Con riferimento all’istituto del Concordato Preventivo Biennale (“CPB”) per il biennio 2024/2025, il tool agevola l’individuazione del regime di tassazione piĆ¹ favorevole tra: la tassazione ordinaria (assenza di adesione al CPB) la tassazione in base al reddito concordato con applicazione dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordarario rispetto a quello che si andrĆ a dichiarare sul 2023 (introdotto dal cd. “decreto correttivo”, Dlgs 108/2024).
Videocorso del: 15 novembre 2024 alle 10.30 – 12.30 (Durata 2 hh) Cod. 227032 Richiesto l’ Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Leonardo Pietrobon Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrĆ inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirĆ premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Lāaccesso al ravvedimento operoso speciale ex art. 2-quater, DL 113/2024 sembrerebbe di primo acchito risolvere tutti i problemi del soggetto aderente con il passato. In sostanza, il pensiero comune ĆØ il seguente: procedo con lāadesione al ravvedimento operoso speciale per tutti gli anni o alcuni di essi nel periodo 2018 – 2022: tramite la presentazione del modello F24 entro il 31/03/2025, utilizzando i codici tributo istituiti con la RM 50/E/2024; perfeziono la procedura con il pagamento dellāimposta sostitutiva 8imposte sui redditi, addizioni e IRAP, ma non IVA) dovuta: in unica rata; o in max 24 rate mensili.
Dopo le numerose richieste del CNDCEC e delle varie associazioni di categoria, il Governo ha aperto alla possibilitĆ di prorogare i termini di adesione al CPB, il cui termine perentorio era fissato al 31/10/2024. Finalmente, dunque, una notizia positiva in ambito fiscale.
Con apposito Provvedimento, lāAgenzia delle Entrate: accertato lāirregolare funzionamento del servizio di acquisizione attraverso i propri canali telematici delle deleghe di pagamento nei giorni 29 e 30 ottobre 2024 (a causa di unāanomalia nel software di accoglienza dei modelli F24 telematici, che ha prodotto, a partire dalle ore 12.48 del 29 ottobre e fino alle ore 9.56 del 30 ottobre, scarti impropri, con tipologia Squadratura contabile sezione erario, degli F24 presentati) ha disposto una proroga di 10 giorni per lāinvio dei modelli F24 scadenti nel periodo del citato malfunzionamento dei sistemi dellāAgenzia.
Revisori Legali e loro tirocinanti: sgomenti e perplessi ennesimo attacco allāindipendenza degli organi di controllo e per gli effetti ai principi democratici di separazione, autonomia ed equidistanza tra massimi poteri nella consueta accezione aristotelica Riportiamo con massimo stupore il testo dellāart. 112, contenuto nella bozza di Legge di Bilancio 2025 che testualmente recita (fonte sito MEF): Art. 112. (Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica) Il comma 1 prevede di introdurre lāobbligo di integrazione della composizione del collegio di revisione o sindacale con un rappresentante del Ministero dellāeconomia e delle finanze relativamente agli enti, societĆ , organismi e fondazioni che ricevono dallo Stato, anche in modo indiretto, un contributo di entitĆ significativa, definito in sede di prima applicazione nel valore di 100 mila euro annui e da definire in seguito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dellāeconomia e delle finanze.
I lavoratori autonomi iscritti in Albi/Collegi devono versare i contributi alla Cassa di Previdenza. Tutti i relativi adempimenti (termini e modalitĆ di versamento, di presentazione della comunicazione annuale, ecc.) sono disciplinati dal Regolamento della Cassa; tuttavia, ĆØ possibile distinguere dei tratti comuni.
Con la CM 20/E del 05/11/2024, lāAgenzia delle Entrate ha fornito, tra lāaltro, unāanalisi dei criteri per la individuazione della residenza fiscale delle societĆ , cosƬ come riformulata dallāart. 2 del D.lgs. 113/2024, intervenendo sugli articoli 73, comma 3, e 5, comma 3, lettera d) del TUIR. TUIR La normativa di riferimento SocietĆ di capitali art. 73, c. 3, Tuir Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societĆ e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.
Lāadesione allāistituto del ravvedimento speciale ex art. 2-quater, DL 113/2024, avviene attraverso la presentazione del modello F24 ā entro il termine perentorio del 31/03/2025 – contenente lāimposta sostitutiva dovuta per le diverse annualitĆ oggetto di regolarizzazione (annualitĆ comprese nel quinquennio 2018 ā 2022). Ai fini del perfezionamento dellāistituto sarĆ necessario procedere al versamento delle somme dovute, in unica soluzione o in versamento rateale, pena la decadenza dal ravvedimento speciale e la conseguente applicazione delle ordinarie modalitĆ di ravvedimento, ove esperibili.
Con il Provvedimento del 05/11/2024 sono state definite le procedure operative per lāadesione al ravvedimento speciale ex art. 2-quater DL 113/2024, con riferimento al quinquennio 2018 ā 2022, fruibile da parte dei soggetti che hanno esercitato lāopzione per il concordato preventivo biennale (di seguito CPB) per gli anni 2024 e 2025, il cui termine perentorio per lāadesione ĆØ scaduto il 31/10/2024. Come segnalato sulle pagine della nostra Circolare quotidiana e nello specifico nellāarticolo del 06/11/2024 non sono previste riaperture dei termini per lāadesione allāistituto del CPB, salvo ripensamenti dellāultima ora del Legislatore.
Lāart. 27 del D.Lgs. 81/2008 ha introdotto lāobbligo di possesso della patente a crediti da parte delle imprese e lavoratori autonomi che, a decorrere dal 1/10/2024, intervengono fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, dove si svolgono lavori nello spettro dell’edilizia e dell’ingegneria civile. Tra i soggetti esclusi vi sono: le imprese in possesso di attestato di qualificazione SOA (a prescindere dalla categoria delle opere) purchĆ© pari o superiore alla III (appalti pubblici fino a un valore di . 1.033.000) e gli operatori che accedono al cantiere solo per effettuare mere forniture senza posa in opera prestazioni di natura intellettuale Una delle questioni piĆ¹ spinose attiene allāindividuazione di queste ultime prestazioni.
Scatta la truffa aggravata, e non il piĆ¹ lieve reato dāindebita percezione di erogazioni pubbliche, quando le fatture false attestano lavori mai eseguiti per ottenere il bonus 110 o il bonus facciate non spettante. E ciĆ² perchĆ© basta il falso documentale a indurre in errore lāamministrazione finanziaria e la prima cessione del credito dāimposta a integrare il reato, senza individuare lāultimo cessionario che porti in compensazione il bonus e ottenga la liquidazione: ci sono giĆ gli elementi costitutivi della truffa rappresentati dal danno alla pubblica amministrazione e dallāingiusto profitto.
A partire dal 1 novembre, tutte le aziende (e i liberi professionisti) che operano in cantieri temporanei o mobili, dove si svolgono attivitĆ di costruzione o ingegneria civile, devono richiedere la patente di lavoro (cd. “a crediti”) attraverso il sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Con la CM 20/E del 04/11/2024, lāAgenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui metodi di individuazione della residenza fiscale, sia per le persone fisiche che per le societĆ . Requisiti per lāindividuazione della residenza fiscale Art. 2, c. 2, Tuir Ante modifiche D.lgs. 20972023 Post modifiche D.lgs. 209/2023 Si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo dāimposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile): erano iscritte nellāanagrafe della popolazione residente; avevano nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio; avevano nel territorio dello Stato italiano la propria residenza.
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