Anche i crediti fiscali presenti nel cassetto fiscale della scissa/incorporata che derivano da interventi “edilizi” per i quali i committenti hanno optato per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, quindi, possono essere utilizzati dall’incorporante o dal beneficiario della scissione senza che sia necessaria alcuna formalizzazione e/o comunicazione da trasmettere all’Amministrazione finanziaria in quanto il “passaggio” non rientra tra quelli previsti dal citato art. 121.
Il chiarimento era stato fornito nella risposta interpello Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2023 n. 218 ed è stato ribadito nel principio di diritto n. 4 di ieri, 15 novembre 2024.
La citata risposta n. 218/2023, in particolare, riguarda il caso di una persona giuridica, titolare di crediti d’imposta derivanti da opzioni ex art. 121 del DL 34/2020, che viene fusa o incorporata in altra persona giuridica. In quell’occasione l’Agenzia aveva confermato che i crediti d’imposta ex art. 121, che, alla data della fusione, risultano in capo al soggetto fuso o incorporato, si trasferiscono in capo al soggetto risultante o incorporante “in quanto l’incorporante subentra a titolo universale in tutti i diritti dell’incorporata”.
Con riguardo al caso di una persona giuridica, titolare di crediti d’imposta derivanti da opzioni ex art. 121 del DL 34/2020, che si scinde, in tutto o in parte, a favore di una o più persone giuridiche beneficiarie, procedendo con scissione “ordinaria” ex art. 2506 c.c., oppure con scissione “mediante scorporo” ex art. 2506-bis c.c., invece, il chiarimento che conferma espressamente che i crediti d’imposta ex art. 121, che, alla data della scissione, risultano in capo al soggetto scisso, si trasferiscono in capo ai soggetti beneficiari, per il principio del subentro di questi ultimi nei diritti del soggetto scisso, è contenute nel principio di diritto n. 4/2024.
In verità, anche prima di quest’ultimo intervento dell’Agenzia, vi erano pochi dubbi circa l’applicabilità anche in un contesto di scissione del principio di subentro.
Per l’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali derivanti da opzioni di cessione/sconto a seguito di interventi “edilizi”, quindi, il modello F24 deve essere compilato indicando nella sezione ’’CONTRIBUENTE’’:
– nel campo ’’CODICE FISCALE’’ (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società beneficiaria/incorporante che utilizza il credito in compensazione;
– nel campo ’’CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare’’ (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale dell’originaria società scissa/incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, unitamente al codice identificativo ’’62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO’’.
In aggiunta, l’Agenzia precisa che per la compensazione di altri crediti d’imposta, diversi da quelli derivanti da interventi “edilizi”, deve essere compilato un altro modello F24.
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