Una sentenza storica è stata pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, che ha accolto il ricorso presentato da Filomena Tartaglione contro l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Al centro della controversia, due cartelle esattoriali, risalenti agli anni 2001 e 2005, per un importo complessivo di oltre 667 mila euro.
Il collegio giudicante, presieduto da Sergio Della Volpe, con i giudici Angelica Maffei e Daniele Perna, ha accolto il ricorso in favore della contribuente, stabilendo la prescrizione delle somme richieste.
Il ricorso: le ragioni della contribuente
La vicenda ha avuto inizio con il ricorso presentato dall’avvocato Veruska Vitale in difesa della signora Tartaglione.
Quest’ultima, a seguito di una verifica per la definizione agevolata, aveva scoperto l’esistenza di due cartelle di pagamento per tributi riferiti agli anni 2001 e 2005, rispettivamente per gli importi di 177.083,81 euro e 490.132,86 euro. Secondo quanto sostenuto dalla difesa, le cartelle in questione non erano mai state notificate alla contribuente, e l’esistenza di tali debiti era emersa solo tramite l’estratto di ruolo rilasciato su richiesta.
L’avvocato Vitale ha contestato la validità delle notifiche, eccependo la prescrizione delle somme. Inoltre, ha sottolineato il pregiudizio subito dalla cliente, che si era vista rifiutare un prestito bancario a causa delle presunte pendenze fiscali.
La difesa dell’Agenzia delle Entrate: notifiche regolari e prescrizione interrotta
L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, sostenendo l’inammissibilità del ricorso per assenza di interesse ad agire. Secondo l’ente, le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate, e la prescrizione decennale delle somme richieste sarebbe stata interrotta da atti successivi.
A supporto della propria tesi, l’Agenzia delle Entrate ha depositato alcuni documenti: un’intimazione di pagamento datata 5 aprile 2022 e notificata per giacenza; un avviso di raccomandata del 31 maggio 2016 e una relata di notifica di un preavviso di fermo datata 5 giugno 2008. Tuttavia, come osservato dalla Corte, questi documenti presentavano lacune significative, rendendo incerta l’effettiva notifica degli atti.
La decisione della Corte: ammissibilità del ricorso e accoglimento della prescrizione
La Corte di Giustizia Tributaria, nella sua motivazione, ha preliminarmente stabilito l’ammissibilità del ricorso, richiamando un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione. Secondo questo principio, il contribuente può impugnare una cartella di pagamento di cui sia venuto a conoscenza solo tramite un estratto di ruolo, anche in assenza di una specifica intimazione di pagamento. In tal modo, viene garantito il diritto alla tutela giurisdizionale, evitando che il contribuente debba attendere ulteriori atti per poter far valere le proprie ragioni.
Nel merito, la Corte ha rilevato la mancanza di prove certe sulla notifica delle cartelle di pagamento. In particolare, non è stata esibita alcuna documentazione che dimostrasse l’avvenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione. Gli avvisi prodotti dall’Agenzia delle Entrate erano privi di data certa e non indicavano con chiarezza gli atti a cui si riferivano, rendendo impossibile collegarli alle cartelle oggetto del contenzioso.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della signora Tartaglione, annullando le due cartelle esattoriali per un totale di oltre 667 mila euro.
Condanna alle spese: 2.000 euro a favore della contribuente.
Oltre all’annullamento delle cartelle, la Corte ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, quantificate in 2.000 euro, oltre contributo unificato, IVA e CPA, con attribuzione all’avvocato Veruska Vitale.
Conclusioni: una sentenza significativa per i contribuenti
La sentenza rappresenta un’importante vittoria per la contribuente e per la sua difesa, segnando un precedente rilevante nella giurisprudenza tributaria. In un contesto in cui le contestazioni sulla notifica degli atti esattoriali sono sempre più frequenti, la decisione della Corte di Caserta ribadisce la necessità di garantire il diritto di difesa dei contribuenti e di fornire prove certe e documentate delle notifiche.
Questo caso evidenzia, ancora una volta, l’importanza di una gestione accurata e trasparente dei procedimenti di riscossione, e l’impegno necessario per evitare che errori o lacune procedurali possano arrecare danni ingiustificati ai cittadini.
L’AVVOCATESSA Veruska Vitale
(Fonte: Cronache Agenzia Giornalistica – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)
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