L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 222 del 13 novembre 2024, ha precisato che la detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione di debiti ex art. 88 co. 4 ter del TUIR (il c.d. “bonus di falcidia”) si applica anche agli Accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamento disciplinati dall’art. 56 del CCII pubblicati nel registro delle imprese, ancorché la norma fiscale faccia riferimento al (vecchio) PAR disciplinato dal previgente art. 67, co. 3, lett. d) della legge fallimentare.
La soluzione prospettata
L’istante è una società di capitali ALFA posta in liquidazione, nel corso del 2022, per perdita del capitale ex art. 2482 bis c.c., in relazione alla quale l’azionista di maggioranza BETA ha prospettato un progetto di ristrutturazione che prevede inter alia:
- il (preliminare) ripianamento del debito di ALFA a seguito di accordi con i propri creditori, sulla base di un PAR ex art. 56 CCII;
- la (successiva) fusione per incorporazione di ALFA in BETA, da attuarsi a valle dell’esecuzione del PAR.
Viene, pertanto, chiesto se si renda applicabile l’art. 88, co. 4ter, TUIR che disciplina le sopravvenienze attive derivanti, tra l’altro, dai PAR di cui al previgente art. 67 co. 3, lett. d) della legge fallimentare, ora sostituito dall’art. 56 CCII, propendendo per la soluzione positiva, giacché “pur in assenza di una esplicita norma di coordinamento, (…) Una diversa soluzione darebbe luogo a un ingiustificato diverso trattamento tra fattispecie del tutto analoghe e tra soggetti aventi pari capacità contributiva essendo i piani ex articolo 56 (…) sostanzialmente analoghi a quelli disciplinati dall’articolo 67 del R.D. 16/42 e il ricorso agli uni piuttosto che agli altri dipende solo da un fattore temporale”
Il trattamento del bonus da falcidia
L’art. 88 del TUIR, che disciplina le ”Sopravvenienze Attive”, al co. 4ter, secondo periodo, dispone, tra l’altro, che «[i]n caso di (…)di un piano attestato ai sensi dell’art.67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267 del 1972, pubblicato nel registro delle imprese (…) la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96 del presente testo unico (…)».
Tale disposizione attribuisce al contribuente in crisi, che azione un PAR con finalità di risanamento, il beneficio fiscale dell’esclusione parziale dalla tassazione del bonus da falcidia generato dal perfezionamento degli accordi sulla base del prodromico pano attestato. La ratio della limitazione della tassazione delle sopravvenienze in caso di continuità dell’attività – chiarisce il documento di prassi – risiede nel non penalizzare l’attuazione delle procedure di risanamento e nel volerla riconoscere solo dopo la consumazione di determinate poste fiscali, al fine di evitare che le stesse possano dar luogo a un’ulteriore riduzione degli imponibili dei successivi periodi d’imposta.
L’agevolazione fiscale, peraltro, opera a condizioni che il PAR venga iscritto nel Registro delle Imprese, unitamente – precisa l’art. 56, co. 4 del CCII – “[al]l’attestazione (…) e [a]gli accordi conclusi con le parti interessate”.
La soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle entrate – dopo aver correttamente “inquadrato” il PAR, quale “strumento negoziale stragiudiziale di regolazione della crisi di impresa che consente all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza, di proporre un progetto rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa stessa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.”, mette a confronto la vecchia e nuova disciplina di regolamentazione dell’istituto e a valle:
-osserva lucidamente che:
- il previgente art. 67, co. 3, lett. d), legge fallimentare si limitava a regolare le fattispecie degli atti che non sono soggetti ad azione revocatoria fallimentare, precisando i requisiti che deve possedere il professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e prevede(va) che, su richiesta del debitore, il piano possa essere pubblicato nel registro delle imprese;
- il nuovo art. 56 del CCII persegue la stessa ratio della previgente disciplina, sebbene preveda una compiuta disciplina in merito al PAR con riferimento sia ai requisiti del soggetto che lo attua, sia in merito al contenuto del piano;
- entrambe le disposizioni dispongono, inoltre, che il piano in parola ”possono” essere pubblicati nel registro delle imprese.
-conclude nel senso che “laddove il contribuente pubblichi nel registro delle imprese il piano attestato di risanamento regolamentato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, le sopravvenienze attive derivanti dall’attuazione del piano stesso possano beneficiare dell’agevolazione di cui al (..) comma 4ter dell’articolo 88 del TUIR”.
L’emergente documento di prassi – nell’attesa dell’agognato adeguamento (della disciplina sulla fiscalità della crisi ai nuovi istituti disciplinati dal CCII, in attuazione all’art. 9, co. 1 della L. 111/2023, recante la delega per la riforma fiscale – ha reso un’interpretazione evolutiva della norma agevolativa del Tuir, confermando il favor per la detassazione degli “atti” posti in essere in esecuzioni degli istituti di risanamento disciplinati dal CCII.
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