Niente ganasce fiscali sui veicoli intestati a persone diversamente abili o utilizzati per il loro trasporto: il modulo da compilare per ottenere l’annullamento del provvedimento.
Il fermo amministrativo, noto anche come “ganasce fiscali”, è una misura severa, che preclude l’utilizzo dell’auto a chi non ha pagato entro 60 giorni le somme intimate in una cartella esattoriale emessa da Agenzia Entrate Riscossione o dai concessionari privati convenzionati con gli Enti locali. Durante il periodo di applicazione del fermo il veicolo non può circolare. Chi lo fa rischia una sanzione amministrativa da 1.984 a 7.937 euro, più la revoca della patente e la confisca del mezzo. Così il Fisco usa, sostanzialmente, il fermo amministrativo come arma – molto incisiva – per costringere i contribuenti a saldare i propri debiti. Ma il fermo amministrativo si può applicare all’auto di un disabile?
La legge 104 del 1992 promuove le possibilità di movimento e di inserimento sociale dei portatori di handicap affetti da disabilità motorie attraverso numerose misure e agevolazioni, come, ad esempio, l’eliminazione delle barriere architettoniche. Ci sono anche degli incentivi con forti sconti sul prezzo e sull’Iva per l’acquisto di auto da parte dei disabili. E sarebbe assurdo non prevedere limiti alla possibilità di colpire con fermo amministrativo i veicoli intestati o comunque in uso a questi contribuenti disabili, pur se debitori verso il Fisco.
Fermo amministrativo: come funziona
Il fermo amministrativo colpisce i beni mobili registrati (come le autovetture e i motoveicoli) intestati al contribuente debitore, e viene disposto dall’Agente di riscossione mediante iscrizione nel Pra (Pubblico Registro Automobilistico), sicché l’informazione è immediatamente disponibile alla consultazione delle forze di Polizia operanti sul territorio.
Fermo amministrativo: quando si applica e come evitarlo
La norma di riferimento per l’applicazione del fermo amministrativo è l’articolo 86 del D.P.R. n. 602/73, in base alla quale il blocco dei veicoli intestati al debitore può essere disposto quando sono trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo.
Nel frattempo, il contribuente può pagare le somme dovute, così evitando in partenza il fermo, o chiedere la rateizzazione, in modo da sospendere il fermo a partire dal momento in cui avviene il pagamento della prima rata, e così si può tornare a circolare (la cancellazione definitiva del provvedimento avverrà con il saldo totale del debito).
Veicolo sottoposto a fermo: quali divieti?
Il veicolo sottoposto a fermo, pur rimanendo nella disponibilità del proprietario, non può circolare, altrimenti si incorre nelle sanzioni cui abbiamo accennato in apertura (previste dall’articolo 214, comma 8, del Codice della strada) e non si può neppure rottamare o esportare. È possibile, invece, vendere il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, anche se la presenza di tale provvedimento influisce negativamente sul suo valore e sulla sua concreta commerciabilità.
Fermo di veicolo intestato o in uso a persona disabile: è possibile?
Esiste un preciso limite alla possibilità di iscrivere il fermo amministrativo sui veicoli che – in base alle informazioni contenute nel Pra – sono adibiti o destinati all’uso di persone diversamente abili e riconosciute tali ai sensi della legge n.104/1992.
Se il flusso telematico Aci/Pra (che l’Agente di Riscossione consulta sempre quando è in procinto di emettere il provvedimento, per individuare i dati del veicolo e del suo proprietario) contiene le informazioni relative alla disabilità dell’intestatario del veicolo, il fermo non è applicabile.
Negli altri casi, ossia quando non risulta che l’intestatario del veicolo è persona diversamente abile, o che comunque il mezzo viene utilizzato per trasportare il disabile, il fermo è legittimo fino a prova contraria, perciò può essere annullato o cancellato se si è in grado di documentare tali circostanze.
Come annullare o cancellare il fermo sull’auto in uso a disabile
La persona disabile che utilizza abitualmente per i propri spostamenti (guidandolo autonomamente o facendolo condurre da altri) il veicolo colpito da un preavviso di fermo amministrativo può rivolgersi all’Agenzia Entrate Riscossione e chiedere l’annullamento del provvedimento, o la cancellazione del fermo, se è già stato eseguito con iscrizione nel Pra.
Bisogna compilare un modulo, il modello F3, disponibile sul sito di Agenzia Entrate Riscossione (puoi anche scaricarlo da qui) e presentarlo a uno sportello dell’Agenzia, oppure inviarlo tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo Pec (posta elettronica certificata).
Quali documenti per dimostrare che l’auto è in uso al disabile?
È necessario compilare correttamente le voci richieste nel modello e allegare la documentazione che attesta e comprova l’effettivo utilizzo del veicolo per il trasporto di persone disabili.
A tal fine può essere esibita la copia della carta di circolazione da cui risulta la presenza sul veicolo la presenza dei dispositivi speciali prescritti per i conducenti diversamente abili e titolari di patente speciale, nonché la documentazione che attesta l’avvenuto adattamento del veicolo, da parte di officine specializzate, in funzione delle problematiche fisiche e motorie del conducente.
L’Agenzia Entrate Riscossione ritiene valida anche la produzione di copia della fattura di acquisto del veicolo con le agevolazioni fiscali previste dalla legge 104 in favore delle persone disabili.
Il contrassegno disabili basta per eliminare il fermo auto?
Costituisce documento idoneo a dimostrare l’utilizzo del veicolo da parte del disabile anche l’apposito contrassegno per il parcheggio e per la circolazione nelle corsie preferenziali e nelle Ztl rilasciato dal Comune, purché sia in corso di validità alla data di notifica del preavviso di fermo (o, nel caso di contestazione successiva, alla data di iscrizione del fermo nel Pra).
L’esibizione del contrassegno disabili deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio – cioè un’autocertificazione – del proprietario del veicolo, attestante l’utilizzo del mezzo per il trasporto dell’intestatario del contrassegno disabili. La formula da utilizzare è contenuta nell’ultima pagina del modello F3.
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