Il disegno di legge di Bilancio per l’anno 2025 è stato presentato, per l’approvazione, in Parlamento e tra le misure che hanno suscitato una qualche curiosità ci sono quelle inserite nell’art. 68 e che riguardano quelle fiscali per il welfare aziendale: a suscitare l’attenzione sono, in particolare, i primi quattro commi.
Dettagli del bonus locazione per nuovi assunti
Di cosa si tratta?
In favore dei dipendenti assunti a tempo indeterminato dai datori di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2025, viene riconosciuto per i primi due anni dall’assunzione, un “bonus” che non concorre a formare il reddito ai fini fiscali, entro un limite complessivo di 5.000 euro l’anno. Tale esclusione non rileva ai fini contributivi. Le somme vengono erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai lavoratori che:
- Non abbiano avuto, nell’anno precedente l’assunzione, un reddito da lavoro dipendente superiore ai 35.000 euro;
- Abbiano trasferito la loro residenza ad una distanza superiore ai 100 chilometri calcolati tra la precedente e la nuova sede di lavoro;
- Forniscano al proprio datore una auto dichiarazione ex art. 46 del DPR n. 445/2000, coperta da sanzione penale in caso di mendacità, con la quale attestino il luogo di residenza relativo ai sei mesi antecedenti l’assunzione.
Requisiti necessari per accedere al bonus locazione
Le somme di cui sopra sono computabili ai fini della determinazione dell’ISEE e per l’accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Fin qui la disposizione che, è bene sottolinearlo, potrebbe subire alcune modifiche nel corso dell’esame parlamentare.
La norma vuole essere una prima risposta ad esigenze espresse dal mondo confindustriale il quale, tra le altre cose, lamenta una certa difficoltà a trovare manodopera anche per una certa ritrosia a spostamenti definitivi dai luoghi di origine.
Detto questo, però, credo che l’articolato meriti qualche chiarimento.
Limiti e possibili esclusioni per il bonus
Si parla di datori di lavoro “tout court”: personalmente, ritengo che siano escluse le Pubbliche Amministrazioni in quanto l’art. 68 si inserisce nel titolo VIII, capo I, del disegno di legge che reca nella rubrica la dizione “misure in favore delle imprese”. Se il Parlamento non interverrà con modifiche dovrebbero essere esclusi dai datori di lavoro privati anche coloro che non sono imprese (ad esempio, studi professionali, associazioni, fondazioni, ecc.).
La norma si riferisce alle assunzioni a tempo indeterminato realizzatesi lungo l’arco temporale del 2025. Ciò significa che, ad essere privilegiate saranno le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche parziale, atteso che, non sussiste, al momento, alcuna esclusione), con contratto di apprendistato (che è un contratto a tempo indeterminato come recita l’art. 41 del D.L.vo n. 81/2015), ma anche le trasformazioni a tempo indeterminato di un contratto a termine, se sarà fatta propria dall’Agenzia delle Entrate un indirizzo amministrativo dell’INPS che, in presenza delle condizioni soggettive e oggettive previste dai vari incentivi, riconosce i benefici anche alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato.
Restano, a mio avviso, fuori dalla previsione:
- Il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, in quanto tale tipologia non garantisce alcuna stabilità dipendendo, unicamente, dalla “chiamata” del datore che, peraltro, non ha alcun obbligo;
- Il contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato, in quanto, oltre alla specialità del rapporto, la norma non riguarda, le famiglie ma le imprese.
Altro requisito fondamentale è rappresentato dal cambio di residenza: come andrà calcolata la distanza che deve essere superiore ai 100 chilometri?
A mio avviso (e, qui, sicuramente, chiarimenti amministrativi saranno necessari), escluso qualsiasi riferimento alla c.d. “linea d’aria”, dovrebbe essere preso in considerazione il percorso più breve percorribile tra la vecchia residenza ed il luogo ove si svolge l’attività lavorativa.
Durata del beneficio: tempistiche di erogazione del bonus
Il comma 1 dell’art. 68 si riferisce alla somma di 5.000 euro all’anno riguardante i primi due anni di contratto a tempo indeterminato (sono, quindi, 10.000 euro complessivi): dalla lettura del testo non traspare alcun riferimento ai periodi di imposta. Di conseguenza i rimborsi per l’affitto ed i costi di manutenzione seguono il principio dell’anno solare, sicché un dipendente assunto, ad esempio, il 1° luglio 2025 potrà fruire del beneficio per i due anni successivi che terminano il 30 giugno 2027.
Documentazione richiesta per i datori di lavoro
Il datore di lavoro, che potrà conguagliare le somme con le consuete modalità, oltre all’auto dichiarazione del dipendente dovrà conservare la documentazione delle spese erogate o rimborsate (ad esempio, copia del contratto di affitto e ricevute delle spese di manutenzione) per metterla a disposizione degli organi di controllo, se ciò, in futuro, verrà richiesto.
Tale beneficio è senz’altro cumulabile con quello previsto (ne parlano i commi 5 e 6 del medesimo articolo) per gli anni 2025, 2026 e 2027 di 1.000 euro per il pagamento delle utenze domestiche o anche per il pagamento del mutuo dell’abitazione principale o dell’affitto: esso sale a 2.000 euro se i lavoratori dipendenti hanno figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio, riconosciuti, figli adottivi, affiliati o affidati con l’innalzamento della soglia del TUIR e che è stato già sperimentato nel 2024.
Previsioni e impatto atteso della misura sui lavoratori
Dalla lettura della relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge, traspare una valutazione che tiene conto di quanto stanziato: la misura potrebbe interessare, al massimo, circa 30.000 lavoratori nel 2025, 56.000 nel 2026 e 26.000 nel 2027.
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