b-ter) per i veicoli con valori di emis- sioni di g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all’80 per cento a decorrere dall’anno 2025, al 60 per cento a decorrere dall’anno 2026, ed al 40 per cento a decorrere dall’anno 2028;
b-quater) per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 40 per cento a decorrere dall’anno 2025, al 30 per cento a decorrere dall’anno 2026, al 20 per cento a decorrere dall’anno 2028;
b-quinquies) per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della dedu- cibilità del costo del veicolo per uso stru- mentale è pari al 60 per cento a decorrere dall’anno 2025, al 30 per cento a decorrere dall’anno 2026, è pari allo 0 per cento a decorrere dall’anno 2028;
b-sexies) la percentuale della deduci- bilità del costo del veicolo uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA dal 2025 è pari al 30 per cento, al 15 per cento a decorrere dall’anno 2026, allo 0 per cento a decorrere dall’anno 2028. »
* 7.015. Ghirra, Grimaldi, Bonelli, Za- nella.
* 7.016. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L’Ab- bate, Morfino, Santillo, Carmina, Del- l’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Revisione delle percentuali di detraibilità dell’IVA per i veicoli aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km)
1. In deroga a quanto disposto dall’ar- ticolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità dell’IVA per i veicoli aziendali, sono calcolate in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) a decorrere dal 2025, per uso stru- mentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo >=60;
b) a decorrere dal 2026, per uso stru- mentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 0; è pari all’80 per cento per emis- sioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60;
c) a decorrere dal 2028, per uso stru- mentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 0; è pari al 60 per cento per emis- sioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60;
d) a decorrere dal 2025, per uso pro- miscuo la detraibilità è pari al 80 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 40 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60;
e) a decorrere dal 2026, per uso pro- miscuo la detraibilità è pari al 60 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; al 30 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; al 15 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60;
f) a decorrere dal 2028, per uso pro- miscuo la detraibilità è pari al 40 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 20 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari allo
0 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60.
** 7.017. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L’Ab- bate, Morfino, Santillo, Carmina, Del- l’Olio, Donno, Torto.
** 7.018. Ghirra, Grimaldi, Zanella.
Dopo l’articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Revisione della normativa fiscale su auto- vetture e flotte aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km)
1. All’articolo 164 del decreto del Pre- sidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modifi- cazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: « nelle successive lettere a), b) e b-bis) » sono so- stituite dalle seguenti: « nelle successive let- tere a) e dalla lettera b) alla lettera b-se- xies) »;
b) al comma 1, le lettere b) e b-bis), sono sostituite dalle seguenti:
« b) a decorrere dall’anno di imposta 2025 per i veicoli con valori di emissioni di gCO2/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100 per cento;
b-bis) per i veicoli con valori di emis- sioni di gCO2/km pari a zero, la percen- tuale della deducibilità del costo del veicolo per auto ad uso promiscuo, liberi profes- sionisti e titolari di partita IVA è pari al 90 per cento a decorrere dall’anno 2025, al 70 per cento a decorrere dall’anno 2026; al 50 per cento a decorrere dall’anno 2028;
b-ter) per i veicoli con valori di emis- sioni di gCO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all’80 per cento a decorrere dall’anno 2025, al 60 per cento a decorrere dall’anno 2026, ed al 40 per cento a decorrere dall’anno 2028;
b-quater) per i veicoli con valori di emissioni di gCO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 40 per cento a decorrere dall’anno 2025, al 30 per cento a decorrere dall’anno 2026, al 20 per cento a decorrere dall’anno 2028;
b-quinquies) per i veicoli con valori di emissioni di gCO2/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della dedu- cibilità del costo del veicolo per uso stru- mentale è pari al 60 per cento a decorrere dall’anno 2025, al 30 per cento a decorrere dall’anno 2026, è pari allo 0 per cento a decorrere dall’anno 2028;
b-sexies) per i veicoli con valori di emissioni di gCO2/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della dedu- cibilità del costo del veicolo uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 30 per cento a decorrere dall’anno 2025, al 15 per cento a decorrere dall’anno 2026, allo 0 per cento a decorrere dall’anno 2028.
2. In deroga a quanto disposto dall’ar- ticolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti, si prevede una progressività dell’imposi- zione fiscale sulla base dei parametri emis- sivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 15 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 25 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 35 per cento dal 2030;
b) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25 per cento dal 2025; è pari al 30 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 40 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 50 per cento dal 2030;
c) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30 per cento dal 2025; è pari al 40 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 50 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 60 per cento dal 2030;
d) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50 per cento dal 2025; è pari al 60 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 70 per cento dal 2028 al 2030; è pari all’80 per cento dal 2030;
e) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 190, la percentuale è pari al 60 per cento dal 2025; è pari al 70 per cento dal 2026 al 2028; è pari all’80 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 90 per cento dal 2030 per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 190.
3. In deroga a quanto disposto dall’ar- ticolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità dell’IVA per i veicoli aziendali, sono calcolate in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) a decorrere dal 2025, per uso stru- mentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo ›=60;
b) a decorrere dal 2026, per uso stru- mentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 0; è pari all’80 per cento per emis- sioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 60;
c) a decorrere dal 2028, per uso stru- mentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 0; è pari al 60 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari allo 0 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 60
d) a decorrere dal 2025, per uso pro- miscuo la detraibilità è pari al 80 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 40 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 60
e) a decorrere dal 2026, per uso pro- miscuo la detraibilità è pari al 60 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a zero; al 30 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59; al 15 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 60;
f) a decorrere dal 2028, per uso pro- miscuo la detraibilità è pari al 40 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 20 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari allo
0 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 60.
4. A decorrere dall’anno di imposta 2025 le tasse di immatricolazione dei veicoli a partire dai 116 gCO2/km per mezzo, NEDC,
116 gCO2/km WLTP, ai sensi del regola- mento (UE) 2019/631, sono parametrate annualmente in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) 116 gCO2/km a 120 gCO2/km: 1 per cento del costo del veicolo;
b) 121 gCO2/km a 125 gCO2/km: 2 per cento del costo del veicolo;
c) 126 gCO2/km a 130 gCO2/km: 3 per cento del costo del veicolo;
d) 131 gCO2/km a 135 gCO2/km: 4 per cento del costo del veicolo;
e) 136 gCO2/km a 140 gCO2/km: 5 per cento del costo del veicolo;
f) 141 gCO2/km a 145 gCO2/km: 6 per cento del costo del veicolo;
g) 146 gCO2/km a 150 gCO2/km: 7 per cento del costo del veicolo;
h) 151 gCO2/km a 155 gCO2/km: 8 per cento del costo del veicolo;
i) 156 gCO2/km a 160 gCO2/km: 9 per cento del costo del veicolo;
l) 161 gCO2/km a 165 gCO2/km: 10 per cento del costo del veicolo;
m) 166 gCO2/km a 170 gCO2/km: 11 per cento del costo del veicolo;
n) 171 gCO2/km a 175 gCO2/km: 12 per cento del costo del veicolo;
p) 176 gCO2/km a 180 gCO2/km: 13 per cento del costo del veicolo;
q) 181 gCO2/km a 185 gCO2/km: 14 per cento del costo del veicolo;
r) 186 gCO2/km a 190 gCO2/km: 15 per cento del costo del veicolo;
s) 191 gCO2/km a 195 gCO2/km: 16 per cento del costo del veicolo;
t) 196 gCO2/km a 200 gCO2/km: 17 per cento del costo del veicolo;
u) 201 gCO2/km a 205 gCO2/km: 18 per cento del costo del veicolo;
v) 206 gCO2/km a 210 gCO2/km: 19 per cento del costo del veicolo;
z) 211 gCO2/km a 215 gCO2/km: 20 per cento del costo del veicolo;
aa) oltre 216 gCO2/km: 21 per cento del costo del veicolo;
bb) i valori emissivi gCO2/km su cui viene calcolato il valore dell’imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 gCO2/km.
7.019. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L’Ab- bate, Morfino, Santillo, Carmina, Del- l’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Revisione della tassazione sulle autovetture concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km)
1. In deroga a quanto disposto dall’ar- ticolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti, si prevede una progressività dell’imposi- zione fiscale sulla base dei parametri emis- sivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 15 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 25 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 35 per cento dal 2030;
b) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 30 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 40 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 50 per cento dal 2030;
c) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 40 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 50 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 60 per cento dal 2030;
d) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 60 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 70 per cento dal 2028 al 2030; è pari all’80 per cento dal 2030;
e) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 190, la percentuale è pari al 60 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 70 per cento dal 2026 al 2028; è pari all’80 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 90 per cento dal 2030 per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 190.
* 7.020. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L’Ab- bate, Morfino, Santillo, Carmina, Del- l’Olio, Donno, Torto.
* 7.021. Bonelli, Ghirra, Grimaldi, Za- nella.
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni per la revisione della tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO2)
1. A decorrere dall’anno di imposta 2025 le tasse di immatricolazione dei veicoli a partire dai 116 gCO2/km per mezzo, NEDC,
116 gCO2/km WLTP, ai sensi del regola- mento (UE) 2019/631, sono parametrate annualmente in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) 116 gCO2/km a 120 gCO2/km: 1 per cento del costo del veicolo;
b) 121 gCO2/km a 125 gCO2/km: 2 per cento del costo del veicolo;
c) 126 gCO2/km a 130 gCO2/km: 3 per cento del costo del veicolo;
d) 131 gCO2/km a 135 gCO2/km: 4 per cento del costo del veicolo;
e) 136 gCO2/km a 140 gCO2/km: 5 per cento del costo del veicolo;
f) 141 gCO2/km a 145 gCO2/km: 6 per cento del costo del veicolo;
g) 146 gCO2/km a 150 gCO2/km: 7 per cento del costo del veicolo;
h) 151 gCO2/km a 155 gCO2/km: 8 per cento del costo del veicolo;
i) 156 gCO2/km a 160 gCO2/km: 9 per cento del costo del veicolo;
l) 161 gCO2/km a 165 gCO2/km: 10 per cento del costo del veicolo;
m) 166 gCO2/km a 170 gCO2/km: 11 per cento del costo del veicolo;
n) 171 gCO2/km a 175 gCO2/km: 12 per cento del costo del veicolo;
o) 176 gCO2/km a 180 gCO2/km: 13 per cento del costo del veicolo;
p) 181 gCO2/km a 185 gCO2/km: 14 per cento del costo del veicolo;
q) 186 gCO2/km a 190 gCO2/km: 15 per cento del costo del veicolo;
r) 191 gCO2/km a 195 gCO2/km: 16 per cento del costo del veicolo;
s) 196 gCO2/km a 200 gCO2/km: 17 per cento del costo del veicolo;
t) 201 gCo2/km a 205 gCO2/km: 18 per cento del costo del veicolo;
u) 206 gCO2/km a 210 gCO2/km: 19 per cento del costo del veicolo;
v) 211 gCO2/km a 215 gCO2/km: 20 per cento del costo del veicolo;
z) oltre 216 gCO2/km: 21 per cento del costo del veicolo;
aa) i valori emissivi gCO2/km su cui viene calcolato il valore dell’imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 gCO2/km. »
** 7.022. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L’Ab- bate, Morfino, Santillo, Carmina, Del- l’Olio, Donno, Torto.
** 7.023. Ghirra, Grimaldi, Zanella.
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli elettrici e velocipedi a pedalata assistita)
1. Ai fini di ridurre i tempi della tran- sizione energetica, di apportare benefici in termini di mitigazione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e di ridurre la spesa per l’acquisto di carburante incentivando una mobilità alternativa all’utilizzo di vei- coli inquinanti, per gli anni 2025, 2026 e 2027 sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento:
a) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1, di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legi- slativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi uf- ficiale della casa automobilistica produt- trice inferiore a euro 50.000 al netto del- l’imposta sul valore aggiunto;
b) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria L1e e L3e, di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria N1 e N2, di cui all’articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ab- biano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produt- trice inferiore a euro 50.000 al netto del- l’imposta sul valore aggiunto;
d) i velocipedi a pedalata assistita di cui all’articolo 50, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
2. Gli oneri derivanti dal presente arti- colo sono valutati nel limite 107,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 107,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all’articolo
121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 12,5 milioni per l’anno 2025 e di 92,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.
7.24. Sergio Costa, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell’Olio, Donno, Ferrara, Torto.
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Interventi per efficientamento energetico del parco immobiliare della edilizia residenziale pubblica)
1. Al fine di attuare interventi di effi- cientamento energetico nel parco immobi- liare ERP in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, è autorizzata la spesa per un importo complessivo di 550 milioni di euro per l’anno 2025 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, che costituisce tetto di spesa massima, per la attivazione di procedure ad evidenza pubblica per progetti EPC (Engineering, Pro- curement and Construction) tramite ESCo (Energy Service Company). Le procedure di cui al comma 1 devono prevedere, in fun- zione della modalità ESCo, la gestione degli immobili oggetto dell’intervento compren- sivi della fornitura dei vettori energetici relativi.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento a fondo perduto di progetti che prevedano il miglioramento di almeno due classi energetiche rispetto allo stato attuale di efficientamento, nella misura del 65 per cento. Il finanziamento, nella misura del 35 per cento è attivato attraverso un contratto di EPC (Energy Perfomance Contract) o SEP (Servizio Ener- gia Plus) disciplinato dall’articolo 5 dell’Al- legato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, a carico della ESCO.
3. I progetti di cui al comma 2 preve- dono interventi sulle parti comuni degli edifici, che riguardano:
a) l’isolamento termico delle superfici e le coperture;
b) la sostituzione degli infissi;
c) l’installazione di impianti fotovol-
taici;
d) l’implementazione di sistemi di mi- surazione;
e) la sostituzione di impianti termici condominiali alimentati da fonti fossili con impianti ibridi o a pompa di calore.
4. I benefici di cui al presente articolo sono alternativi e non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi; Ai fini dell’accesso ad eventuali ulteriori in- centivi o agevolazioni sulla parte di spesa rimasta a carico del committente, il con- tratto di Servizio energia plus è assimilato ad un contratto di locazione finanziaria ai sensi dell’art. 5 comma 3 lettera B dell’Al- legato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
5. Con decreto del Ministro dell’econo- mia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine di definire:
a) criteri di ammissibilità;
b) caratteristiche tecniche degli inter- venti finanziabili che dovranno garantire almeno il raggiungimento di due classi ener- getiche per tutta la durata del contratto EPC;
c) applicazione dei requisiti DNSH e CAM;
d) entità del contributo e termini di realizzazione degli interventi;
e) termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da tra- smettere;
f) modalità di valutazione e approva- zione degli interventi;
g) tempistiche di realizzazione degli interventi;
h) modalità di rendicontazione, mo- nitoraggio e valutazione del risparmio ge- nerato;
i) rendicontazioni fiscali dei risparmi;
j) controlli e ispezioni in linea con quelli relativi alla procedura Superbonus così come definire un prezziario standard per i prodotti, le attività di progettazione certificazione e verifica fiscale e tecnica;
k) obbligazioni dei Soggetti attuatori.
6. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze effettua il monitoraggio dell’impegno delle risorse di cui al comma 1 e qualora, nell’ambito della predetta attività di moni- toraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al medesimo comma 1, le ulteriori do- mande per l’accesso al beneficio non sono prese in considerazione.
7. Al fine di garantire gli operatori del settore, è istituito l’Albo Nazionale delle ESCo certificate secondo le norme ISO11352 in possesso dei requisiti necessari alla ti- pologia degli interventi previsti, delegando le attività relative ai controlli all’ENEA.
Conseguentemente, all’articolo 121, sosti- tuire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 70 milioni di euro per l’anno 2025, e di 234 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 360 milioni di euro per l’anno 2025, di 533 milioni di euro per l’anno 2026 e di 563 milioni di euro a decorrere dal- l’anno 2027.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: –;
2026: –33.000.000;
2027: –3.000.000.
8.42. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Contributo per la riqualificazione energe- tica e strutturale realizzata delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legi- slativo 4 maggio 2001, n. 207)
1. Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dalle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, che svolgono attività di istruzione e forma- zione professionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro di cui 2,5 milioni per il 2025 e 2,5 milioni per il 2026, finalizzato a ricono- scere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimo- niale direttamente utilizzati per lo svolgi- mento di attività rientranti nelle finalità statutarie.
2. Per l’accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 1 presentano, in via tele- matica, un’istanza all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 3. L’ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presen- tata, trasmette al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica autorizza la conces- sione del contributo nel limite delle risorse di cui al comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto li- mite di spesa, al Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro dell’am- biente e della sicurezza energetica, di con- certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell’istanza e le mo- dalità applicative delle disposizioni del pre- sente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conse- guente alla sua indebita fruizione.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente ridu- zione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.43. Ascani.
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incentivi per l’acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti)
1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale, dei re- lativi livelli occupazionali, nonché a favo- rire l’incremento dell’efficienza energetica nell’ambito domestico e la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile, per gli anni 2025, 2026 e 2027 è concesso agli acqui- renti finali un contributo per l’acquisto di elettrodomestici di elevata efficienza ener- getica, non inferiore alla nuova classe B, prodotti in Europa, con smaltimento con- testuale degli elettrodomestici obsoleti at- traverso il riciclo.
2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al 30 per cento del costo di acquisto del- l’elettrodomestico, in ogni caso nel limite
5. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse conformemente e nei limiti stabiliti dal regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione del 18 di- cembre 2013 che disciplina l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in ma- teria di aiuti « de minimis », anche al fine di supportare specificatamente gli investi- menti in stati membri come l’Italia carat- terizzati da settori chiave per la produ- zione e la transizione verso un’economia neutrale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, « Qua- dro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’e- conomia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina ».
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente ridu- zione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.44. Gusmeroli, Candiani, Bagnai, Fras- sini, Cattoi, Ottaviani, Barabotti.
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo rotativo per la qualità delle abitazioni)
1. Al fine di garantire la diffusione della consapevolezza sulla qualità e la salubrità degli ambienti interni, nello stato di previ- sione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il fondo rotativo per la salubrità delle abitazioni, con dotazione iniziale di euro 1 milione per l’anno 2025.
2. Il fondo di cui al presente articolo è finalizzato a finanziare i progetti di forma- zione e sensibilizzazione predisposti dai comuni e destinati alla cittadinanza, con particolare riferimento a imprese, liberi professionisti, progettisti con contratto di lavoro dipendente, dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con la fi- nalità di garantire la diffusione della con- sapevolezza sulla qualità e la salubrità de- gli ambienti interni e delle abitazioni, in linea con la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, numero 66), della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, in materia prestazione energetica nell’edilizia, riferita alle condizioni all’interno di un edificio che influiscono sulla salute e sul benessere dei suoi occupanti, basata su parametri quali quelli relativi a temperatura, umidità, tasso di ventilazione e presenza di contaminanti.
3. Con decreto del Ministro delle infra- strutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sen- tito il Ministro dell’ambiente e della sicu- rezza energetica, sono stabiliti i criteri di valutazione dei progetti, nonché le moda- lità di riparto del fondo e di assegnazione delle risorse.
Conseguentemente, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 119 milioni.
* 8.045. Benzoni.
* 8.046. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all’aperto)
1. Al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi nazionali al 2030 sull’effi- cienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2 sta- biliti dal PNIEC, a decorrere dal 1° gennaio 2025 i parcheggi all’aperto con una super- ficie superiore a 1.500 m2 hanno l’obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al presente comma, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con esclu- sione degli autoveicoli di cui alla lettera a) del medesimo articolo 54.
2. Sono assoggettati all’obbligo di cui al comma 1, i gestori:
a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;
b) dei parcheggi per i quali la do- manda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;
c) dei nuovi parcheggi all’aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024. I gestori dei parcheggi di cui al comma 2, lettera a) hanno l’obbligo di conformarsi alle dispo- sizioni della presente legge entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere con- cesso dal comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del par- cheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adem- piere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non im- putabili.
3. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1, i gestori:
a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie com- plessiva;
b) dei parcheggi nell’ambito che insi- stono su aree vincolate ai sensi dei Codice dei beni culturali e del paesaggio.
4. L’inosservanza dell’obbligo previsto dal presente articolo comporta una san- zione pecuniaria parametrata all’infra- zione per ogni anno e fino al raggiungi- mento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m2, e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m2.
5. Per gli interventi di installazione delle tettoie o delle pensiline di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d’imposta in mi- sura pari all’80 per cento delle spese so- stenute per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro per ciascun bene- ficiario, utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d’imposta successivi, esclu- sivamente in compensazione ai sensi del- l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Ai fini di cui al comma 5, è autoriz- zata la spesa di 85 milioni euro annui a decorrere dall’anno 2025, che costituisce limite massimo complessivo di spesa an- nuale per la concessione del credito d’im- posta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta.
7. Con decreto del Ministro dell’am- biente e della sicurezza energetica, da adot- tare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, l’autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 4, nonché i controlli di sicurezza da effet- tuare sugli impianti.
Conseguentemente, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 35 milioni di euro per l’anno 2025 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
8.0120. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Art. 8-bis.
(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)
1. Al fine di contenere la spesa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale delle famiglie e contribuire al raggiungi- mento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione eu- ropea il 14 luglio 2021, nello stato di pre- visione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato « Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rin- novabili », con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2025, di 20 milioni di euro per l’anno 2026, di 25 milioni per il 2027 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030.
2. Con decreto del Ministro dell’am- biente e della sicurezza energetica, di con- certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i ter- mini, i limiti e le condizioni per la conces- sione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata infor- mazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo indivi- duati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino im- pianti da mettere al servizio delle stesse.
3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall’am- missione alle tariffe incentivanti, trasfe- rendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Conseguentemente, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l’anno 2025, 180 milioni di euro per l’anno 2026,
175 milioni di euro per il 2027, 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 e 200 milioni di euro annui a decor- rere dal 2031.
8.0126. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Credito d’imposta per investimenti delle PMI in fonti energetiche rinnovabili)
1. Al fine di promuovere la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, alle piccole e medie imprese, come definite dall’articolo
1 della Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023, che realizzano investimenti destinati all’instal- lazione di impianti di energia rinnovabile da realizzare presso i propri siti produttivi e destinati all’autoproduzione è applicato un credito d’imposta nella misura del 30 per cento per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministro delle im- prese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sen- tita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro ses- santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i cri- teri e le modalità di erogazione del bene- ficio di cui al comma 1.
3. Gli oneri derivanti dal presente arti- colo sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Conseguentemente, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l’anno 2025, 180 milioni di euro per l’anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal- l’anno 2027.
8.0127. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2025 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, finalizzato alla concessione di con- tributi a fondo perduto a copertura delle spese sostenute per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e per l’acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da mettere al servizio delle medesime comunità da parte degli ex IACP comunque denominati nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing, per finalità solidali e di tutela dei soggetti in condizioni di povertà energetica.
2. Con decreto del Ministro delle infra- strutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2. L’erogazione dei con- tributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che assicura, anche attra- verso il proprio sito internet istituzionale, adeguata informazione in merito alle di- sposizioni per l’accesso al fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2025 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente ridu- zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 15 milioni di euro per l’anno 2025 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti:
105 milioni di euro per l’anno 2025, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2026 al 2030 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.
8.0128. Santillo, Pavanelli, Appendino, Cap- pelletti, Ferrara, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a mag- giore disagio socio-economico)
1. È istituito nello stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l’accesso al credito per interventi sul pa- trimonio edilizio esistente prioritariamente di edilizia residenziale pubblica per effi- cientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinno- vabili, pompe di calore e sistemi di accu- mulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico ovvero laddove in- siste una alta concentrazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone so- ciale.
2. Il fondo ha una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e può essere integrato, a seguito di accordi, con eventuali ulteriori contributi della Banca europea degli inve- stimenti, Cassa depositi e prestiti Spa, re- gioni, sistema bancario e Poste Italiane.
3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo hanno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di eroga- zione del credito, il coinvolgimento del si- stema bancario e degli sportelli postali sono stabiliti con decreto del Ministro dell’eco- nomia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della sicurezza energe- tica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dal presente ar- ticolo si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario.
8.0129. Santillo, Pellegrini, Pavanelli, Ap- pendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo case green)
1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabi- liti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo denominato « Fondo case green » con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato all’erogazione di crediti d’im- posta per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali.
2. Con decreto del Ministro dell’am- biente e della sicurezza energetica di con- certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge, sono stabiliti i criteri, le mo- dalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.
3. Gli oneri di cui al comma 1 sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027:
dopo l’articolo 3, aggiungere il se- guente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straor- dinaria calcolata sull’incremento del mar- gine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all’aumento dei tassi di interesse bancari, l’applicazione dell’imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse di cui all’articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all’anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all’articolo 26 del decreto-legge 10 agosto
2023, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « per l’anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 »;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per gli anni 2024 e 2025, l’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto econo- mico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 »;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo »;
d) dopo il comma 4 è inserito il se- guente:
« 4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell’imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a dispo- sizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o con esercizio non coinci- dente con l’anno solare effettuano il versa- mento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio »;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L’imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025 »;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
« 5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferi- mento all’imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025 »;
g) il comma 7 è soppresso.
all’articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All’articolo 1, comma 41, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9 per cento ».
8.0130. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo rinnovabili per la riduzione intelli- gente delle bollette)
1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabi- liti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 200
milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato all’erogazione di contributi finalizzati a sostenere l’instal- lazione di impianti di energia rinnovabile in sostituzione di impianti di energia fossile presso immobili privati ovvero destinati ad attività di impresa o commerciale.
2. Con decreto del Ministro dell’am- biente e della sicurezza energetica di con- certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.
3. Gli oneri di cui al presente articolo sono valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027:
dopo l’articolo 3, aggiungere il se- guente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straor- dinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all’aumento dei tassi di interesse bancari, l’applicazione dell’imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse di cui all’articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all’anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all’articolo 26 del decreto-legge 10 agosto
2023, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « per l’anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 »;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per gli anni 2024 e 2025, l’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto econo- mico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 »;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo »;
d) dopo il comma 4 è inserito il se- guente:
« 4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell’imposta straordinaria è ope- rato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a dispo- sizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o con esercizio non coinci- dente con l’anno solare effettuano il versa- mento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio »;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L’imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025 »;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
« 5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferi- mento all’imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025 »;
g) il comma 7 è soppresso.
all’articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All’articolo 1, comma 41, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per
cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9 per cento ».
8.0131. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Art. 8-bis.
(Sterilizzazione oneri di sistema)
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre dell’anno 2025, le aliquote relative agli oneri generali di sistema ap- plicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri gene- rali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altis- sima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
2. L’efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all’autoriz- zazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funziona- mento dell’Unione europea.
3. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 sono valutati in 2.017 milioni di euro per l’anno 2025, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due quote di importo pari, rispettiva- mente, a 1.000 milioni di euro entro il 30
aprile 2025 e a 1.017 milioni di euro entro il 31 maggio 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri valutati in 2.017 milioni di euro per l’anno 2025:
dopo l’articolo 3, aggiungere il se- guente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straor- dinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all’aumento dei tassi di interesse bancari, l’applicazione dell’imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse di cui all’articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all’anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all’articolo 26 del decreto-legge 10 agosto
2023, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « per l’anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 »;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per gli anni 2024 e 2025, l’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto econo- mico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 »;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo »;
d) dopo il comma 4 è inserito il se- guente:
« 4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell’imposta straordinaria è ope- rato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a dispo- sizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o con esercizio non coinci- dente con l’anno solare effettuano il versa- mento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio »;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L’imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025 »;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
« 5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferi- mento all’imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025 »;
g) il comma 7 è soppresso.
8.0136. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 16, aggiungere il se- guente:
Art. 16-bis.
(Misure per l’attribuzione ad Acquirente unico di funzioni a tutela dei clienti domestici vulnerabili)
1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico e per proseguire l’attuazione delle politiche di contrasto alla privazione economico- sociale, la società Acquirente Unico Spa, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decor- rere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili definiti al comma 2, nel rispetto dei prin- cipi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utiliz- zando tutte le modalità di approvvigiona- mento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell’am- biente e della sicurezza energetica, sentita l’Autorità per energia, reti e ambiente.
2. Ai fini del presente articolo, sono considerati clienti domestici vulnerabili i clienti:
a) che si trovano in condizioni econo- micamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-tera- peutiche alimentate dall’energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita,
ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchia- ture medico-terapeutiche alimentate dall’e- nergia elettrica, necessarie per il loro man- tenimento in vita;
c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
e) hanno un’utenza in un’isola minore non interconnessa;
f) hanno un’età superiore ai 75 anni.
3. I soggetti di cui al comma 2, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico Spa; i soggetti di cui al comma 2, qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora stipulato un contratto per la forni- tura dell’energia elettrica sul mercato li- bero, transitano automaticamente al servi- zio svolto da Acquirente Unico Spa.
4. L’ARERA, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 2, del diritto di poter sce- gliere Acquirente Unico Spa come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico non- ché i soggetti di cui al 3 del transito auto- matico al servizio svolto da parte di Acqui- rente Unico Spa.
5. All’articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le pa- role: « agli esercenti il servizio di vulnera- bilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competi- tive svolte dalla società Acquirente Unico Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo. » sono soppresse.
6. Ai fini di cui al comma 1, nonché di conseguire una migliore efficienza gestio- nale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell’energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di mas- sima trasparenza e copertura dei costi ef- ficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell’energia che me- glio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA – Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l’Au- torità per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provve- dimento, l’ARERA definisce i livelli di qua- lità del servizio che Acquirente Unico Spa è tenuto a garantire ai propri clienti.
7. Ai fini di cui al presente articolo, la
società Acquirente Unico Spa, per le atti- vità di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell’A- RERA.
8. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, en- tro il 2030, l’acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, privilegiando i contratti a ter- mine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA – Power Purchase Agreement).
9. All’articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024,
n. 11, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.
10. Agli oneri derivanti dall’applica- zione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’arti- colo 121, comma 2, della presente legge.
16.02. Peluffo, Ubaldo Pagano, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1- bis. Limitatamente al periodo d’impo- sta 2025, in deroga a quanto previsto dal- l’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai da- tori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale en- tro il limite complessivo di euro 3.000.
Conseguentemente:
alla rubrica, aggiungere, in fine, le se- guenti parole: e di fringe benefits
il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ri- dotto di 339,7 milioni di euro per l’anno 2025 e di 38,7 milioni di euro per l’anno 2026.
62.4. Boschi, Del Barba, Gadda.
Art. 66-bis
(Misure per la tutela della salute da rischi connessi all’inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche).
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro del- l’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle imprese e del made in
Italy, è istituita, presso il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei pro- blemi ambientali e dei rischi sanitari con- nessi all’impiego delle sostanze poli e per- fluoroalchiliche, di seguito denominate PFAS, composta da:
a) due esperti di problemi dell’igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sa- lute;
b) due esperti di materiali e di pro- dotti industriali, designati dal Ministro delle imprese e del made in Italy;
c) due esperti di valutazione di im- patto ambientale e di sicurezza delle pro- duzioni industriali, designati dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;
d) un esperto in materia previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
e) un esperto dell’Istituto superiore di sanità;
f) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
g) un esperto dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA);
h) un esperto designato dall’Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA);
i) un esperto dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
j) tre rappresentanti delle organizza- zioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
k) due rappresentanti delle organiz- zazioni delle imprese industriali e artigia- nali del settore;
l) due rappresentanti delle associa- zioni di protezione ambientale di cui al- l’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della salute o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.
3. La commissione di cui al comma 1 provvede a:
a) promuovere, con il supporto di ISPRA, la mappatura e il monitoraggio sulla presenza di sostanze PFAS nel terri- torio e nella rete idrica;
b) predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge, avvalendosi dell’Istituto supe- riore di sanità e dell’ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la forma- zione professionale del personale del Ser- vizio sanitario nazionale addetto al con- trollo dell’attività di monitoraggio e boni- fica;
c) individuare i requisiti per la omo- logazione dei materiali sostitutivi dei PFAS e dei prodotti che contengono tali mate- riali, in relazione alle necessità d’uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;
d) definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi delle sostanze PFAS;
e) stabilire i criteri per il risarcimento dei danni da contaminazione delle sostanze PFAS ai sensi del comma 6.
f) predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge, linee guida e metodologie tec- niche per gli interventi di prevenzione e bonifica.
4. Per l’espletamento delle attività di cui al comma 3, la commissione può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
5. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei com- piti ad essa attribuiti dalla presente dispo- sizione che trasmette al Ministro delle im- prese e del made in Italy, al Ministro della
salute, al Ministro dell’ambiente e al Mini- stro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Ai cittadini che hanno subito danni dalla contaminazione di sostanze PFAS è riconosciuto, nei limiti stabiliti dal presente comma, il risarcimento economico per il danno biologico causato dalle sostanze PFAS. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare alla ASL competente per terri- torio entro novanta giorni dall’emanazione, attraverso un decreto del Ministero della salute, dei criteri di cui alla lettera f) del comma 5. I benefici sono riconosciuti nei limiti delle risorse assegnate al fondo di cui al comma 7.
7. Presso il Ministero della salute è istituito un fondo per le misure di preven- zione e di risarcimento dei danni causati dalle sostanze PFAS, con dotazione pari a
5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.
8. È istituito presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime delle sostanze PFAS in favore di tutti i lavoratori che hanno contratto patologie correlate alla contaminazione dai composti poli e per- fluoroalchilici. Il Ministero del lavoro prov- vede, con proprio decreto, ad individuare criteri e modalità di erogazione delle ri- sorse ai lavoratori interessati.
9. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 8 è a carico del bilancio dello Stato ed è determinato in 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.
Conseguentemente, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 113 milioni per l’anno 2025, di 193 milioni di euro annui a decorrere dal- l’anno 2026.
66.10. Barzotti, Quartini, Aiello, Car- mina, Carotenuto, Dell’Olio, Donno, Torto, Tucci.
Art. 66-bis.
(Incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di pic- cole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale)
1. Al fine di favorire la realizzazione di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento del- l’efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazio- nale, all’articolo 48-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 13 otto- bre 2020, n. 126, dopo le parole: « strutture ospedaliere » sono aggiunte le seguenti: « e di altre strutture sanitarie, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero ».
66.55. Cattoi, Barabotti, Frassini, Otta- viani.
Art. 70-bis.
(Welfare aziendale)
1. A partire dal periodo d’imposta 2025, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub- blica 22 dicembre 1986, n. 917, non con- corrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai da- tori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
2. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro per i lavoratori dipen- denti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del ci- tato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub- blica n. 917 del 1986.
3. In caso di superamento nel corso del periodo di imposta dei limiti previsti ai commi precedenti, concorre alla forma- zione del reddito solo la relativa parte di importo eccedente.
Conseguentemente agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del pro- gramma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzial- mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy.
70.10. Barabotti, Furgiuele, Andreuzza, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
ART. 74.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 74.
(Misure per attività di ricerca nell’energia nucleare).
1. Al fine di potenziare le attività di ricerca e sviluppo di tecnologie innovative nel campo dell’energia nucleare da fissione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il fondo per attività di ricerca nell’energia nucleare da fissione con dota- zione iniziale pari a 20 milioni di euro per l’anno 2025, destinato al finanziamento di investimenti in progetti di ricerca e svi- luppo in ambito nucleare.
2. Con decreto del Ministro dell’am- biente e della sicurezza energetica, da adot- tare di concerto con il Ministro dell’econo- mia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre- sente disposizione, sono adottate le dispo- sizioni attuative del comma 1.
3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 478 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono essere concesse age- volazioni alle imprese, con particolare ri- ferimento a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, che intendono investire nella ricerca nel campo della fi- sica e dell’ingegneria nucleare da fissione per applicazioni industriali tecnologiche.
4. Con decreto del Ministro delle im- prese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministero dell’am- biente e della sicurezza energetica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni attuative del comma 3.
5. Per le finalità di cui al comma 3, la dotazione del Fondo di cui al comma 478 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 10 milioni di euro a de- correre dall’anno 2025.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2025, e dal comma 5, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sui fondi speciali destinati alla copertura fi- nanziaria di provvedimenti legislativi di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
74.1. Cavo, Bicchielli, Tirelli, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 74.
1. All’articolo 5, comma 9, del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: « 31 ottobre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2025 ».
2. All’articolo 5, comma 10, primo pe-
riodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole:
« 16 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 dicembre 2025 ».
3. All’articolo 5, comma 10, secondo
periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole:
« 16 dicembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 dicem- bre 2025 e le successive entro il 16 dicem- bre 2026 e il 16 dicembre 2027 ».
4. All’articolo 5 comma 10, terzo pe-
riodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole:
« 17 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 dicembre 2026 ».
5. Ai soggetti che hanno fruito del cre- dito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 9 e che hanno pre- sentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo entro i termini di cui all’articolo 5, commi da 7 a 10 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificati dal comma precedente è riconosciuto un con- tributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo nel li- mite di spesa di cui al comma 3 del pre- sente articolo.
6. Le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contri- buto sono stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di con- certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle im- prese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per l’anno 2025, di 50 milioni di euro per l’anno 2026 e di 80 milioni di euro per l’anno 2027.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: – 60 milioni;
2026: – 60 milioni;
2027: – 80 milioni.
74.2. Steger.
Dopo l’articolo 74, aggiungere il se- guente:
Art. 74-bis.
(Fondo per attività di ricerca nell’energia nucleare)
1. Al fine di potenziare le attività di ricerca e sviluppo di tecnologie innovative nel campo dell’energia nucleare da fissione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il fondo per attività di ricerca nell’energia nucleare da fissione con dota- zione iniziale pari a 20 milioni di euro per l’anno 2025, destinato al finanziamento di investimenti in progetti di ricerca e svi- luppo in ambito nucleare.
2. Con decreto del Ministro dell’am- biente e della sicurezza energetica, da adot- tare di concerto con il Ministro dell’econo- mia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre- sente disposizione, sono adottate le dispo- sizioni attuative del comma 1.
3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 478 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 possono essere concesse age- volazioni alle imprese, con particolare ri- ferimento a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, che intendono investire nella ricerca nel campo della fi- sica e dell’ingegneria nucleare da fissione per applicazioni industriali tecnologiche.
4. Con decreto del Ministro delle im- prese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministero dell’am- biente e della sicurezza energetica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni attuative del comma 3.
5. Per le finalità di cui al comma 3, la dotazione del Fondo di cui al comma 478 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 10 milioni di euro a de- correre dall’anno 2025.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2025 e dal comma 5 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sui Fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
* 74.010. Pella, Cannizzaro, Casasco, Squeri.
* 74.011. Barabotti, Cattoi, Frassini, Otta- viani.
Dopo l’articolo 74, aggiungere il se- guente:
Art. 74-bis.
(Fondo per attività di ricerca nell’energia nucleare da fissione)
1. Al fine di potenziare le attività di ricerca e sviluppo di tecnologie innovative nel campo dell’energia nucleare da fissione, è istituito nello stato di previsione del Mi- nistero dell’ambiente e della sicurezza ener- getica, il fondo per attività di ricerca nel- l’energia nucleare da fissione con dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2025.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per progetti in partnership con imprese private.
3. Con decreto del Ministro dell’am- biente e della sicurezza energetica, da adot- tare di concerto con il Ministro dell’econo- mia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge, sono adottate le disposizioni attuative del comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 121, comma 2, della presente legge.
** 74.012. Benzoni, Pastorella, Bonetti.
** 74.013. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Se- menzato, Tirelli.
Dopo l’articolo 74, aggiungere il se- guente:
Art. 74-bis.
(Fondo per attività di ricerca nell’energia nucleare da fissione)
1. Al fine di potenziare le attività di ricerca e sviluppo di tecnologie innovative nel campo dell’energia nucleare da fissione, è istituito nello stato di previsione del Mi- nistero dell’ambiente e della sicurezza ener- getica, il fondo per attività di ricerca nel- l’energia nucleare da fissione con dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per l’anno 2025.
2. Le risorse del fondo di cui al comma
1 sono destinate a progetti di sviluppo industriale nel campo dell’energia nucleare da fissione, che verranno finanziati me- diante bandi pubblici gestiti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
3. Con decreto del Ministro dell’am- biente e della sicurezza energetica, da adot- tare di concerto con il Ministro dell’econo- mia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge, sono adottate le disposizioni attuative del comma 1.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2025, si prov- vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifi-
nanziato dall’articolo 121, comma 2, della presente legge.
74.014. Squeri, Pella, Cannizzaro.
Dopo l’articolo 74, aggiungere il se- guente:
Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di procedure auto- rizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. Al comma 2-septies dell’articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle se- guenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».
* 74.015. Squeri, Mazzetti, Pella, Canniz- zaro.
* 74.016. Barabotti, Toccalini, Cattoi, Fras- sini, Ottaviani.
Dopo l’articolo 74, aggiungere il se- guente:
Art. 74-bis.
(Modifiche al Fondo per il sostegno alla transizione industriale)
1. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 478 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 possono essere concesse age- volazioni alle imprese, con particolare ri- guardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, che intendono in- vestire nella ricerca nel campo della fisica e dell’ingegneria nucleare da fissione per applicazioni industriali tecnologiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo è incrementata di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.
3. Con decreto del Ministro delle im- prese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministero dell’am- biente e della sicurezza energetica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le di- sposizioni attuative del comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede me- diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come rifinan- ziato ai sensi dell’articolo 121, comma 2, della presente legge.
** 74.017. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ot- taviani.
** 74.018. Benzoni, Pastorella, Bonetti.
** 74.019. Squeri, Pella, Cannizzaro.
Dopo l’articolo 74 aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Semplificazione per l’accesso ai crediti d’im- posta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innova- zione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Tran- sizione 5.0)
1. All’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e ovunque ricorrano nell’articolo sostituire le parole: « 31 dicem- bre 2025 », con le parole: « 30 giugno 2026 »;
b) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: « Sono agevolabili gli in- vestimenti sostenuti anche antecedente- mente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effet- tuati dal 1° gennaio 2024 e rientranti nelle caratteristiche previste dal presente arti- colo. »;
c) al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Sono agevolabili cumulativamente con le agevolazioni cor- rispondenti alla riduzione di consumo ener- getico di ciascun processo gli investimenti riferiti a più processi produttivi presentati nel medesimo progetto a condizione che ciascuno di essi consegua una riduzione dei
consumi energetici non inferiore al 5 per cento. »;
d) al comma 5, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: « In tali casi l’azienda può autocertificare che l’energia prodotta è destinata all’autoconsumo. »;
e) al comma 6, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: « , salvo nel caso che i progetti di risparmio energetico ne riducano l’utilizzo e l’emissione di CO2 a parità di volumi produttivi. »;
f) al comma 6, lettera b), aggiungere le seguenti parole: « salvo nel caso che i pro- getti di risparmio energetico comunque ne riducano l’emissione di CO2 a parità di volumi produttivi »;
g) al comma 10 dopo il secondo pe- riodo, aggiungere il seguente: « Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il GSE rendono disponibili specifiche istruzioni volte a semplificare le procedure di accesso al credito d’imposta e a sanare eventuali errori formali nella presentazione della do- manda o nella compilazione e nella com- pletezza delle documentazioni »;
h) al comma 10 quinto periodo, alle parole: « Resta fermo » premettere le se- guenti: « Fatte salve le operazioni di col- laudo e di completamento delle certifica- zioni, »;
i) al comma 18 sopprimere le parole:
« con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, nonché ».
l) al comma 18 dopo il primo periodo è aggiunto infine il seguente periodo: « In deroga alla normativa di riferimento, il credito d’imposta è cumulabile con i certi- ficati bianchi aventi a oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed al nu- mero di tali certificati non si applicano riduzioni in conseguenza di detto cumulo. ».
2. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’e-
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conomia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, nonché il GSE adeguano le disposizioni applicative previste dai commi 17, 19 e 20
dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo
2024, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 alle dispo- sizioni del presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge.
74.20. Casasco, Squeri.
Dopo l’articolo 74, aggiungere il se- guente:
Art. 74-bis.
(Semplificazione per l’accesso ai crediti d’im- posta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innova- zione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Tran- sizione 5.0)
1. All’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e ovunque ricorrano nell’articolo sostituire le parole: « 31 dicem- bre 2025 », con le parole: « 30 giugno 2026 »;
b) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: « Sono agevolabili gli in- vestimenti sostenuti anche antecedente- mente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effet- tuati dal 1° gennaio 2024 e rientranti nelle caratteristiche previste dal presente arti- colo. »;
c) al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Sono agevolabili cumulativamente con le agevolazioni cor- rispondenti alla riduzione di consumo ener- getico di ciascun processo gli investimenti riferiti a più processi produttivi presentati nel medesimo progetto a condizione che ciascuno di essi consegua una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 5 per cento. »;
d) al comma 5, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: « In tali casi l’azienda può autocertificare che l’energia prodotta è destinata all’autoconsumo. »;
e) al comma 6, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole « , salvo nel caso che i progetti di risparmio energetico ne riducano l’utilizzo e l’emissione di CO2 a parità di volumi produttivi. »;
f) al comma 10 dopo il secondo pe- riodo, aggiungere il seguente: « Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il GSE rendono disponibili specifiche istruzioni volte a semplificare le procedure di accesso al credito d’imposta e a sanare eventuali errori formali nella presentazione della do- manda o nella compilazione e nella com- pletezza della documentazioni ».;
g) al comma 10 quinto periodo, alle parole: « Resta fermo » premettere le se- guenti: « Fatte salve le operazioni di col- laudo e di completamento delle certifica- zioni, »;
h) al comma 18, sopprimere le parole:
« con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, nonché ».
74.21. Casasco, Pella, Cannizzaro.
Dopo l’articolo 74, aggiungere il se- guente:
Art. 74-bis.
(Misure in materia di economia circolare).
1. Al fine di ridurre la domanda di materie prime critiche e favorire la tran- sizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto del Ministro del- l’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le proce- dure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle in- tensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo innovativi finalizzati: a) all’ecodesign e al- l’ecoprogettazione dei prodotti che ne fa- voriscano il disassemblaggio e l’allunga- mento di vita, b) alla tracciabilità e al riciclo delle materie prime critiche da pro- dotti complessi a fine vita; c) alla sostitu- zione delle materie prime critiche; d) alla promozione del corretto smaltimento da parte dei consumatori dei prodotti a fine vita in filiere tracciabili.
2. Agli oneri derivanti dal presente ar- ticolo quantificati in 10 milioni per cia- scuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede a valere sul fondo di cui all’arti- colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014 n. 190.
Conseguentemente, all’articolo 121, sosti- tuire le parole: 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti:
110 milioni di euro per l’anno 2025, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.
74.22. Pavanelli, Ilaria Fontana, L’Ab- bate, Morfino, Santillo, Carmina, Del- l’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 74, aggiungere il se- guente:
Art. 74-bis.
(Fondo per le terapie digitali)
1. In via sperimentale, per l’anno 2025, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le risorse che, nell’ambito del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico di cui all’articolo 1, comma 951, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, sono da desti- nare al settore delle terapie digitali. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate allo scopo di sostenere i processi
di ricerca, sviluppo e innovazione in ma- teria di terapie digitali, accelerare i tempi di immissione sul mercato di tali terapie, nonché di favorire la crescita del relativo settore anche come opportunità di sviluppo industriale. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le oc- correnti variazioni di bilancio.
74.23. Loizzo, Ottaviani.
Dopo l’articolo 75 aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Misure per il sostegno alla competitività delle filiere italiane e delle imprese esporta- trici a forte consumo di energia elettrica)
1. Alle domande di finanziamento age- volato a valere sul fondo di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, a soste- gno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giu- gno 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 164 del 15 luglio 2023, presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elet- trica di cui all’articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di efficientamento energetico se- condo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato age- volazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica la seguente disciplina:
a) sono esentate, a domanda del ri- chiedente, dalla prestazione della garanzia;
b) è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 nella mi- sura fino al venti per cento dei finanzia- menti concessi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
2. Le imprese parte di una filiera a vocazione esportatrice, il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che hanno realizzato esportazioni in misura non in- feriore a soglie stabilite con deliberazione del medesimo Comitato, possono accedere agli interventi agevolativi a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della coo- perazione internazionale 1° giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 164 del 15 luglio 2023.
75.12. Orsini, Pella, Cannizzaro.
Dopo l’articolo 75, aggiungere il se- guente:
Art. 75-bis.
(Fondo Rinnovabili PMI)
1 Al fine di concorrere al raggiungi- mento, da parte dell’Unione europea, del- l’obiettivo di emissioni zero entro l’anno 2050 e di promuovere l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia elettrica rinnova- bile, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il
« Fondo Rinnovabili PMI », con una dota- zione pari a 300 milioni di euro per cia- scuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e per la sua gestione è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle pic- cole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione euro- pea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnova- bili fino a 200 kW. Resta ferma la possibi- lità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell’energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall’ar- ticolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell’am- biente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa noti- fica alla Commissione europea ai sensi del-
l’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’ero- gazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro ses- santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l’accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esau- rimento dei fondi disponibili. I costi istrut- tori per l’accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. Agli oneri derivanti dal presente ar- ticolo, valutati in 300 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
75.13. Peluffo, Ubaldo Pagano, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo l’articolo 75, aggiungere il se- guente:
Art. 75-bis.
(Misure per garantire alle imprese energi- vore energia elettrica a prezzi competitivi)
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, dopo l’articolo 7-bis è inserito il seguente:
« Art. 7-ter.
(Mercato dell’Acquisto e della Vendita di Energia Rinnovabile)
1. Al medesimo fine di cui all’articolo 3 del presente provvedimento, nonché del- l’articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre
2023, n. 181 convertito con modificazioni
dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, nelle more dello sviluppo di una adeguata liqui- dità dei contratti di compravendita di ener- gia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine registrati sulla Bacheca gestita dal Gestore del mercato elettrico, di seguito GME, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica definisce i criteri per la costitu- zione di un Mercato dell’Acquisto e della Vendita di Energia Rinnovabile, di seguito MAVER, gestito dal GME a cui partecipano per la presentazione di offerte in vendita, tra gli altri, il Gestore dei Servizi Energe- tici, di seguito GSE, e, per la presentazione di offerte in acquisto, in via esclusiva i soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
2. Nell’ambito del MAVER, di cui al primo comma, viene disciplinato un mec- canismo per la contrattualizzazione da parte delle imprese iscritte nell’elenco di cui al comma 1 con il GSE di una quota fino al 20 per cento dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e delle relative garanzie di ori- gine oggetto dei regimi di sostegno di cui agli articoli 6 e 7-bis del presente provve- dimento.
3. Il meccanismo di cui al comma 2 è caratterizzato dai seguenti elementi:
a) la quantità di energia elettrica è assegnata dal GSE alle imprese iscritte nel- l’elenco di cui al comma 1 in relazione alla quantità richiesta e non può essere supe- riore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell’iscrizione nell’e- lenco di cui al comma 1. Nel caso in cui l’ammontare complessivo di energia elet- trica richiesto ecceda la quantità di cui al medesimo comma 2, lo stesso provvede a riproporzionare le quantità in base alle richieste presentate;
b) il GSE pone in vendita l’energia sul MAVER al prezzo di cui al punto d) se- guente;
c) il GSE stipula contratti per diffe- renza a due vie fra il prezzo di riferimento dell’energia da fonte rinnovabile e il prezzo di vendita sul MAVER di cui alla successiva lettera d) per la quota, di cui al comma 2, di energia elettrica da fonti rinnovabili og-
getto dei regimi di sostegno e delle relative garanzie di origine;
d) il prezzo di riferimento dell’energia è definito in funzione del valore dell’ener- gia elettrica nelle procedure competitive di cui agli articoli 6 e 7-bis del presente prov- vedimento;
e) il prezzo di vendita dell’energia è definito dal GSE entro trenta giorni della pubblicazione del Decreto di cui al primo comma, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala effi- ciente che utilizzano tecnologie mature com- petitive;
f) è previsto l’obbligo, a carico dell’im- presa iscritta nell’elenco di cui al comma 1 aderente al meccanismo, di versare al GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita;
g) è previsto il diritto dell’impresa iscritta nell’elenco di cui al comma 1 ade- rente al meccanismo, a ricevere dal GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita.
4. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo disciplina altresì le mo- dalità per la copertura degli eventuali oneri a carico del GSE derivanti dal prodotto fra la quota di energia di cui al comma 2 e il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita di cui al comma 3, facendo ricorso ai proventi delle aste del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’U- nione, di cui all’articolo23 del decreto le- gislativo 9 giugno 2020, n. 47.
75.14. Orlando.
Dopo l’articolo 75, aggiungere il se- guente:
Art. 75-bis.
(Misure per la mobilità sostenibile)
1. A chi trasforma, in assenza della rottamazione, un veicolo della categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, in veicolo ibrido è concesso un contributo di euro 6.000,00.
2. A chi trasforma, in assenza della rottamazione, un veicolo della categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, in veicolo elettrico è concesso un contributo di euro 10.000,00.
3. Le imprese trasformatrici del veicolo recuperano tale importo quale credito d’im- posta, utilizzabile esclusivamente in com- pensazione ai sensi dell’articolo 17 del de- creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il mo- dello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
4. Con decreto del Ministro dello svi- luppo economico e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrut- ture e dei trasporti e il Ministro dell’eco- nomia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.
5. Per provvedere all’erogazione dei con- tributi statali di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Mini- stero dello sviluppo economico e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2025 e di 150 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che costituisce limite di spesa per la conces- sione del beneficio.
6. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e del made in Italy un sistema permanente di monitoraggio, che si avvale anche delle informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei tra- sporti. »
Conseguentemente all’articolo 121, ap- portare le seguenti modifiche:
al comma 1, Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: –40.000.000
2026: –40.000.000
2027: –40.000.000
al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, con le parole: 60 milioni di euro per l’anno 2025, 90 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.
75.15. Dori, Grimaldi.
Dopo l’articolo 77 aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Disposizioni a favore di soggetti titolari di stoccaggio e degli enti locali)
1. Al fine di favorire la realizzazione dei progetti delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale, all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 130, le parole: « pari all’1 per cento del valore della nuova capacità di stoccaggio di gas naturale effettivamente entrata in operati- vità », sono sostituite dalle seguenti: « pari al 2 per cento della complessiva capacità di stoccaggio di gas naturale dell’impianto ».
2. A decorrere dall’anno 2025, una quota pari al 20 per cento dell’incremento del contributo compensativo rideterminato ai sensi del comma 1, è ripartita annualmente con decreto del Ministro delle attività pro- duttive sentita l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, adottato d’in- tesa con il Ministro dell’economia e delle finanze per l’erogazione di una agevola- zione sotto forma di sconto in fattura per la fornitura del gas a favore delle persone residenti e delle imprese aventi sedi ope- rative nei medesimi comuni interessati.
77.01. De Maria, Merola.
Dopo l’articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
1. Alle imprese che realizzino o esten- dano reti di teleriscaldamento per l’approv- vigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinno- vabili è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 10.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.
2. Con Decreto del Ministro dell’am- biente e della sicurezza energetica di con- certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i requisiti degli in- terventi ammissibili e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del de- creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita atte- stazione rilasciata dai soggetti di cui all’ar- ticolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revi- sione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.
3. Il credito di imposta di cui al prece- dente comma è utilizzabile in compensa- zione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno suc- cessivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi deri- vanti dalle aste CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
77.05. Simiani, Fossi, Bonafè, Boldrini, Fur- faro, Gianassi, Di Sanzo.
Dopo l’articolo 77 aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito in via sperimentale un Fondo con la dota- zione di 100 milioni di euro per l’anno 2025, volto ad erogare contributi a fondo perduto a favore di privati a parziale o totale ristoro del calo degli ordinativi, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei Codici Ateco 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.
2. Con decreto del Ministero delle im- prese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché
le modalità di presentazione delle do- mande di agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a
100 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente ridu- zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.06. Bonafè, Fossi, Simiani, Gianassi, Furfaro, Scotto, Di Sanzo, Boldrini.
(Riduzione degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o supe- riore a 16,5 kW)
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, a partire dal 1 gennaio 2024 e per due anni, le aliquote relative agli oneri generali di si-
stema applicate alle imprese di cui all’ar- ticolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o su- periore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illu- minazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 200 mi- lioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corri- spondente riduzione del Fondo per inter- venti strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi del- l’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
77.41. Pretto, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Andreuzza, Barabotti, Di Mat- tina, Gusmeroli, Toccalini.
Dopo l’articolo 77, aggiungere il se- guente:
Art. 77-bis.
(Riduzione degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o supe- riore a 16,5 kW)
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, a partire dal 1 gennaio 2024 e per due anni, le aliquote relative agli oneri generali di si- stema applicate alle imprese di cui all’ar- ticolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o su- periore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illu- minazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
2. Alla copertura finanziaria della pre- sente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della Legge 23
dicembre 2014, n. 190, per l’importo di 200 milioni annui, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
3. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi del- l’articolo 108 del Trattato sul funziona- mento dell’Unione europea.
77.42. Roggiani, Casu.
Dopo l’articolo 77, aggiungere il se- guente:
Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di fornitura di ener- gia elettrica)
1. In considerazione del carattere emer- genziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle im- prese di cui all’articolo 1 e 1-bis del decreto- legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,
n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferi- mento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, in misura parti al 35 per cento della spesa sostenuta per la compo- nente energetica acquistata ed effettiva- mente utilizzata negli anni 2024 e 2025.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 200 mi- lioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corri- spondente riduzione del Fondo per inter- venti strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi del-
l’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
77.43. Pretto, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Andreuzza, Barabotti, Di Mat- tina, Gusmeroli, Toccalini.
Dopo l’articolo 77, aggiungere il se- guente:
Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di fornitura di ener- gia elettrica)
1. In considerazione del carattere emer- genziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle im- prese di cui all’articolo 1 e 1-bis del decreto- legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,
n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferi- mento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, in misura parti al 35 per cento della spesa sostenuta per la compo- nente energetica acquistata ed effettiva- mente utilizzata negli anni 2024 e 2025.
2. Alla copertura finanziaria della pre- sente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, per l’importo di 200 milioni annui, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
3. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi del- l’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
77.44. Roggiani, Casu.
Art. 77-bis.
(Fondo per l’individuazione e la progetta- zione di infrastrutture per attività prelimi- nari necessarie all’implementazione dell’e- nergia nucleare)
1. Ai fini dell’individuazione e della pro- gettazione per l’impiego e la realizzazione di infrastrutture e attività preliminari ne- cessarie all’implementazione dell’energia nu- cleare all’interno delle politiche energeti- che del Paese, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e delle sicurezza energetica è istituito un fondo con dota- zione iniziale pari a 100 milioni a decor- rere dall’anno 2025.
2. Con decreto del Ministero dell’am- biente e della sicurezza energetica, da adot- tare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i criteri e le modalità del funzionamento del Fondo.
3. Agli oneri derivanti dal presente ar- ticolo, pari a 100 milioni a decorrere dal- l’anno 2025, si provvede mediante corri- spondente riduzione del Fondo di cui al- l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
77.79. Del Barba, Gadda.
Dopo l’articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Disposizioni in materia di procedure auto- rizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. All’articolo 6, comma 2-septies, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle se- guenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».
79.79. Carmina, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 79, aggiungere il se- guente:
Art. 79-bis.
(Intervento a sostegno del trasporto ferro- viario merci da e per i porti nazionali)
1. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nel li- mite di 1 milione di euro, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell’avanzo di amministra- zione, un contributo a favore degli opera- tori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell’area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall’Autorità di sistema portuale.
2. I beneficiari sono tenuti a conferire il contributo di cui al primo comma, in mi- sura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo.
3. Con decreto del Ministro delle infra- strutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono de- finiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1, nonché i termini e le modalità del conferimento di cui al comma 2.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministra- zioni interessate provvedono agli adempi- menti previsti dal presente articolo con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vi- gente.
79.80. Cesa.
Dopo l’articolo 79, aggiungere il se- guente:
Art. 79-bis.
(Interventi a sostegno del trasporto ferrovia- rio merci da e per i porti nazionali)
1. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nel li- mite di 1 milione di euro, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell’avanzo di amministra- zione, un contributo in favore degli opera- tori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell’area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall’Autorità di sistema portuale. I beneficiari sono tenuti a ribaltare il con- tributo di cui al primo periodo, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei ser- vizi di manovra ferroviaria oggetto del con- tributo medesimo. Con decreto del Mini- stro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente dispo- sizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al presente comma.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministra- zioni interessate provvedono agli adempi- menti previsti dal presente articolo con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi- gente.
79.81. Gaetana Russo.
Dopo l’articolo 80, aggiungere il se- guente:
Art. 80-bis.
(Costituzione e disciplina della società per l’estrazione di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elet- troniche, nonché per la trasformazione di RAEE ed altri rifiuti ad alto contenuto di materie critiche)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi in- dicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/ 241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in materia di inve- stimenti per la transizione energetica e digitale e per la mobilità sostenibile basati sulla capacità di approvvigionamento so- stenibile e competitivo di materie prime critiche, di conseguire gli obiettivi della Commissione europea contenuti nel « Piano d’azione sulle materie prime critiche », di ridurre la dipendenza del Paese dalle pre- dette materie, anche mediante l’uso circo- lare delle risorse, i prodotti sostenibili e l’innovazione, nonché di rafforzare le atti- vità di trasformazione nazionali sostenibili, è autorizzata la costituzione della società Miniera Nazionale S.p.a., interamente par- tecipata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente il compito di provvedere all’estrazione delle materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), applicando le migliori tecniche disponibili al fine di assicurare il rispetto delle norme ambientali, nonché di promuovere e supportare progetti di ri- cerca e innovazione nell’ambito dei pro- cessi di sfruttamento e trasformazione delle medesime materie prime. La società svolge le proprie attività a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nonché delle società a parteci- pazione pubblica operanti nei settori del- l’energia e dell’industria dell’innovazione e della tecnologia o aventi interessi strategici
nei medesimi settori. La società opera se- condo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Presidente del Con- siglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di con- certo con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell’eco- nomia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre- sente decreto. Il medesimo decreto deter- mina ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai compiti istituzionali della so- cietà, nel rispetto della normativa nazio- nale e comunitaria in materia di affida- mento a società a capitale interamente pub- blico, ivi inclusa la vendita sul mercato dei prodotti ad aziende con sede principale, operativa e fiscale localizzata sul territorio dell’Unione europea. Il capitale sociale della società Miniera Nazionale S.p.A., pari a
100 milioni di euro, è interamente sotto- scritto e versato dal Ministero dell’econo- mia e delle finanze.
2. Lo statuto disciplinante il funziona- mento interno della società è approvato, entro centoventi giorni dalla data di en- trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Pre- sidente del Consiglio dei ministri, su pro- posta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del- l’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto de- finisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dal Ministro dell’economia e delle finanze, dalla Presi- denza del Consiglio dei ministri e dai Mi- nistri dell’ambiente e della sicurezza ener- getica e delle imprese e del made in Italy, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione ecologica nazio- nale e degli obiettivi dell’Unione europea.
3. Il consiglio di amministrazione della
società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Con- siglio dei ministri, con funzioni di Presi- dente. I restanti quattro membri sono designati, uno ciascuno, con decreto, dal Mi- nistro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy e dal Ministro dell’ambiente e della sicu- rezza energetica, nonché da un rappresen- tante delle società a partecipazione pub- blica di cui al comma 1.
4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy e dal Ministro dell’economia e delle finanze, que- st’ultimo con funzioni di presidente, non- ché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ed uno dal Ministro delle imprese e del made in Italy.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposti al- l’approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica gli atti della suddetta società relativi a:
a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che eser- citano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;
b) eventuale costituzione di nuove so- cietà;
c) acquisizioni di partecipazioni in società;
d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;
e) designazione di amministratori;
f) proposte di revoca di amministra-
tori;
g) proposte di modifica dello statuto della società Miniera Nazionale S.p.a. o di società partecipate;
h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.
6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e finanze e del Mi- nistro dell’ambiente e della sicurezza ener- getica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate, le risorse finanziarie, com- prese quelle per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, l’area retroportuale di Gioia Tauro desti- nata ad ospitare la sede della società, le aree demaniali, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche og- getto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società di cui al comma 1 per l’assolvimento dei propri com- piti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.
7. La pubblicazione del presente arti- colo nella Gazzetta Ufficiale della Repub- blica italiana tiene luogo degli adempi- menti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
8. A decorrere dall’anno 2025 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi della società Miniera Nazionale S.p.a. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze. La gestione del fondo è affidata a società Miniera Nazionale S.p.a. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell’eco- nomia e delle finanze impartisce indirizzi sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
Conseguentemente, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l’anno 2025 con le seguenti: 20 milioni di euro per l’anno 2025.
80.01. Pavanelli, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Art. 80-bis.
(Incentivi fiscali per gli investimenti in sto- rage elettrico degli aeroporti)
1. Al fine di sostenere la transizione energetica e lo sviluppo dell’autoconsumo di energia prodotta in situ da fonti rinno- vabili e garantire la continuità di approv- vigionamento di energia quando ve ne sia maggiore necessità, alle società di gestione aeroportuale nazionali è riconosciuto, in via sperimentale per gli anni 2025, 2026, 2027, un credito d’imposta nella misura del quaranta per cento del costo di investi- mento fino al limite massimo di costi com- plessivamente ammissibili pari a 3 milioni di euro per società di gestione aeroportuale per ciascuno anno e nei limiti delle risorse di cui al comma 7, per le spese documen- tate relative all’installazione di sistemi di stoccaggio elettrochimico anche se già esi- stenti, per utilizzo in autoconsumo, e mer- chant, quest’ultimo, se in misura non pre- valente rispetto all’autoconsumo.
2. Sono agevolabili gli investimenti nei sistemi di stoccaggio collegati alla rete a condizione che entro la data del 31 dicem- bre di ciascun anno il relativo ordine d’ac- quisto per fornitura e posa in opera, sia stato perfezionato attraverso l’avvenuto pa- gamento in misura almeno pari al 20 per cento del dovuto.
3. Con decreto del Ministro dell’econo- mia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge, sono definite le modalità at- tuative per l’accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulte- riori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
4. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compen- sazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicem- bre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’im- presa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem- bre 1986, n. 917.
5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liqui- dazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preven- tivo senza continuità aziendale, o sottopo- ste ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’in- solvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi spe- ciali, o che abbiano in corso un procedi- mento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’impo-
sta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
6. Le disposizioni di cui ai commi pre- cedenti si applicano nel rispetto della nor- mativa europea in materia di aiuti di Stato.
7. Agli oneri derivanti dal presente ar- ticolo, pari a 20 milioni di euro annui nel periodo 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, commi 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
80.37. Cattaneo, Squeri, Pella, Canniz- zaro.
Dopo l’articolo 80, inserire il seguente:
Art. 80-bis.
(Azzeramento degli oneri generali di sistema per l’energia elettrica destinata all’alimenta- zione dei mezzi elettrici aeroportuali)
1. Al fine di sostenere la decarbonizza- zione del settore aeroportuale, accelerare la transizione tecnologica e incentivare la riconversione elettrica della flotta dei mezzi circolanti sui sedimi aeroportuali, in de- roga a quanto previsto dalla normativa
vigente, l’Autorità di regolazione per ener- gia, reti e ambiente (ARERA), entro ses- santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicati ai consumi di energia elettrica rivolti all’alimentazione dei mezzi elettrici utilizzati negli aeroporti nazionali per i servizi di assistenza a terra di cui all’Allegato A del decreto legislativo 13 gen- naio 1999, n. 18.
2. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile esclusivamente agli operatori aeroportuali che svolgono i servizi di cui al comma 1, per le annualità 2025, 2026 e 2027, e viene calcolata sui consumi effettivi utilizzati per l’alimentazione dei mezzi elet- trici operanti sul sedime aeroportuale, pre- via presentazione di idonea documenta- zione che ne attesti l’impiego esclusivo in tale ambito.
3. L’ARERA attua le disposizioni di cui al presente articolo, definendo le modalità, i requisiti necessari e i tempi con cui le imprese interessate presentano istanza di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, stimati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante la corrispon- dente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, commi 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 121, comma 2, della presente legge. I predetti importi sono trasferiti, entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio 2025-2027, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
* 80.072. Cattaneo, Squeri, Pella, Canniz- zaro.
* 80.073. Furgiuele, Maccanti, Dara, Mar- chetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Fras- sini, Ottaviani.
Art. 80-bis.
(Misure urgenti per la riduzione delle emis- sioni di metano in atmosfera).
1. Al fine di ridurre le emissioni di gas serra, nonché i conseguenti effetti climal- teranti, in conformità al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica promuove l’attività di monito- raggio e di intervento sugli impianti e sulle infrastrutture pubbliche connesse e depu- tate al trasporto di gas, al fine di verificare la presenza di dispersioni ed emissioni di- rette di metano in atmosfera.
2. Le attività necessarie all’operatività della misura di cui al comma 1 sono affi- date al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Mi- nistero dell’ambiente e della sicurezza ener- getica.
3. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell’am- biente e della sicurezza energetica è auto- rizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2025.
Conseguentemente, all’articolo 121 sosti- tuire le parole: 120 milioni di euro per l’anno 2025 con le seguenti: 118 milioni di euro per l’anno 2025.
80.89. Pavanelli, Ilaria Fontana, L’Ab- bate, Morfino, Santillo, Carmina, Del- l’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 80, aggiungere il se- guente:
Art. 80-bis.
(Incremento del Fondo per la messa in si- curezza di ponti esistenti e realizzazione di nuovi ponti nel bacino del Po)
1. La dotazione del fondo di cui all’ar- ticolo 1, comma 891 della legge 30 dicem- bre 2018, n. 145 volto alla messa in sicu- rezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicu- rezza nel bacino del Po è incrementato di 300 milioni per l’anno 2025.
2. All’articolo 1, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, i commi da 272 a 275 sono abrogati.
80.90. Barzotti, Ferrara, Carmina, Del- l’Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L’Ab- bate, Morfino, Santillo.
Art. 81-bis. (Tassazione agroenergia)
1. L’articolo 1, comma 423, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 e successive mo- dificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del red- dito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato
all’ammontare dei corrispettivi delle ope- razioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, limitata- mente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 di- cembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell’energia elettrica determinato dall’Au- torità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell’arti- colo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione auten- tica ai sensi per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.
81.44. Vaccari, Forattini, Marino, Ro- meo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l’articolo 81, è aggiunto il seguente:
Art. 81-bis.
(Tassazione agroenergia)
1. L’articolo 1, comma 423, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 e successive mo- dificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del red- dito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all’ammontare dei corrispettivi delle ope- razioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, limitata- mente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 di- cembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell’energia elettrica determinato dall’Au- torità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell’arti- colo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.
81.45. Schullian, Steger, Gebhard, Ma- nes.
Dopo l’articolo 81, aggiungere il se- guente:
Art. 81-bis.
(Tassazione agroenergia)
1. L’articolo 1, comma 423, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 e successive mo- dificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del red- dito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all’ammontare dei corrispettivi delle ope- razioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, limitata- mente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 di- cembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell’energia elettrica determinato dall’Au- torità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell’arti- colo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione auten- tica ai sensi per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.
81.46. Davide Bergamini, Carloni, Pierro, Bruzzone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ot- taviani.
Dopo l’articolo 81, aggiungere il se- guente:
Art. 81-bis. (Tassazione agroenergia)
1. L’articolo 1, comma 423, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 e successive mo- dificazioni ed integrazioni si interpreta nel
senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del red- dito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all’ammontare dei corrispettivi delle ope- razioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, limitata- mente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico emanato il 18 dicem- bre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell’energia elettrica determinato dall’Au- torità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell’arti- colo 19 del decreto del decreto del Mini- stero dello sviluppo economico emanato il 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione auten- tica ai sensi per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.
81.47. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l’articolo 81, aggiungere il se- guente:
Art. 81-bis. (Bonus verde)
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, i commi da 12 a 14 sono sostituiti dai seguenti:
12. Per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024
e 2025, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare com- plessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abita- tivo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli in- terventi relativi alla: a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di
10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condo- minio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione de- gli interventi ivi indicati. 15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a con- dizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabi- lità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente ridu- zione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200 della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come rifinan- ziato dall’articolo 121 comma 2 della pre- sente legge.
Conseguentemente, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: « 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 » con le seguenti: « 116,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 196,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni a decorrere dal 2028 ».
81.48. Schullian, Steger, Gebhard, Ma- nes.
Dopo l’articolo 81, aggiungere il se- guente:
Art. 81-bis. (Bonus verde)
1. Per l’anno 2025, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’impo- sta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immo- biliare ad uso abitativo, sostenute ed effet- tivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, im- pianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di
10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condo- minio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
3. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione de- gli interventi ivi indicati.
4. La detrazione di cui ai commi da 1, 2, 3 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripar- tita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni conte- nute nei commi 5, 6 e 8 dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub- blica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni per l’anno 2025, 5 milioni di euro per l’anno 2026, 150 milioni di euro per l’anno 2026, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2035 si si provvede mediante corrispondente ridu- zione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 1212, comma 2, della presente legge.
81.49. Vaccari, Forattini, Marino, Ro- meo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l’articolo 81, aggiungere il se- guente:
Art. 81-bis. (Bonus verde)
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, i commi da 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
12. Per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024
e 2025, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare com- plessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abita- tivo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli in- terventi relativi alla:
a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, im- pianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di
10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condo- minio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione de- gli interventi ivi indicati.
15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a con- sentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si appli- cano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Agli oneri derivanti dalla presente pro- posta emendativa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 121, comma 2, della presente legge.
81.50. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l’articolo 81, aggiungere il se- guente:
Art. 81-bis.
(Attività connesse della produzione di ener- gia e di carburanti di origine agroforestale)
All’articolo 2135 del Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l’utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltai- che e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalen- temente dal fondo ».
2. al comma 3 le parole: « nonché le attività dirette » sono eliminate.
81.51. Schullian, Steger, Gebhard, Ma- nes.
Dopo l’articolo 81, aggiungere il se- guente:
Art. 81-bis.
(Attività connesse della produzione di ener- gia e di carburanti di origine agroforestale)
All’articolo 2135 del Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l’utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltai- che e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalen- temente dal fondo ».
2. al comma 3 le parole: « nonché le attività dirette » sono eliminate.
81.52. Vaccari, Forattini, Marino, Ro- meo, Andrea Rossi.
Art. 82-bis.
1. Dopo il comma 9-undecies dell’arti- colo 9 del decreto-legge 9 dicembre 2023,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, è aggiunto il seguente:
« 9-duodecies. Per i soli impianti di pro- duzione di energia e combustibili da fonti rinnovabili alimentati a biomasse, le nuove richieste di connessione alla medesima rete degli impianti localizzati nel medesimo co- mune e/o in comuni contermini sono sot- toposte, laddove previste, ad una procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che esamini gli effetti cumulativi sull’am- biente e sulla popolazione residente. ».
82.0104. Simiani, Bonafè.
Dopo l’articolo 94, aggiungere il se- guente:
Art. 94-bis.
(Misure per favorire l’aggregazione dei ge- stori del servizio idrico integrato)
1. Al fine di favorire la formazione di realtà aziendali di adeguate dimensioni in- dustriali, finanziarie e tecnologiche, in grado di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture idriche sul territorio nazionale, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas disciplina le modalità tariffarie, anche in forma pre- miale, più idonee a favorire le aggregazioni tra soggetti gestori del servizio idrico inte- grato di cui alla Parte III, Sezione III, Titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
2. In caso di aggregazione dei soggetti di cui al comma 1, le scadenze delle differenti concessioni sono tutte allineate al termine più lungo previsto tra i diversi titoli con- cessori in capo ai soggetti che si aggregano.
94.26. Mancini.
Dopo l’articolo 94, aggiungere il se- guente:
diffusione epidemica dell’insetto Bostrico Tipografo (Ips typographus), che sta infe- stando i territori montani della regione Veneto e della provincia autonoma di Trento, già colpiti dalla tempesta Vaia nel 2018, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2025 e di 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal presente ar- ticolo, pari a 3 milioni di euro per il 2025 e a 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
94.30. Scarpa.
Art. 94-bis.
(Definizione della tariffa del servizio idrico integrato)
1. All’articolo 154 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, il comma 4 è sosti- tuito dal seguente:
« 4. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce la tariffa, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquisendo tutti i necessari elementi dal soggetto competente, al fine della reda- zione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), e previa interlocuzione tecnica con i soggetti gestori ».
94.27. Mazzetti, Squeri, Pella, Canniz- zaro.
Dopo l’articolo 94, aggiungere il se- guente:
Art. 94-bis.
(Emergenza epidemia da Bostrico Tipografo in Veneto e Trentino)
1. Al fine di limitare i danni ambientali ed economici conseguenti all’emergenza della
Dopo l’articolo 94, aggiungere il se- guente:
Art. 94-bis.
(Incremento del Fondo progettazione per la prevenzione del rischio idrogeologico)
1. Al fine di migliorare l’efficacia del- l’intervento delle regioni nella prevenzione al dissesto idrogeologico, il « Fondo proget- tazione », di cui all’articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025- 2027.
2. Il riparto dei fondi di cui al comma 1 è stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2024, n. 77.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni;
2025: – 5.000.000;
2026: – 5.000.000;
2027: – 5.000.000.
94.31. Scarpa.
— 1374 —
Dopo l’articolo 94, aggiungere il se- guente:
Art. 94-bis.
(Fondo interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e mi- glioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici).
1. Al fine di consentire la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e mi- glioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, il Fondo di cui all’arti- colo 1, comma 416, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, è rifinanziato per 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Conseguentemente, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l’anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
94.32. Santillo, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 94, aggiungere il se- guente:
Art. 94-bis.
1. Al fine di consentire, entro l’anno 2025, l’avvio delle procedure di affida- mento dell’appalto dei lavori per la realiz- zazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 519, legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziata per l’importo di 20 milioni di euro nel 2026 e di 30 milioni di euro nel 2027.
Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei tra- sporti, apportare le seguenti variazioni:
2026: – 20.000.000;
2027: – 30.000.000.
94.33. Matone, Ottaviani, Miele.
Dopo l’articolo 94, aggiungere il se- guente:
Art. 94-bis.
(Fondo per il contrasto alla crisi idrica)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo per il contrasto alla crisi idrica, con una dotazione iniziale pari a 600 milioni di euro per l’anno 2025 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono utilizzate al fine di garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti idrici attraverso inter- venti di:
a) realizzazione e messa in funzione degli impianti di desalinizzazione;
b) rifacimento ed efficientamento della rete infrastrutturale idrica;
c) progettazione, realizzazione e col- laudo dighe e invasi.
2. Con decreto del Ministro dell’am- biente e della sicurezza energetica, da adot- tare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, ferma l’assegnazione priorita- ria delle risorse sulla base delle condizioni delle infrastrutture e dell’approvvigiona- mento idrico di ciascuna regione.
3. Agli oneri derivanti dal presente ar- ticolo, pari a 600 milioni di euro per l’anno 2025 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l’anno 2025 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 350 milioni di euro per l’anno 2025 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: – 100.000.000;
2026: – 100.000.000;
2027: – 100.000.000.
94.34. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l’articolo 113, inserire il seguente:
Art. 113-bis.
(Modifiche all’articolo 23 del decreto legi- slativo 9 giugno 2020, n. 47, in tema di assegnazione dei proventi delle aste ETS)
1. All’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parla- mento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adegua- mento della normativa nazionale alle di- sposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parla- mento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funziona- mento di una riserva stabilizzatrice del mercato » sono apportate le seguenti mo- dificazioni:
a) al comma 4, secondo periodo, le parole: « Il 50% dei proventi delle aste è assegnato » sono sostituite dalle seguenti:
« I proventi delle aste sono assegnati »;
b) il comma 5 è abrogato;
c) al comma 7, la lettera h) è sop- pressa;
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
« 7-bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate esclusivamente al phase out dai combustibili fossili e sono esclusi fi- nanziamenti diretti e indiretti per energia nucleare, fossile o tecnologie di cattura e sequestro di carbonio. ».
113.11. L’Abbate, Ilaria Fontana, Mor- fino, Santillo, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 113, inserire il seguente:
Art. 113-bis.
(Vincolo di utilizzo dei fondi destinati alla transizione ecologica)
1. Fondi, incentivi e sussidi finanziati attraverso risorse del bilancio dello Stato o con risorse dell’Unione europea destinati alla transizione energetica ed ecologica e verso un’economia a zero emissioni di car- bonio non possono essere impiegati per sostenere progetti e tecnologie che preve- dano l’utilizzo di combustibili fossili o ener- gia nucleare.
113.12. Ilaria Fontana, L’Abbate, Mor- fino, Santillo, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 120, aggiungere il se- guente:
Art. 120-bis.
(Fondo per il potenziamento e il monitorag- gio delle infrastrutture idriche)
1. In attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, entrata in vigore a gennaio 2021, l’Italia si impegna a perseguire l’obiettivo di una riduzione delle perdite idriche entro il valore massimo del 23 per cento entro il 2030. A tal fine il Ministro delle infrastrut- ture e dei trasporti individua, con decreto di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, i metodi più efficaci per la valutazione e la riduzione delle perdite di acqua, al fine di migliorare l’infrastruttura di distribuzione idrica e mi- nimizzare gli sprechi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, a partire dall’anno 2026, è istituito un fondo con una dotazione annua di 20 milioni di euro, con lo scopo di supportare investi- menti in infrastrutture idriche e in tecno- logie avanzate di monitoraggio, con l’obiet- tivo di garantire un’efficiente gestione e distribuzione dell’acqua potabile.
3. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede a mo- nitorare il valore attuale delle perdite idri- che per chilometro di rete e la percentuale di perdita complessiva fornendo indica- zioni alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei tra- sporti.
4. Il sistema di monitoraggio delle per- dite idriche, gestito da ARERA, è finaliz- zato a prevedere le perdite future fino al 2030 attraverso l’uso di simulazioni avan- zate e tecnologie innovative, al fine di pia- nificare gli interventi in modo tempestivo ed efficace. A tale scopo, ARERA, con ca- denza annuale, elabora una proiezione a cinque anni del valore delle perdite idriche a livello nazionale, basata su serie storiche degli indicatori e sugli interventi previsti nei Piani d’Ambito. I dati forniti da ARERA sono resi pubblici.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei tra- sporti è incaricato di definire linee guida nazionali per la riduzione delle perdite idriche e per la gestione ottimale delle reti idriche, stabilendo criteri operativi e stan- dard tecnici per gli interventi sul territorio con l’obiettivo di garantire la riduzione media delle perdite del 12 per cento per l’indicatore delle perdite lineari e del 4,4 per cento per la percentuale complessiva rispetto al livello registrato nel 2016.
6. Su richiesta del Parlamento, ARERA redigerà una relazione specifica sulla situa- zione delle perdite idriche in Italia, com- prensiva di analisi, proposte di intervento e valutazione dell’efficacia delle misure im- plementate nel corso dell’anno.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 20 milioni a decorrere dal 2026, all’articolo 121, comma 2, sostituire le pa- role: 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
120.11. L’Abbate, Ilaria Fontana, Mor- fino, Santillo, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 120, aggiungere il se- guente:
Art. 120-bis.
(Fondo per il percorso di eliminazione dei combustibili fossili).
1. Al fine di contribuire al raggiungi- mento degli obiettivi di cui al pacchetto di
misure presentato dalla Commissione eu- ropea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l’anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell’anno 1990, sino al rag- giungimento, da parte dell’Unione europea, di emissioni zero entro l’anno 2050, nello stato di previsione del Ministero dell’am- biente e della sicurezza energetica è isti- tuito un apposito fondo denominato « Fondo per il percorso di eliminazione dei combu- stibili fossili », con una dotazione di 10 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2025. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche so- ciali, con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’econo- mia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l’entità delle risorse destinate a sovvenzionare esclusivamente progetti finalizzate alla progressiva elimi- nazione dei combustibili fossili dall’im- piego in tutti i settori e che promuovano la transizione verso tecnologie vicine a zero emissioni di carbonio e altri gas serra.
2. Nell’ambito dei progetti di cui al
comma 1, è data precedenza ad interventi a sostegno di imprese e lavoratori operanti nei settori che beneficiano di sussidi am- bientalmente dannosi di cui al catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il vincolo di ac- celerare la riconversione delle imprese e garantire il sostegno economico e forma- tivo dei lavoratori.
3. Sono in ogni caso esclusi dal finan- ziamento del « Fondo per il percorso di eliminazione dei combustibili fossili » inve- stimenti in tecnologie legate all’uso dei com- bustibili fossili, incluso il gas naturale, nel nucleare a qualsiasi titolo, nella cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS). Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e delle sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo del comma 1, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedu- rale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente articolo, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronopro- gramma procedurale. All’onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle dispo- sizioni di cui al comma 5.
4. Al fine il raggiungimento degli obbiet- tivi europei di abbattimento dell’inquina- mento atmosferico previsti nel piano d’a- zione « Zero Pollution » attraverso il pas- saggio all’utilizzo di un trasporto pubblico sostenibile, a zero emissioni di carbonio, 1 miliardo di euro a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate al rinnovo e potenziamento del trasporto pub- blico locale elettrico. Sono tassativamente esclusi i veicoli con motore a combustione interna e quelli ibridi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri di ri- parto delle risorse destinate a sovvenzio- nare piani finalizzati alla mobilità sosteni- bile, elaborati dai comuni, attraverso la predisposizione di soluzioni per il tra- sporto pubblico locale completamente elet- triche. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con- certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi am- missibili a finanziamento e il relativo sog- getto attuatore. All’onere derivante dal pre- sente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 5.
5. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo quantificati in 10 miliardi di euro si provvede per la quota di 7 miliardi di euro tramite la riduzione del 50 per cento dal- l’anno 2025 dei sussidi ambientalmente dan- nosi relativi ai FFS così come indicati nella quinta edizione del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi am-
bientalmente favorevoli istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 e per la quota di 3 miliardi di euro si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero del- l’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy finanziati con i proventi delle aste delle quote di emissione di carbonio di cui all’articolo 23 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47.
6. Il Ministro dell’economia è autoriz- zato propri decreti ad apportare le occor- renti variazioni di bilancio.
120.12. Ilaria Fontana, L’Abbate, Mor- fino, Santillo, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 120, aggiungere il se- guente:
Art. 120-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).
1. Al fine di realizzare gli investimenti in opere pubbliche, per interventi di viabi- lità e per lo sviluppo di sistemi di trasporto su gomma e su ferro, anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale e per le infrastrutture sociali, è autorizzata la spesa di 93 milioni di euro per l’anno 2027 e 75 milioni di euro a decorrere dal 2028:
a) nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2027 ad ANAS S.p.a. a titolo di contributo per la realizzazione del progetto esecutivo della Variante all’abitato di Ponte Nossa-S.S. n. 671 della Val Seriana, al fine di regolare il traffico e lo scorrimento dei mezzi;
b) nel limite di 13 milioni di euro per l’anno 2027 a titolo di contributo statale per la realizzazione del nuovo campus sco- lastico papa Giovanni XXIII nella città di San Salvatore Alemanno, in provincia di Bergamo; c) nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2027 a 2030, ad ANAS S.p.a. per la realizzazione del se- condo lotto della Variante di Cisano, com- preso fra la rotatoria della nuova variante alla S.S. 639 e la S.S. 639 verso Pontida, già inserita nell’aggiornamento del Contratto programma MIT-ANAS S.p.a. 2021-2025;
d) nel limite di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 Per la realizzazione di tratte funzionali del rac- cordo autostradale Tirreno-Brennero (TI- BRE), anche quale parte funzionale all’au- tostrada Cremona-Mantova;
e) nel limite di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027 per la realizza- zione del prolungamento della metropoli- tana della città di Milano « M5 Cinisello- Monza »;
f) nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dal 2027, per il completamento della Linea C della metropolitana di Roma di cui all’articolo 1 comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 93 milioni per l’anno 2027 e 75 milioni a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 120 comma 1 della presente legge.
120.13. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ma- tone, Ottaviani.
Dopo l’articolo 120, aggiungere il se- guente:
Art. 120-bis.
(Fondo di garanzia per le comunità energe- tiche rinnovabili)
1. Ai fini di rafforzare l’autonomia ener- getica nazionale, contribuendo al raggiun- gimento degli obiettivi dell’UE in materia di sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero del- l’ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realiz- zazione di comunità energetiche rinnova- bili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2025, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, sono sta- biliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei ser- vizi energetici (GSE) assicura, anche attra- verso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l’accesso al Fondo. I soggetti ammessi
alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo col- lettivo individuati dalle norme di recepi- mento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configura- zioni qualora finanzino impianti da met- tere al servizio delle stesse.
Conseguentemente, all’articolo 121, comma 1, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le parole: 105 milioni di euro per l’anno 2025, 180 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.
120.24. Ghirra, Bonelli, Grimaldi.
Art. 120-bis.
(Fondo per la depavimentazione e permea- bilità dei suoli)
1. Al fine di contrastare i fenomeni alluvionali e aumentare la permeabilità dei suoli delle aree urbanizzate, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, è istituito un Fondo con la dotazione di euro 25 milioni per l’anno 2025 e di 25 milioni per ciascun anno del biennio 2026 e 2027 per progetti di depavimentazione di strade a forte vo- cazione pedonale, circondate da giardini e aree verdi, caratterizzate dalla presenza di scuole, ospedali, strutture museali e ricre- ative.
2. Possono accedere ai fondi di cui al comma 1, i comuni con popolazione supe- riore ai 50 mila residenti, secondo le ultime rilevazioni ISTAT.
Conseguentemente, all’articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell’e- conomia e delle finanze apportare le se- guenti variazioni:
2025: –25.000.000;
2026: –25.000.000;
2027: –25.000.000.
120.26. Dori, Grimaldi.
Dopo l’articolo 120, aggiungere il se- guente:
Art. 120-bis.
(Fondo continuità territoriale aerea)
1. Al fondo di cui al comma 494 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna, è destinata una dotazione aggiuntiva pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 60 milioni di euro a decorrere dal
2025, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 60 milioni di euro per l’anno 2025 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
120.27. Cantone, Fenu, Fede, Iaria, Tra- versi, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 120, aggiungere il se- guente:
Art. 120-bis.
1. Al fine di migliorare la catena inter- modale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l’istituzione, l’avvio e la realiz- zazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il mi- glioramento dei servizi su rotte esistenti in arrivo e in partenza da porti situati in Italia e che collegano i porti situati in Italia con quelli situati negli Stati membri dell’U- nione europea o nello Spazio economico europeo, il fondo di cui all’articolo 1 comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025, all’articolo 121, comma 2, sostituire le pa- role: 120 milioni di euro per l’anno 2025 con le seguenti: 70 milioni di euro per l’anno 2025.
120.28. Traversi, Cantone, Fede, Iaria, Car- mina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Art. 120-bis.
(Misure per il finanziamento del trasporto e della logistica urbana)
1. Al fine di decongestionare i centri urbani e sostenere la catena logistica, il fondo di cui all’articolo 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2025 e di 10 milioni di euro per l’anno 2026.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni di euro annui per l’anno 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026, all’articolo 121, comma 2, sostituire le pa- role: 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l’anno 2025, di 190 milioni di euro per l’anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
120.30. Fede, Cantone, Iaria, Traversi, Car- mina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 120, aggiungere il se- guente:
Art. 120-bis.
1. Al fine di sostenere interventi volti ad assicurare la continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrut- ture e dei trasporti il Fondo per il collega-
mento dinamico di servizio pubblico tra la Sicilia e la Calabria. Il Fondo è ripartito sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Fondo ha una dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede con le seguenti modifica- zioni:
sopprimere l’articolo 123;
all’articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti:
« 9 per cento ».
120.31. Cantone, Morfino, Fede, Iaria, Tra- versi, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 120, aggiungere il se- guente:
Art. 120-bis.
(Misure in materia di interventi connessi all’efficientamento energetico, alla produ- zione di energia e al miglioramento struttu- rale e commerciale dei porti dell’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridio- nale e Ionio)
1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza strutturale dei bacini portuali, nonché di garantire il sostegno economico finanziario per opere di efficientamento energetico e la produzione di energia elet- trica da moto ondoso in via sperimentale, di ampliare e favorire lo sviluppo commer- ciale dei porti gestiti dall’Autorità di Si- stema Portuale dei mari Tirreno meridio- nale e Ionio, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministro delle infra- strutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2025, sono definite, previa intesa con la regione Cala- bria e l’Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, le mo- dalità di assegnazione delle risorse, in fa- vore di progetti elaborati per le finalità di cui al comma 1. I soggetti beneficiari delle risorse di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno di utilizzazione delle risorse stesse, provvedono al monito- raggio dello stato di avanzamento dei lavori e alla certificazione della definitiva realiz- zazione dei progetti mediante presenta- zione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 40 milioni di euro per l’anno 2025 e 40 milioni di euro per l’anno 2026, all’ar- ticolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 80 milioni di euro per l’anno 2025, di 160 milioni di euro per l’anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
120.32. Tucci, Cantone, Carmina, Dell’O- lio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi
Dopo l’articolo 120, aggiungere il se- guente:
Art. 120-bis.
1. Al fine di ottemperare alle raccoman- dazioni della Commissione europea e in della sovranità alimentare e delle foreste entro il 31 dicembre 2025, emana, con proprio decreto, linee guida nazionali per stabilire criteri omogenei per il calcolo del contributo irriguo. Questi criteri tengono conto dei consumi effettivi di acqua, lad- dove tecnicamente possibile, o delle stime puntuali, come nel caso delle reti irrigue a pelo libero, al fine di incentivare l’uso ef- ficiente della risorsa e disincentivare gli sprechi.
2. I costi del servizio idrico devono riflettere la reale misura dei prelievi idrici, coprendo integralmente i costi finanziari, ambientali e della risorsa. Tale principio si applica al consumo di acqua potabile e alle pratiche irrigue, assicurando una gestione omogenea e sostenibile della risorsa idrica.
3. Il Ministro dell’ambiente e della si- curezza energetica, sentito il Ministro del- l’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, da ema- nare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta norme in materia di promozione del risparmio idrico mediante l’adozione di un sistema denominato « Certificati Blu » per incenti- vare il risparmio idrico e il riuso dell’acqua negli ambiti produttivi e agricoli. Il sistema è finalizzato a riconoscere e incentivare gli interventi di efficientamento idrico che por- tino a una riduzione dell’uso dell’acqua, tramite l’emissione di certificati in fun- zione della quantità di acqua risparmiata. Il risparmio idrico conseguito sarà calco- lato in base ai parametri stabiliti dal Mi- nistero dell’ambiente e della sicurezza ener- getica.
4. Per il triennio 2026-2028, l’assegna- zione dei Certificati Blu sarà effettuata a titolo premiale e senza obiettivi vincolanti, con lo scopo di incentivare l’adozione di pratiche di risparmio idrico da parte degli operatori. Le risorse necessarie per il fi- nanziamento dei certificati assegnati a ti- tolo premiale saranno coperte da un ap- posito fondo annuale di 20 milioni di euro, gestito dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per finanziare incentivi destinati agli agricol-
tori che implementano pratiche di rispar- mio idrico. Tali incentivi saranno assegnati sulla base della riduzione documentata dei consumi di acqua, calcolati rispetto ai va- lori medi di settore, con l’obiettivo di pre- miare le aziende che riducono significati- vamente l’utilizzo della risorsa idrica.
5. Le modalità di accesso agli incentivi e i criteri di valutazione delle riduzioni di consumo sono definiti con decreto del Mi- nistro dell’agricoltura, della sovranità ali- mentare e delle foreste entro il 30 giugno di ogni anno, e comprendono misure quali l’adozione di tecnologie di irrigazione effi- cienti, l’uso di sistemi di monitoraggio avan- zati e pratiche agricole innovative che ot- timizzino l’uso dell’acqua.
6. Il Ministro dell’agricoltura, della so- vranità alimentare e delle foreste presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull’efficacia degli incentivi per il risparmio idrico, riportando i dati sul consumo idrico in agricoltura e l’impatto delle misure adot- tate per favorire la sostenibilità della ri- sorsa idrica.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 20 milioni a decorrere dal 2026, all’articolo 121, comma 2, sostituire le pa- role: 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
120.35. L’Abbate, Ilaria Fontana, Mor- fino, Santillo, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 120, aggiungere il se- guente:
Art. 120-bis.
(Istituzione del Fondo « Blue Deal Ita- liano »)
1. Al fine di sostenere finanziariamente gli interventi strategici e innovativi previsti dal Piano Nazionale per la tutela e l’uso sostenibile delle risorse idriche, nonché per affrontare le sfide del cambiamento clima- tico e garantire un uso sostenibile delle risorse idriche. È istituito presso il Mini- stero dell’ambiente e della sicurezza ener-
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getica il fondo denominato « Blue Deal Ita- liano », con una dotazione annuale, a de- correre dal 2025, di 10 milioni da destinare a progetti di adattamento climatico, svi- luppo di infrastrutture idriche e promo- zione di tecnologie innovative.
2. Le risorse del « Blue Deal Italiano » sono destinate, in particolare, a finanziare:
a) interventi di manutenzione, ammo- dernamento e rifacimento delle infrastrut- ture idriche, con l’obiettivo di ridurre le perdite e garantire una distribuzione effi- ciente della risorsa idrica;
b) progetti di raccolta e stoccaggio delle acque piovane, anche attraverso la costruzione di invasi e altre infrastrutture per il contenimento e il recupero delle acque meteoriche;
c) attività di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie per il risparmio e il recupero delle acque, al fine di favorire l’innovazione e l’efficienza nella gestione della risorsa idrica.
3. Con decreto del Ministero dell’am- biente e della sicurezza energetica, da ema- narsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le mo- dalità di accesso al fondo, i criteri di prio- rità per la selezione dei progetti e le mo- dalità di rendicontazione delle risorse uti- lizzate.
4. Il Ministero dell’ambiente e della si- curezza energetica presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sul- l’utilizzo delle risorse del « Blue Deal Ita- liano » e sui risultati conseguiti attraverso i progetti finanziati, in termini di migliora- mento dell’efficienza idrica, adattamento climatico e innovazione tecnologica.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni a decorrere dal 2025, all’articolo 121, comma 2, sostituire le pa- role: 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l’anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
120.36. L’Abbate, Ilaria Fontana, Mor- fino, Santillo, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 120, aggiungere il se- guente:
Art. 120-bis.
(Istituzione di un Fondo per la gestione del drenaggio urbano delle acque piovane)
1. Al fine di migliorare la gestione delle acque piovane e promuovere una maggiore resilienza delle infrastrutture urbane, presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato Fondo per la gestione del drenaggio urbano delle acque piovane.
2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal- l’anno 2025, destinata a finanziare inter- venti e progetti per la gestione sostenibile delle acque piovane nelle aree urbane. Tale somma è destinata a un incremento delle risorse già esistenti nel Fondo Nazionale per la Sicurezza delle Infrastrutture Idri- che, o, in mancanza, al rifinanziamento di fondi esistenti dedicati alla gestione delle risorse idriche.
3. Le risorse del fondo sono destinate, in particolare, a:
a) progetti di infrastrutture verdi, come giardini rain garden, tetti verdi e sistemi di drenaggio naturale, per la raccolta e la gestione delle acque piovane;
b) interventi di ammodernamento e rifacimento delle reti di drenaggio urbano esistenti, con l’obiettivo di migliorare l’ef- ficienza e ridurre il rischio di allagamenti;
c) studi e ricerche sulla gestione so- stenibile delle acque piovane e sulla loro integrazione nei piani urbanistici e di svi- luppo territoriale.
4. Con decreto del Ministero dell’am- biente e della sicurezza energetica, da ema- narsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i cri- teri di accesso e le modalità di erogazione delle risorse del fondo, nonché le linee guida per la progettazione e la realizza- zione degli interventi.
5. Il Ministero dell’ambiente e della si- curezza energetica presenta annualmente il Parlamento una relazione dettagliata sul- l’utilizzo delle risorse del fondo e sull’effi- cacia degli interventi realizzati, con l’obiet- tivo di garantire la trasparenza e il moni- toraggio dei risultati ottenuti nella gestione delle acque piovane nelle aree urbane.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 20 milioni a decorrere dal 2025, all’articolo 121, comma 2, sostituire le pa- role: 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l’anno 2025 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
120.37. L’Abbate, Ilaria Fontana, Mor- fino, Santillo, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 120, aggiungere il se- guente:
Art. 120-bis.
(Fondo per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è istituito il fondo per la riduzione dell’in- quinamento da sostanze poli e perfluoro- alchiliche (PFAS) con una dotazione finan- ziaria di 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
2. Entro trenta giorni dalla data di en- trata in vigore della presente legge è isti- tuita, con decreto del Ministro dell’am- biente e della sicurezza energetica, di con- certo con il Ministro della salute, la cabina di regia per la delimitazione di un quadro nazionale dell’entità dell’estensione della contaminazione da sostanze perfluoroalchi- liche (PFAS), che si avvale del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, con la finalità di definire e aggior- nare, previa consultazione obbligatoria con gli organi di consulenza scientifica, come l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA-CNR) e l’Istituto superiore di sanità (ISS), i rife- rimenti normativi dei valori limite allo scarico per i PFAS, la tipologia di scarichi regolamentati, nonché le specifiche tecni- che per la raccolta dei dati di controllo di detti scarichi attraverso le autorità compe- tenti al controllo.
3. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) istituisce, nell’ambito del SNPA, l’Osservatorio PFAS che si avvale della Rete nazionale dei la- boratori del SNPA di cui all’articolo 12 della legge 28 giugno 2016, n. 132. L’Osser- vatorio PFAS propone al Ministero dell’am- biente e della sicurezza energetica le mo- difiche alla normativa in materia di valori limite allo scarico delle sostanze di cui al comma 2 in relazione agli sviluppi delle metodologie di analisi e delle migliori tec- niche disponibili per la riduzione e la ri- mozione di dette sostanze, sia in termini di valori limite applicabili sia in termine di tipologie di scarichi.
4. Il Ministro dell’ambiente, nelle more dell’emanazione da parte della Commis- sione europea delle linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche com- prese nei parametri « PFAS-totale » e
« somma di PFAS » e dell’emanazione del divieto di produzione di PFAS, del loro impiego industriale, nonché la loro com- mercializzazione in tutto il territorio na- zionale, promuove le seguenti azioni fina- lizzate alla riduzione dell’impatto ambien- tale e sanitario delle sostanze poli e per- fluoroalchiliche:
a) avvio della completa ed efficace bonifica delle zone contaminate indivi- duate sulla base delle indicazioni della ca- bina di regia di cui al comma 2;
b) programmazione di una campagna di monitoraggio e di studi e ricerche sul campo per incrementare la conoscenza dello stato della contaminazione;
c) individuazione delle migliori tecno- logie disponibili (BAT) per perseguire l’o- biettivo dello zero virtuale per le acque destinate all’uso potabile, per le acque de- stinate all’irrigazione e per le acque di falda cui attingono pozzi privati;
d) adozione del divieto di qualsiasi utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione e delle acque di trattamento o meteoriche derivanti da impianti che uti- lizzano PFAS;
e) avvio di un capillare monitoraggio degli alimenti e di uno screening sanitario della popolazione, al fine di individuare l’eventuale presenza di PFAS.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 20 milioni a decorrere dal 2025, all’articolo 121, comma 2, sostituire le pa- role: 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 100 milioni per l’anno 2025 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
120.38. Ilaria Fontana, L’Abbate, Mor- fino, Santillo, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 120, aggiungere il se- guente:
Art. 120-bis.
(Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico)
1. Al fine di dare attuazione alle misure, azioni e obbiettivi previsti dal Piano nazio- nale di adattamento al cambiamento cli- matico, di seguito denominato « Piano », approvato con il decreto n. 434 del 21 dicembre 2023 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e di garantire una maggiore resilienza degli ecosistemi, delle comunità e dell’economia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del- l’ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo nazionale di adattamento al cam- biamento climatico con dotazione pari a 4 miliardi di euro per l’anno 2025 e di 10 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2026.
2. Una quota del Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico, nei limiti di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2025, è destinata agli oneri e alle spese di funzionamento dell’Osservatorio nazionale per l’adattamento al cambia- mento climatico, istituito ai sensi del capi- tolo 6.1 del Piano.
3. Il Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico è gestito dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. sulla base di ap- posita convenzione da stipulare con il Mi- nistero della transizione ecologica, che di- sciplina l’impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il Piano e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
4. All’onere derivante dal presente arti- colo, pari a 10 miliardi di euro a decorrere dal 2025 si provvede:
a) quanto a 10 miliardi di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 mediante abroga-
zione dei commi 272, 273, 274, 275 della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 e mediante la corrispondente riduzione delle risorse nella misura di 2 miliardi di euro destinati alla missione 1.5 « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali » e di 7 miliardi di euro destinati alla missione 1.10 « Pia- nificazione dei programmi di ammoderna- mento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimen- tazione e procurement militare » nello stato di previsione del Ministero della difesa.
b) quanto a 10 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2028, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle mag- giori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all’articolo 119, comma 1-bis.
5. Il Ministro dell’economia è autoriz- zato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, all’articolo 119, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Ferme restando le misure di con- tenimento della spesa previste dal prece- dente comma 1, la spesa destinata allo stato di previsione del Ministero della di- fesa è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall’anno 2028 una minore spesa complessiva annua quantificata in 10 miliardi di euro.
120.39. Ilaria Fontana, L’Abbate, Mor- fino, Santillo, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 120, aggiungere il se- guente:
Art. 120-bis.
2035 si provvede con le seguenti modifica- zioni:
dopo l’articolo 3, aggiungere il se- guente:
(Istituzione del Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico)
1. Al fine di a perseguire l’obiettivo globale di adattamento ai cambiamenti cli- matici definito dall’Accordo di Parigi del 2015, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato Fondo na- zionale di adattamento al cambiamento climatico con una dotazione pari a 500 milioni per l’anno 2025 e 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Il fondo è finalizzato a dare attuazione alle misure, alle azioni e agli obbiettivi previsti dal Piano nazionale di adattamento al cam- biamento climatico, approvato con il de- creto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 434 del 21 dicem- bre 2023, a rafforzare la resilienza dei sistemi socioeconomici e naturali e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici.
2. Una quota del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2025, è destinata agli oneri e alle spese di funzionamento del- l’Osservatorio nazionale per l’adattamento al cambiamento climatico istituito ai sensi del capitolo 6.1 del Piano di cui al comma 1.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 500 milioni per l’anno 2025 e 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all’aumento dei tassi di interesse bancari, l’applicazione dell’imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse di cui all’articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all’anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all’articolo 26 del decreto-legge 10 agosto
2023, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « per l’anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 »;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per gli anni 2024 e 2025, l’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto econo- mico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 »;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo »;
d) dopo il comma 4 è inserito il se- guente:
« 4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell’imposta straordinaria è ope- rato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a dispo- sizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o con esercizio non coinci- dente con l’anno solare effettuano il versa- mento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L’imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025 »;
f) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
« 5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferi- mento all’imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025 »;
g) il comma 7 è soppresso.
h) all’articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
« 1. All’articolo 1, comma 41, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “9 per cento”. ».
120.40. Ilaria Fontana, L’Abbate, Mor- fino, Santillo, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 120, aggiungere il se- guente:
Art. 120-bis.
(Fondo per la realizzazione di ecodotti per l’implementazione della connettività ecolo- gica territoriale)
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l’implementazione della connettività eco- logica territoriale tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto
ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei tra- sporti è istituito un apposito fondo deno- minato Fondo per la realizzazione di eco- dotti, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Con decreto del Ministro delle infra- strutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri di ri- parto del Fondo.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 15 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 105 milioni per l’anno 2025, di 196 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal- l’anno 2028.
120.41. L’Abbate, Ilaria Fontana, Mor- fino, Santillo, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo l’articolo 120, aggiungere il se- guente:
Art. 120-bis.
(Fondo per la realizzazione di ecodotti per l’implementazione della connettività ecolo- gica territoriale)
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l’implementazione della connettività eco- logica territoriale tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei tra- sporti è istituito un apposito fondo deno- minato Fondo per la realizzazione di eco- dotti, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Con decreto del Ministro delle infra- strutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri di ri- parto del Fondo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi stan- ziati all’articolo 120, comma 1, della pre- sente legge.
120.42. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
Dopo l’articolo 120, aggiungere il se- guente:
Art. 120-bis.
(Disposizioni per l’attuazione degli obblighi in materia di raccolta e riciclo di imballaggi)
1. Al fine del raggiungimento degli obiet- tivi di raccolta e riciclo previsti dalla Di- rettiva (UE) 2019/904 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, recepita in Italia dalla legge 22 aprile 2021,
n. 53 recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’at- tuazione di altri atti dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2019-2020 », i produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti, in forma autonoma o attra- verso i sistemi consortili responsabili della gestione degli imballaggi, all’istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restitu- zione per le bottiglie in plastica per be- vande monouso ed i contenitori di metallo per bevande monouso con un volume di riempimento di 0,1 litri o più e un massimo di 3 litri entro il 1° gennaio 2027.
2. Il Ministro dell’ambiente e della si- curezza energetica, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentiti gli operatori economici interessati, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, detta specifiche disposizioni sulle modalità di funzionamento del sistema di deposito cauzionale, in particolare per quanto ri- guarda la tipologia di prodotti coperti da deposito, l’organizzazione del sistema, in- clusi i flussi materiali e finanziari, il ge- store del sistema e i suoi compiti, il valore minimo del deposito sufficiente a raggiun-
gere i tassi di raccolta richiesti, l’etichetta- tura dei contenitori coperti da deposito, le procedure di registrazione delle parti inte- ressate e dei prodotti, la destinazione dei depositi non riscossi da parte del consu- matore e l’obbligo dei distributori finali al ritiro degli imballaggi usati.
3. Il Ministro dell’ambiente e della si- curezza energetica aggiorna periodicamente le disposizioni di cui al comma 2, in base ai requisiti minimi definiti dalla normativa europea in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio.
4. L’istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione per le bottiglie in plastica per bevande monouso ed i conte- nitori di metallo per bevande monouso, di cui al comma 1 del presente articolo, non comporta oneri a carico della finanza pub- blica e la copertura dei costi è garantita dal contributo di produttori e utilizzatori, nel- l’ambito della responsabilità estesa dei pro- duttori.
5. Presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo triennale pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato all’avvio del sistema di deposito cauzionale di cui al presente articolo.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1 milione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 119 milioni per l’anno 2025, di 199 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.
120.43. Sergio Costa, L’Abbate, Ilaria Fon- tana, Morfino, Santillo, Carmina, Del- l’Olio, Donno, Torto.
Art. 120-bis. (Fondo progettazioni opere)
1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, al fine di raffor- zare la capacità tecnica e di progettazione, esecuzione e controllo delle stazioni appal- tanti è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo con una
dotazione iniziale di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025-2029.
2. Con decreto del Ministero delle in- frastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero dell’e- conomia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità e i criteri di riparto del fondo, al fine di assicurare alle stazioni appaltanti specifiche e ade- guate competenze per la pronta realizza- zione degli interventi di propria compe- tenza.
3. Agli oneri derivanti dal presente ar- ticolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025-2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 121, comma 2, della presente legge.
120.45. Del Barba, Gadda.
Art. 123-bis.
(Rifinanziamento del fondo a copertura del- l’indennizzo per i danni agli immobili deri- vanti dall’esposizione prolungata all’inqui- namento provocato dagli stabilimenti side- rurgici di Taranto del gruppo Ilva)
1. All’articolo della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 278, le parole: « annui a decorrere dall’anno 2024 », sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2024, di 19,5 milioni per l’anno 2025 e di 12 milioni annui a decorrere dall’anno 2026 »;
b) dopo il comma 278 aggiungere il seguente:
278-bis. Al fine di far fronte all’elevato numero di istanze ammissibili presentate nell’anno 2024 per l’accesso al fondo isti- tuito ai sensi dell’articolo 77, comma 2-bis del decreto-legge n. 73/2021, a copertura dell’indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall’esposizione prolungata all’in- quinamento provocato dagli stabilimenti si- derurgici di Taranto del Gruppo ILVA, una quota della dotazione prevista per l’anno 2025 del suddetto fondo, pari a 7,5 milioni di euro, è destinata ad integrare gli inden- nizzi riconosciuti per l’annualità 2024.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 19,5 milioni per l’anno 2025 e 12 milioni annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corri- spondente riduzione del fondo di cui all’ar- ticolo 1, comma 200, della legge n. 190 del
2014, come rifinanziato dall’articolo 121, comma 2, della presente legge.
123.05. Ubaldo Pagano.
Dopo l’articolo 123, aggiungere il se- guente:
Art. 123-bis.
(Riconversione della Portaerei « Garibaldi » in Polo Museale con sede a Taranto)
1. Per garantire le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dell’incrociatore Portaeromobili « Giuseppe Garibaldi », in seguito al definitivo disarmo dello stesso, alla regione Puglia è riconosciuta la facoltà di acquisizione a titolo non oneroso del bene da esercitare entro novanta giorni.
2. Qualora la regione Puglia eserciti la facoltà di cui al comma 1 entro i termini previsti, il Ministero della difesa adotta entro novanta giorni i provvedimenti ne- cessari alla cessione del bene.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la regione Puglia, sulla base del criterio di sostenibilità gestionale dell’intervento di re- cupero e riuso del bene, provvede alla progettazione di un piano di riconversione in polo museale e culturale, dotato di fun- zioni ricettive, centro di formazione, con- vegni e studi inerenti alla cultura del mare e della navigazione, nonché alla storia del Mediterraneo e della Marina Militare Ita- liana, con sede a Taranto.
4. Per la riconversione dell’incrociatore Portaeromobili « Giuseppe Garibaldi » è au- torizzata la spesa di 20 milioni di euro, da trasferire alla regione Puglia in caso di esercizio della facoltà di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente ar- ticolo, pari a 20 milioni per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente ridu- zione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come ri-
finanziato dall’articolo 121, comma 2, della presente legge.
123.06. Ubaldo Pagano.
Dopo l’articolo 123, aggiungere il se- guente:
Art. 123-bis.
(Fondo per lo sviluppo dei gas rinnovabili liquefatti)
1. Al fine di promuovere la produzione di gas rinnovabili liquefatti, da immettere in consumo nel settore dei trasporti e per altri usi, è istituito il Fondo per lo sviluppo dei gas rinnovabili liquefatti, con una do- tazione pari a euro 1 milione per l’anno 2025, a euro 1,5 milioni per l’anno 2026 e a euro 220 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.
2. Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i quan- titativi di gas rinnovabili liquefatti oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di accesso all’incentivo previsto dal presente comma, nonché le modalità di riparto delle risorse.
3. Agli oneri per gli anni 2025 e 2026, pari a euro 1 milione di euro per l’anno 2025, a euro 1,5 milioni di euro per l’anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 121 comma 2 della presente legge. Agli oneri per l’anno 2027 si provvede mediante cor- rispondente riduzione dei fondi derivanti dallo scambio delle quote ETS, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147.
123.08. Squeri, Pella, Cannizzaro.
Dopo l’articolo 123, aggiungere il se- guente:
Art. 123-bis.
(Fondo per lo sviluppo dei gas rinnovabili liquefatti)
1. Al fine di promuovere la produzione di gas rinnovabili liquefatti, da immettere in consumo nel settore dei trasporti e per altri usi, è istituito il Fondo per lo sviluppo dei gas rinnovabili liquefatti, con una do- tazione pari a euro 1 milione per l’anno 2025, a euro 1,5 milioni per l’anno 2026 e ad euro 220 milioni per l’anno 2027. Con uno o più decreti del Ministero dell’am- biente e della sicurezza energetica, di con-
certo con Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre- sente disposizione, sono definiti i quanti- tativi di gas rinnovabili liquefatti oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di accesso all’incentivo previsto dal presente comma, nonché le modalità di riparto delle risorse.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2025, 1,5 milioni di euro per il 2026 e 220 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispon- dente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 121, comma 2, della presente legge.
123.09. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Mi- cheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Art. 123-bis.
(Rifinanziamento in favore del settore del- l’autotrasporto)
1. Al fine di sostenere il settore dell’au- totrasporto per il triennio 2025-2027 la dotazione di cui all’articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 12 milioni di euro.
Conseguentemente:
all’articolo 1, comma 151 della legge
23 dicembre 2014, n. 190 alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: Per gli inve- stimenti finalizzati allo sviluppo dell’inter- modalità e della logistica e ad iniziative dirette a realizzare processi di ristruttura- zione imprenditoriale e ammodernamento del parco veicolare, i beneficiari dei relativi contributi possono usufruirne anche sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclu- sivamente in compensazione ai sensi del- l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’arti-
colo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2025: –12.000.000;
2026: –12.000.000;
2027: –12.000.000.
123.11. Gaetana Russo.
Dopo l’articolo 123, aggiungere il se- guente
Art. 123-bis.
(Fondo disabilità e non autosufficienza)
1. Il « Fondo per la disabilità e la non autosufficienza » di cui all’articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Agli oneri derivanti dal presente ar- ticolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 121, comma 2, della presente legge.
123.12. Zanella, Grimaldi.
Art. 123-bis.
(Fondo per lo sviluppo del trasporto collettivo)
1. A decorrere dall’anno 2025 presso il ministero delle Infrastrutture e dei tra- sporti è istituito un Fondo denominato
« Fondo per lo sviluppo del trasporto col- lettivo » finalizzato alla progettazione e re- alizzazione entro l’anno 2035 di 60 nuovi km di metropolitane, 140 km di tramvie, all’acquisto di 4500 autobus elettrici, al potenziamento dei treni regionali, ed all’e- missione di un biglietto climatico sull’in- tero territorio urbano e regionale, con una dotazione pari a 885 milioni di euro per l’anno 2025, 1.150 milioni di euro per l’anno 2026, 440 milioni di euro per l’anno 2027,
1.380 milioni di euro per l’anno 2028, 1.700 milioni di euro per il 2029, 1.430 milioni di euro per il 2030, 1.460 milioni di euro per il 2031 e 260 milioni di euro per l’anno 2032 ed al quale confluiscono le maggiori entrate ed i risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3 della presente legge.
2. Con Decreto del Ministero delle in- frastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e d’intesa con la Conferenza delle regioni, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento anche al fine di incrementarne l’efficacia in ter- mini di miglioramento della qualità dell’a- ria negli agglomerati del territorio italiano nei quali si registrano il superamento dei valori limite di qualità dell’aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155.
Conseguentemente, all’articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
« 3. Fatto salvo quanto stabilito dai pre- cedenti commi a decorrere dall’anno 2025, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’econo- mia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in italy, provvede al- l’annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015,
n. 221, limitatamente a quelli che non im- pattano sulla tutela, costituzionalmente ga- rantita, delle famiglie vulnerabili, della sa- lute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 885 milioni di euro per l’anno 2025, 1.150 milioni di euro per l’anno 2026, 440 milioni di euro per l’anno 2027, 1.380 milioni di euro per l’anno 2028, 1.700 milioni di euro per il 2029,
1.430 milioni di euro per il 2030, 1.460 milioni di euro per il 2031 e 260 milioni di euro per l’anno 2032. ».
123.18. Bonelli, Ghirra, Zanella, Gri- maldi, Fratoianni, Piccolotti, Borrelli, Dori, Mari, Zaratti.
Dopo l’articolo 123, aggiungere il se- guente:
Art. 123-bis.
(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)
1. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambia- mento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reti- colo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo deno- minato « Fondo per gli interventi di miti- gazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità », promuovendo in via priori- tari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all’ar- ticolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge
11 novembre 2014 n. 164, con una dota- zione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, allo stato di previ- sione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 (Infrastrutture pub- bliche e logistica), Programma 1.1 (Pianifi- cazione strategica di settore e sistemi stra- dali e autostradali) apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: –535.000.000;
CP: –800.000.000;
CP: –1.280.000.000;
2026:
CP: –535.000.000;
CP: –800.000.000;
CP: –1.280.000.000;
2027:
CP: –535.000.000;
CP: –800.000.000;
CP: –1.280.000.000;
123.19. Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Bo- nelli, Piccolotti, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
Art. 123-bis.
(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)
1. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambia- mento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reti- colo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo deno- minato « Fondo per gli interventi di miti-
gazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità », promuovendo in via priori- tari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all’ar- ticolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge
11 novembre 2014 n. 164, con una dota- zione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, allo stato di previ- sione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 (Infrastrutture pub- bliche e logistica), Programma 1.1 (Pianifi- cazione strategica di settore e sistemi stra- dali e autostradali) apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: –1.035.000.000;
CP: –1.300.000.000;
CP: –1.780.000.000;
2026:
CP: –1.035.000.000;
CP: –1.300.000.000;
CP: –1.780.000.000;
2027:
CP: –1.035.000.000;
CP: –1.300.000.000;
CP: –1.780.000.000.
123.20. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Fra- toianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Pic- colotti, Zaratti.
Dopo l’articolo 123, aggiungere il se- guente:
Art. 123-bis.
(Fondo per il ripristino della natura)
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e di resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine di cui al Regolamento (UE) 2024/1991 del Parla- mento europeo e del Consiglio del 24 giu- gno 2024 sul ripristino della natura, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica un Fondo deno- minato « Fondo per il ripristino della na- tura » con una dotazione iniziale di 1 mi- liardo a decorrere dall’anno 2025 e fino al 2036.
2. Agli oneri derivanti dall’istituzione del Fondo, di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero del- l’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in italy, finanziati con quota parte dei pro- venti delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all’articolo 19 del decreto legi- slativo 13 marzo 2013, n. 30, di compe- tenza delle medesime amministrazioni e mediante corrispondente e progressiva eli- minazione dei sussidi ambientalmente dan- nosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi am- bientalmente favorevoli, di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
123.21. Bonelli, Zanella, Grimaldi.
Dopo l’articolo 123, aggiungere il se- guente:
Art. 123-bis.
(Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico)
1. All’articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,
n. 12, sono apportate le seguenti modifica- zioni:
a) al comma 9:
1) alla lettera a), le parole: « 1.481,25 euro » sono sostituite dalle seguenti:
« 7.406,25 euro »;
2) alla lettera b), le parole: « 2.221,75 euro » sono sostituite dalle seguenti:
« 11.108,75 euro »;
3) alla lettera c), le parole: « 14,81 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 74,05 euro »;
4) alla lettera d), le parole: « 59,25 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 296,25 euro ».
b) al comma 10:
1) alla lettera a), le parole: « 92,50 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 462,50 euro »;
2) alla lettera b), le parole: « 185,25 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 926,25 euro »;
3) alla lettera c), le parole: « 370,25 euro » sono sostituite dalle seguenti:
« 1.851,25 euro »;
4) alla lettera d), le parole: « 740,50 euro » sono sostituite dalle seguenti:
« 3.702,50 euro ».
2. Salvo quanto previsto dal comma 12, dell’articolo 11-ter del decreto-legge 14 di- cembre 2018, n. 135, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,
n. 12, le maggiori entrate derivanti dall’at- tuazione del presente articolo sono intera- mente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica denominato « Fondo nazionale di adattamento al cambiamento clima- tico », e sono finalizzate a finanziare l’at- tuazione di misure, azioni e obiettivi pre- visti dal Piano Nazionale di adattamento al cambiamento climatico (PNACC) appro- vato con decreto ministeriale 21 dicembre 2023, n. 434.
3. Il Fondo di cui al comma 2 è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l’impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il Piano e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
4. Una quota del Fondo di cui al comma 2, nei limiti di 1 milione di euro a decor- rere dall’anno 2025, è destinata agli oneri e alle spese di funzionamento dell’Osserva- torio nazionale per l’adattamento al cam- biamento climatico istituito ai sensi del capitolo 6.1 del Piano.
5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede me- diante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 121, comma 2 della presente legge.
123.22. Bonelli, Borrelli, Zanella, Gri- maldi.
Dopo l’articolo 123, aggiungere il se- guente:
Art. 123-bis.
(Fondo per la realizzazione di ecodotti per l’implementazione della connettività ecologica territoriale)
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l’implementazione della connettività eco- logica territoriale tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei tra- sporti è istituito un apposito fondo deno- minato « Fondo per la realizzazione di eco- dotti », con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro delle infra- strutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e mo- dalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente ar- ticolo, pari a 15 milioni di euro per cia- scuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente ridu- zione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 121, comma 2 della presente legge.
123.23. Bonelli, Zanella, Dori, Grimaldi.
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